Page 13 - Veicoli storici
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B DOCUMENTI DI CIRCOLAZIONE E PROPRIETÀ
B1 CARTA DI CIRCOLAZIONE
(1704) Alberto Vecchio Domanti - Emanuele Biagetti - Giandomenico Protospataro
I veicoli sono soggetti a doppia registrazione presso:
• Archivio Nazionale Veicoli istituito presso il DMS del Ministero delle infra-
strutture e dei trasporti, per il rilascio dei documenti di circolazione e cioè di:
- carta di circolazione (v. § B1.1),
- targa di immatricolazione;
• registro PRA per quanto concerne la registrazione degli atti relativi alla pro-
prietà, all’usufrutto e al leasing del veicolo.
Dal 1° gennaio 2020 i dati relativi alla proprietà e alla situazione giuridica dei
veicoli sono annotati nella carta di circolazione che costituisce il documento unico
di circolazione e di proprietà del veicolo (DU). Dalla data di eff ettivo rilascio del
DU, per tutti i veicoli iscritti o che devono iscriversi al PRA (autoveicoli, motoveicoli e
rimorchi), pertanto, non viene più rilasciato il certifi cato di proprietà. Tale importante
innovazione, tuttavia, per la complessità di fare interagire gli archivi Motorizzazione
e quelli PRA è stato previsto che la riforma venga attuata per gradi. In ogni caso
il DU è costituito dalla carta di circolazione contenente, in basso a destra del 4°
riquadro della prima pagina il numero di repertorio progressivo PRA, la data e il tipo
di atto per la proprietà, l’eventuale sussistenza di vincoli o di gravami sul veicolo, il
numero dei fogli che compongono il DU (v. § B3).
La carta di circolazione è il documento di cui devono essere muniti gli autoveicoli,
i motoveicoli, i rimorchi nonché le macchine agricole e le macchine operatrici.
Il documento di circolazione viene rilasciato dal punto di servizio (UMC, ACI-PRA o
studio di consulenza) presso il quale è stata presentata la richiesta di immatricolazione
e/o di rilascio del suo duplicato o dall’UCO in caso di furto/smarrimento dello stesso.
Il documento di circolazione è nominativo in quanto viene rilasciato a nome di
colui che si dichiara proprietario del veicolo, con l’indicazione, ove ricorra, anche
delle generalità dell’usufruttuario o del locatario con facoltà di acquisto o del vendi-
tore con patto di riservato dominio o del trust o dell’intestatario temporaneo.
Con l’istituzione del documento unico la carta di circolazione emessa con il
nuovo sistema costituisce anche titolo di proprietà del veicolo, attestata invece
dal certificato di proprietà (che ha sostituito il foglio complementare), che non
è necessario avere a bordo del veicolo, per quei veicoli ancora non transitati nel
nuovo regime DU.
La carta di circolazione contiene i seguenti dati:
• numero di targa,
• numero di identifi cazione (numero di telaio) del veicolo,
• dati relativi al proprietario del veicolo,
• dati e caratteristiche tecniche del veicolo (compreso l’esito della revisione),
• annotazioni riguardanti l’uso professionale del veicolo, quali:
- autorizzazione al trasporto di cose per conto di terzi.
Tale uso deve essere espressamente indicato sulla carta di circolazione con
l’espressione “uso terzi” anche per i veicoli aventi massa complessiva inferiore
a 3,5 t;
- licenza al trasporto merci in conto proprio per veicoli di massa complessiva a
pieno carico superiore a 6 t;
- segnalazione certifi cata di inizio attività per locazione senza conducente, inte-
grata da relativa data ed ente di protocollazione;
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