Page 18 - Veicoli storici
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C         Immatricolazione e reimmatricolazione




              C1.1    Immatricolazione di veicoli radiati d’uffi  cio dal PRA
                 I veicoli radiati d’uffi  cio dal PRA ai sensi dell’articolo 96 CDS (o ai sensi della
              legge 28.2.1983, n. 53) a seguito dell’accertamento del mancato versamento per
              tre anni consecutivi delle tasse automobilistiche possono essere riammessi alla
              circolazione.
                 Lo “status” di veicolo radiato d’uffi cio risulta dal foglio complementare o dal CDP

              o dall’estratto cronologico rilasciato dagli uffi  ci PRA.
                 La nuova immatricolazione comporta:
              •  la restituzione della vecchia carta di circolazione / DU e delle targhe all’UMC com-
                petente e il rilascio di un nuovo documento di circolazione e di nuove targhe; non si
                tratta di una vera e propria immissione in circolazione sebbene talvolta sia richiesta
                la visita e prova del veicolo ma si confi gura sostanzialmente come una “reimmatri-
                colazione”; per veicoli di interesse storico e collezionistico può essere conservato il
                documento di circolazione originale debitamente annullato dal UMC (v. § A6.2.4);
              •  l’iscrizione al PRA (ad eccezione dei rimorchi di massa inferiore a 3,5 t che sono
                esclusi dall’obbligo di iscrizione).
                 I veicoli di interesse storico e collezionistico radiati d’uffi  cio, a determinate
              condizioni, possono ottenere:
              •  la reiscrizione nei registri del PRA mantenendo le targhe e i documenti originali (v.
                § C1.1.1), oppure
              • una targa del periodo storico di costruzione o di circolazione del veicolo (v. §
                A6.2.9).

              C1.1.1  Veicoli di interesse storico e collezionistico radiati d’uffi  cio dal PRA,
                      muniti di targhe e/o documenti originali
                 Ai fi ni della regolarizzazione dei veicoli di interesse storico collezionistico
              (iscritti in uno dei seguenti registri: ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa
              Romeo, Storico FMI) (v. § A6), radiati d’uffi  cio dal PRA e muniti di carta di cir-
              colazione / DU e targhe non è necessaria la nuova immatricolazione ma l’applica-
              zione di una delle procedure previste dal DTT che, previo pagamento delle tasse
              arretrate e delle relative sanzioni, consente la reiscrizione del veicolo al PRA e il
              mantenimento delle targhe e degli eventuali documenti di circolazione originali.
                 È necessario sottoporre a visita e prova il veicolo quando non sono disponibili
              i dati per la compilazione della carta di circolazione / DU in quanto non sono desu-
              mibili né dal precedente documento (di tipo non meccanizzato o smarrito, sottratto,
              ecc.) né dalla memoria del CED (veicoli non registrati). In generale, occorre la visita
              e prova (collaudo) qualora il veicolo sia munito di:
              •  targhe e carta di circolazione / DU ma non risulti registrato presso il CED e
                il documento di circolazione sia privo di alcuni dati tecnici indispensabili per la
                registrazione nella memoria elettronica;
              •  targhe ma non della carta di circolazione / DU e non risulti registrato presso
                il CED: la visita è indispensabile per rilevare i dati non che non sono desumibili
                né dal documento di circolazione né dalla memoria del CED;
              •  carta di circolazione / DU ma non delle targhe: in questo caso si procede con
                una nuova immatricolazione (rilascio di nuove targhe e nuova carta di circolazio-
                ne / DU) e si accerta la permanenza dei prescritti requisiti per la circolazione in
                considerazione del fatto che il veicolo è privo delle targhe.
                 Lo “status” di veicolo di interesse storico e collezionistico è attestato dal certi-
              ficato di rilevanza storica e collezionistico e da apposita annotazione (conte-

              nente il nome del registro e il numero di iscrizione) che compare sul documento di
              circolazione:


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