Page 17 - Veicoli storici
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C IMMATRICOLAZIONE E REIMMATRICOLAZIONE
C1 IMMATRICOLAZIONE/ISCRIZIONE DI VEICOLI DI INTERESSE STORICO
E COLLEZIONISTICO
(172) Andrea Albertini - Emanuele Biagetti - Roberto Garrisi
L’immissione in circolazione di veicoli non conformi ad un tipo omologato, privi
della dichiarazione di conformità è subordinata all’accertamento dei dati di identi-
fi cazione e dei requisiti di idoneità alla circolazione mediante una visita e prova
del veicolo che deve essere eff ettuata presso i competenti uffi ci della DGT (UMC,
CPA, CSRPAD) (v. § D1).
A seguito della visita e prova, viene emesso il certifi cato di approvazione che,
presentato presso uno degli UMC unitamente alla prescritta documentazione, con-
sente l’immatricolazione del veicolo per via amministrativa.
Tra i veicoli di tipo non omologato che, a determinate condizioni, possono esse-
re immessi in circolazione rientrano quelli:
• alienati da Forze armate, Ministeri o enti per i quali lo stesso ente cedente
consente lavori di ripristino,
• acquistati in aste pubbliche solamente se trattasi di veicoli già immatricolati in
Italia o in un Paese della UE,
• radiati d’ufficio dal PRA ai sensi dell’art. 96 CDS o della legge 28.2.1983, n. 53
a seguito di accertamento della mancata corresponsione della tassa automobilistica,
• di interesse storico e collezionistico non muniti di regolari documenti di cir-
colazione nazionali e/o dismessi dalla circolazione (radiati dal PRA, di origine
sconosciuta, nuovi mai immatricolati, provenienti dall’estero),
• equipaggiati con impianto a GPL o CNG e non ancora immatricolati.
La ricostruzione di veicoli con parti provenienti da più veicoli (caso molto
raro), le cui parti essenziali (telaio, freni, sterzo e tutti gli organi che interessano la
sicurezza della circolazione) provengono da altri veicoli è ormai da considerarsi
puramente teorica. La competenza di eventuali operazioni del genere è esclusiva-
mente dei CPA o del CSRPAD.
Per l’immissione in circolazione dei veicoli non omologati valgono tutte le
norme e le procedure generali relative a:
• adempimenti amministrativi di intestazione,
• rilascio della carta di circolazione / DU (v. § B1) e del certifi cato di proprietà (v. §
B2),
• documentazione attinente a licenze o autorizzazioni al trasporto.
Dal 1° gennaio 2020 entrano nella fase di graduale attuazione, da completarsi
entro il 30 settembre 2021, le procedure telematiche per il rilascio del documento
unico del veicolo (v. § B3).
Il DU (documento unico di circolazione e di proprietà) è costituito dalla carta
di circolazione / DU contenente sia i dati tecnici sia quelli attinenti alla situazione
giuridico-patrimoniale del veicolo: per tutti i veicoli iscritti o che devono iscriversi al
PRA (autoveicoli, motoveicoli e rimorchi), pertanto, non sarà più rilasciato il certifi -
cato di proprietà (CDP) dall’eff ettivo rilascio del DU. Si segnala che la progressiva
entrata a regime delle nuove procedure ha natura cogente essendo peraltro previ-
ste signifi cative sanzioni.
Verranno conseguentemente modifi cate le procedure e il sistema tariff ario delle
formalità.
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