Page 51 - Prontuario dell'infortunistica stradale
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N
REVOCA DEI DOCUMENTI DI GUIDA QUALE SANZIONE
ACCESSORIA PER VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE
Le ipotesi di revoca della patente di guida o del certifi cato di idoneità per la guida di ciclomotori
disciplinate dal Codice della strada sono sostanzialmente riconducibili a due categorie di provvedimenti:
• revoca quale provvedimento di autotutela, adottato dall’amministrazione a seguito della so-
pravvenuta mancanza dei requisiti in base ai quali l’atto fu emanato;
• revoca quale sanzione accessoria:
- di sanzione amministrativa per violazione di norme del Codice della strada,
- per violazioni del Codice della strada costituenti reato,
- per violazioni del Codice della strada costituenti o non reato ma da cui sono derivati danni alle
persone.
Sotto il profi lo sostanziale la revoca priva defi nitivamente la patente di guida o il certifi cato
di idoneità per la guida di ciclomotori di effi cacia e validità; quindi il suo titolare viene a trovarsi nella
stessa condizione di chi non ha mai conseguito questi documenti.
N1 REVOCA PATENTE O CIGC QUALE SANZIONE ACCESSORIA DI SANZIONE N
AMMINISTRATIVA
Il Codice della strada prevede la revoca della patente e, quando ricorre il caso, del CIGC per
le seguenti violazioni:
• servizio taxi senza licenza, alla seconda violazione in 3 anni dell’art. 86, c. 2;
• circolare con patente sospesa ai sensi dell’art. 128;
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