Page 9 - Veicoli storici
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               A     CLASSIFICAZIONE E INQUADRAMENTO VEICOLI

               A1  CLASSIFICAZIONE DEI VEICOLI
                    (1001) Emanuele Biagetti - Giandomenico Protospataro
                   Tutte le macchine guidate dall’uomo, di qualsiasi specie, che circolano su stra-
               da sono considerate veicoli e ad esse si applicano le norme del CDS. Fanno ecce-
               zione quelle per uso di bambini o di invalidi. I veicoli a motore e quelli privi di motore
               sono suddivisi in classi (velocipedi, veicoli a braccia, veicoli a trazione animale, slit-
               te, ciclomotori, motoveicoli, autoveicoli, rimorchi, fi loveicoli, ecc.) in base alle princi-
               pali caratteristiche tecniche che caratterizzano il veicolo stesso (numero delle ruote,
               dimensioni, potenza del motore, numero di posti, carrozzeria del veicolo, ecc.).
                   Una ulteriore specifi cazione dei veicoli è stabilita in base a:
               •  possibili utilizzazioni del veicolo in relazione alle caratteristiche tecniche che pos-
                 siede (destinazione del veicolo) (v. § A2.1);
               •  possibili utilizzazioni economiche del veicolo (uso del veicolo) (v. § A2.2).
                   Le norme relative alla classifi cazione dei veicoli contenute nel Codice della
               strada nazionale devono essere coordinate con le norme UE che sostanzialmente
               classifi cano tutti i veicoli a motore e loro rimorchi escluse le macchine agricole e le
               macchine operatrici in 4 categorie internazionali (M, N, O, L) (v. § A1.2).
                   La classifi cazione in categorie internazionali recepita nell’ordinamento naziona-
               le è utilizzata a livello europeo fi n dagli anni 70, epoca in cui sono state emanate le
               prime direttive in materia di caratteristiche costruttive e funzionali nonché di dispo-
               sitivi di equipaggiamento dei veicoli a motore e loro rimorchi.
                   Pertanto, mentre i veicoli privi di motore (veicoli a braccia, a trazione animale,
               velocipedi e slitte) sono soggetti esclusivamente alle norme nazionali (CDS e relati-
               vo regolamento), i veicoli a motore e i loro rimorchi sono soggetti alle norme UE
               e a quelle nazionali per quanto non in contrasto con le prime.

               A1.1 Classificazione dei veicoli secondo il Codice della strada

                   I veicoli, secondo la classifi cazione tradizionale del CDS, si distinguono in:
               •  veicoli senza motore,
               •  ciclomotori,
               •  motoveicoli,
               •  autoveicoli,
               •  fi loveicoli,
               •  rimorchi,
               •  macchine agricole,
               •  macchine operatrici,
               •  veicoli con caratteristiche atipiche. Sono considerati tali anche i veicoli d’e-
                 poca e quelli di interesse storico collezionistico (v. § A6).
                   Tra i veicoli senza motore vi rientrano quelli funzionanti a propulsione esclusi-
               vamente muscolare. Sono assimilati ai velocipedi quelli a pedalata assistita e i
               monopattini elettrici che sono considerati velocipedi se muniti di motore elettrico
               non superiore a 500 W, segnalatore acustico, marcatura CE, limitatore di velocità,
               senza posto a sedere.
                   Non sono considerati veicoli:
               • i dispositivi per la micromobilità elettrica quali gli hoverboard, i segway, mo-
                 nowheel;





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