Page 18 - Veicoli storici
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C Immatricolazione e reimmatricolazione
C1.1 Immatricolazione di veicoli radiati d’uffi cio dal PRA
I veicoli radiati d’uffi cio dal PRA ai sensi dell’articolo 96 CDS (o ai sensi della
legge 28.2.1983, n. 53) a seguito dell’accertamento del mancato versamento per
tre anni consecutivi delle tasse automobilistiche possono essere riammessi alla
circolazione.
Lo “status” di veicolo radiato d’uffi cio risulta dal foglio complementare o dal CDP
o dall’estratto cronologico rilasciato dagli uffi ci PRA.
La nuova immatricolazione comporta:
• la restituzione della vecchia carta di circolazione / DU e delle targhe all’UMC com-
petente e il rilascio di un nuovo documento di circolazione e di nuove targhe; non si
tratta di una vera e propria immissione in circolazione sebbene talvolta sia richiesta
la visita e prova del veicolo ma si confi gura sostanzialmente come una “reimmatri-
colazione”; per veicoli di interesse storico e collezionistico può essere conservato il
documento di circolazione originale debitamente annullato dal UMC (v. § A6.2.4);
• l’iscrizione al PRA (ad eccezione dei rimorchi di massa inferiore a 3,5 t che sono
esclusi dall’obbligo di iscrizione).
I veicoli di interesse storico e collezionistico radiati d’uffi cio, a determinate
condizioni, possono ottenere:
• la reiscrizione nei registri del PRA mantenendo le targhe e i documenti originali (v.
§ C1.1.1), oppure
• una targa del periodo storico di costruzione o di circolazione del veicolo (v. §
A6.2.9).
C1.1.1 Veicoli di interesse storico e collezionistico radiati d’uffi cio dal PRA,
muniti di targhe e/o documenti originali
Ai fi ni della regolarizzazione dei veicoli di interesse storico collezionistico
(iscritti in uno dei seguenti registri: ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa
Romeo, Storico FMI) (v. § A6), radiati d’uffi cio dal PRA e muniti di carta di cir-
colazione / DU e targhe non è necessaria la nuova immatricolazione ma l’applica-
zione di una delle procedure previste dal DTT che, previo pagamento delle tasse
arretrate e delle relative sanzioni, consente la reiscrizione del veicolo al PRA e il
mantenimento delle targhe e degli eventuali documenti di circolazione originali.
È necessario sottoporre a visita e prova il veicolo quando non sono disponibili
i dati per la compilazione della carta di circolazione / DU in quanto non sono desu-
mibili né dal precedente documento (di tipo non meccanizzato o smarrito, sottratto,
ecc.) né dalla memoria del CED (veicoli non registrati). In generale, occorre la visita
e prova (collaudo) qualora il veicolo sia munito di:
• targhe e carta di circolazione / DU ma non risulti registrato presso il CED e
il documento di circolazione sia privo di alcuni dati tecnici indispensabili per la
registrazione nella memoria elettronica;
• targhe ma non della carta di circolazione / DU e non risulti registrato presso
il CED: la visita è indispensabile per rilevare i dati non che non sono desumibili
né dal documento di circolazione né dalla memoria del CED;
• carta di circolazione / DU ma non delle targhe: in questo caso si procede con
una nuova immatricolazione (rilascio di nuove targhe e nuova carta di circolazio-
ne / DU) e si accerta la permanenza dei prescritti requisiti per la circolazione in
considerazione del fatto che il veicolo è privo delle targhe.
Lo “status” di veicolo di interesse storico e collezionistico è attestato dal certi-
ficato di rilevanza storica e collezionistico e da apposita annotazione (conte-
nente il nome del registro e il numero di iscrizione) che compare sul documento di
circolazione:
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