Page 9 - Veicoli storici
P. 9
A
A CLASSIFICAZIONE E INQUADRAMENTO VEICOLI
A1 CLASSIFICAZIONE DEI VEICOLI
(1001) Emanuele Biagetti - Giandomenico Protospataro
Tutte le macchine guidate dall’uomo, di qualsiasi specie, che circolano su stra-
da sono considerate veicoli e ad esse si applicano le norme del CDS. Fanno ecce-
zione quelle per uso di bambini o di invalidi. I veicoli a motore e quelli privi di motore
sono suddivisi in classi (velocipedi, veicoli a braccia, veicoli a trazione animale, slit-
te, ciclomotori, motoveicoli, autoveicoli, rimorchi, fi loveicoli, ecc.) in base alle princi-
pali caratteristiche tecniche che caratterizzano il veicolo stesso (numero delle ruote,
dimensioni, potenza del motore, numero di posti, carrozzeria del veicolo, ecc.).
Una ulteriore specifi cazione dei veicoli è stabilita in base a:
• possibili utilizzazioni del veicolo in relazione alle caratteristiche tecniche che pos-
siede (destinazione del veicolo) (v. § A2.1);
• possibili utilizzazioni economiche del veicolo (uso del veicolo) (v. § A2.2).
Le norme relative alla classifi cazione dei veicoli contenute nel Codice della
strada nazionale devono essere coordinate con le norme UE che sostanzialmente
classifi cano tutti i veicoli a motore e loro rimorchi escluse le macchine agricole e le
macchine operatrici in 4 categorie internazionali (M, N, O, L) (v. § A1.2).
La classifi cazione in categorie internazionali recepita nell’ordinamento naziona-
le è utilizzata a livello europeo fi n dagli anni 70, epoca in cui sono state emanate le
prime direttive in materia di caratteristiche costruttive e funzionali nonché di dispo-
sitivi di equipaggiamento dei veicoli a motore e loro rimorchi.
Pertanto, mentre i veicoli privi di motore (veicoli a braccia, a trazione animale,
velocipedi e slitte) sono soggetti esclusivamente alle norme nazionali (CDS e relati-
vo regolamento), i veicoli a motore e i loro rimorchi sono soggetti alle norme UE
e a quelle nazionali per quanto non in contrasto con le prime.
A1.1 Classificazione dei veicoli secondo il Codice della strada
I veicoli, secondo la classifi cazione tradizionale del CDS, si distinguono in:
• veicoli senza motore,
• ciclomotori,
• motoveicoli,
• autoveicoli,
• fi loveicoli,
• rimorchi,
• macchine agricole,
• macchine operatrici,
• veicoli con caratteristiche atipiche. Sono considerati tali anche i veicoli d’e-
poca e quelli di interesse storico collezionistico (v. § A6).
Tra i veicoli senza motore vi rientrano quelli funzionanti a propulsione esclusi-
vamente muscolare. Sono assimilati ai velocipedi quelli a pedalata assistita e i
monopattini elettrici che sono considerati velocipedi se muniti di motore elettrico
non superiore a 500 W, segnalatore acustico, marcatura CE, limitatore di velocità,
senza posto a sedere.
Non sono considerati veicoli:
• i dispositivi per la micromobilità elettrica quali gli hoverboard, i segway, mo-
nowheel;
9
9