Page 17 - Veicoli storici
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               C     IMMATRICOLAZIONE E REIMMATRICOLAZIONE

               C1  IMMATRICOLAZIONE/ISCRIZIONE DI VEICOLI DI INTERESSE STORICO
                    E COLLEZIONISTICO
                    (172) Andrea Albertini - Emanuele Biagetti - Roberto Garrisi
                   L’immissione in circolazione di veicoli non conformi ad un tipo omologato, privi
               della dichiarazione di conformità è subordinata all’accertamento dei dati di identi-
               fi cazione e dei requisiti di idoneità alla circolazione mediante una visita e prova
               del veicolo che deve essere eff ettuata presso i competenti uffi ci della DGT (UMC,

               CPA, CSRPAD) (v. § D1).
                   A seguito della visita e prova, viene emesso il certifi cato di approvazione che,
               presentato presso uno degli UMC unitamente alla prescritta documentazione, con-
               sente l’immatricolazione del veicolo per via amministrativa.
                   Tra i veicoli di tipo non omologato che, a determinate condizioni, possono esse-
               re immessi in circolazione rientrano quelli:
               •  alienati da Forze armate, Ministeri o enti per i quali lo stesso ente cedente
                 consente lavori di ripristino,
               •  acquistati in aste pubbliche solamente se trattasi di veicoli già immatricolati in
                 Italia o in un Paese della UE,
               •  radiati d’ufficio dal PRA ai sensi dell’art. 96 CDS o della legge 28.2.1983, n. 53


                 a seguito di accertamento della mancata corresponsione della tassa automobilistica,
               •  di interesse storico e collezionistico non muniti di regolari documenti di cir-
                 colazione nazionali e/o dismessi dalla circolazione (radiati dal PRA, di origine
                 sconosciuta, nuovi mai immatricolati, provenienti dall’estero),
               •  equipaggiati con impianto a GPL o CNG e non ancora immatricolati.
                   La ricostruzione di veicoli con parti provenienti da più veicoli (caso molto
               raro), le cui parti essenziali (telaio, freni, sterzo e tutti gli organi che interessano la
               sicurezza della circolazione) provengono da altri veicoli è ormai da considerarsi
               puramente teorica. La competenza di eventuali operazioni del genere è esclusiva-
               mente dei CPA o del CSRPAD.
                   Per l’immissione in circolazione dei veicoli non omologati valgono tutte le
               norme e le procedure generali relative a:
               •  adempimenti amministrativi di intestazione,
               •  rilascio della carta di circolazione / DU (v. § B1) e del certifi cato di proprietà (v. §
                 B2),
               •  documentazione attinente a licenze o autorizzazioni al trasporto.
                   Dal 1° gennaio 2020 entrano nella fase di graduale attuazione, da completarsi
               entro il 30 settembre 2021, le procedure telematiche per il rilascio del documento
               unico del veicolo (v. § B3).
                   Il DU (documento unico di circolazione e di proprietà) è costituito dalla carta
               di circolazione / DU contenente sia i dati tecnici sia quelli attinenti alla situazione
               giuridico-patrimoniale del veicolo: per tutti i veicoli iscritti o che devono iscriversi al
               PRA (autoveicoli, motoveicoli e rimorchi), pertanto, non sarà più rilasciato il certifi -
               cato di proprietà (CDP) dall’eff ettivo rilascio del DU. Si segnala che la progressiva
               entrata a regime delle nuove procedure ha natura cogente essendo peraltro previ-
               ste signifi cative sanzioni.
                   Verranno conseguentemente modifi cate le procedure e il sistema tariff ario delle
               formalità.





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