Page 62 - Scorte tecniche nei trasporti eccezionali
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N1 RESPONSABILITÀ CIVILE
Per i danni cagionati in incidenti stradali la
responsabilità civile incombe su:
• conducente. Nella circolazione stradale in
caso di scontro fra veicoli vige il principio di
pari responsabilità se non si dimostri di aver
fatto il possibile per evitare l’incidente (art.
2054 CC): ciascuno dei conducenti coinvol-
ti in un incidente è ritenuto responsabile in
concorso fi nché non dimostri il contrario e
pertanto il conducente:
- non ha responsabilità quando sia dimo-
strata l’esclusiva colpevolezza dell’al-
Responsabilità extracontrattuale tro o degli altri conducenti;
- ha responsabilità ridotta qualora sia di-
- responsabilità contrattuale, che sorge mostrato il concorso di colpa dell’altro o
in forza del mancato rispetto di un obbli- degli altri conducenti;
go contrattuale (es. la responsabilità del • proprietario del veicolo. Anche se estra-
vettore nel trasporto persone con speci- nei all’incidente o non presenti, il proprieta-
fi co riferimento ai danni che colpiscono rio del veicolo o l’usufruttuario o l’acquiren-
la persona del passeggero e le cose tra- te con patto di riservato dominio o il locata-
sportate e si estende ai soggetti addetti rio con facoltà di riscatto sono responsabili
all’esecuzione del trasporto, quindi prin- in solido (congiuntamente) con il conducen-
cipalmente al conducente. te se non dimostrano che la circolazione del
veicolo è avvenuta contro la loro volontà o a
loro insaputa.
Responsabilità contrattuale Responsabilità civile di conducente
e proprietario del veicolo
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