Page 60 - Prontuario dell'infortunistica stradale
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P2 ANALISI DEI SERVIZI DI POLIZIA STRADALE
Il Codice della strada elenca i servizi di polizia stradale (3) distinguendoli in:
• prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di circolazione,
• rilevazione degli incidenti stradali,
• predisposizione ed esecuzione dei servizi diretti a regolare il traffi co,
• scorta per la sicurezza della circolazione,
• tutela e controllo sull’uso della strada,
ed inoltre
• concorso nel soccorso automobilistico e stradale,
• possibile collaborazione per rilevazioni per studi sul traffi co.
Compiti di polizia stradale e coordinamento (3) L’art. 11 CDS elenca i servizi di polizia stradale.
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Prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di circolazione
L’attività più importante svolta dagli organi di polizia stradale è costituita dalla prevenzione e
dall’accertamento delle violazioni stradali (4):
(4) Rispetto alla precedente formulazione dell’art. 136 abrogato, il nuovo Codice, più correttamente, anziché alla prevenzione e
all’accertamento dei reati, si riferisce genericamente alle “violazioni in materia di circolazione” ad evidenziare che la materia
è stata quasi completamente depenalizzata e che, per lo più, gli illeciti stradali hanno carattere di illecito amministrativo.
La Cassazione si è pronunciata sull’obbligo di intervento sanzionatorio: integra il delitto di rifi uto di atto d’uffi cio (art. 328,
c. 1, CP) la condotta del vigile urbano che omette deliberatamente di sanzionare i conducenti di veicoli in sosta vietata,
ancorché la violazione sia successivamente contestata da agenti della polizia stradale, considerato che la norma citata
con tempestività, in diretta connessione con il conseguimento degli eff etti che gli sono propri; si tratta, peraltro, di un
P sanziona il rifi uto, non già di un atto urgente, bensì di un atto dovuto che deve essere compiuto senza ritardo, e quindi
reato istantaneo, il cui momento consumativo si realizza con il rifi uto o con l’omissione, sicché la circostanza che, in
conseguenza del rifi uto, l’atto sia compiuto da altro pubblico uffi ciale non ha valore scriminante (Cass. pen., sez. VI,
1.10.2007 n. 35837).
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