Page 52 - Prontuario dell'infortunistica stradale
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•  eccesso di velocità di oltre 60 km/h, alla seconda violazione in 2 anni dell’art. 142, c. 9 bis;
                •  in autostrada invertire il senso di marcia, attraversare lo spartitraffi co o percorrere la carreggiata

                  in senso opposto a quello consentito (art. 176, c. 1a);
                •  alterazione del limitatore di velocità (art. 179, c. 2 bis);
                •  circolazione abusiva durante il periodo di sospensione del titolo abilitativo (art. 218, c. 6).
                      L’organo che accerta i presupposti per la revoca ne dà comunicazione entro 5 giorni al pre-
                fetto che emetterà il provvedimento di revoca e di consegna dell’abilitazione alla guida.
                      L’interessato non può conseguire una nuova patente se non dopo 2 anni da quando il prov-
                vedimento di revoca è divenuto defi nitivo (art. 219, c. 3 bis).
                N2      REVOCA DELLA PATENTE PER VIOLAZIONI AL CDS COSTITUENTI REATO
                      Il Codice della strada prevede la revoca di patente (o CIGC) per alcune violazioni costituenti
                reato:
                •  contravvenire ai divieti di organizzare o partecipare a competizioni non autorizzate in velocità con
                  veicoli a motore (art. 9 bis CDS) o al divieto di gareggiare in velocità con veicoli a motore (art. 9
                  ter CDS) quando dalla violazione derivano lesioni personali gravi o gravissime ovvero la morte di
              Revoca dei documenti di guida  •  guida in stato di alterazione psicofi sica per uso di sostanze stupefacenti quando la violazione
                  una o più persone;
                •  guida in stato di ebbrezza alcolica con TA > 1,5 g/l: alla prima violazione in caso di conducenti che
                  t,autobus, autoarticolati e autosnodati; alla seconda violazione nel triennio per i conducenti di cui al
            N     hanno provocato un incidente o che guidano autoveicoli di massa complessiva superiore a 3,5
                  comma 1 voci a), b) c) dell’art. 186 bis; alla seconda violazione nel biennio per gli altri conducenti;
                  è commessa da un conducente professionale (soggetti di cui all’art. 186 bis, lettera d), ovvero
                  quando il conducente ha provocato un incidente stradale e in caso di recidiva in un triennio;
                • rifi uto dell’accertamento dello stato di ebbrezza o dell’uso di stupefacenti da parte di soggetto già
                  condannato per lo stesso reato nei due anni precedenti.
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