Page 36 - Sanzioni nel codice della strada
P. 36
Ritiro documenti o targa quale sanzione accessoria
sentato dal documento, la sanzione accessoria del ritiro non priva di effi cacia il documento stesso
(2605). Nella quasi totalità dei casi, infatti, si tratta di una misura che intende soltanto costringere
l’utente ad adempiere alle necessarie formalità di aggiornamento del documento valido o non più
valido. Per questo motivo il provvedimento non ha durata prefi ssata dalla legge ben potendo il
documento essere restituito anche entro un lasso di tempo molto ridotto.
Il Codice ha unifi cato nell’art. 216 il procedimento di ritiro dei documenti di circolazione
(carta di circolazione / DU, certifi cato di idoneità tecnica per le macchine agricole, autorizzazioni e
licenze quando previste, patente e targa), solo quando questa misura è espressamente qualifi cata
come sanzione amministrativa accessoria: il documento è ritirato contestualmente all’accertamen-
to della violazione.
Il ritiro, tuttavia, può essere strumentale all’applicazione di una sanzione accessoria
più grave (sospensione di patente di guida o CIGC o carta di circolazione / DU). In questo
caso, il documento ritirato potrà essere restituito solo al termine del periodo di sospensione.
G1.2 AMBITO DELLA PROCEDURA DI APPLICAZIONE DELLA SANZIONE
ACCESSORIA DEL RITIRO IMMEDIATO
Quando il Codice prevede che dalla violazione consegue la sanzione accessoria del ritiro
immediato del documento, questo è ritirato contestualmente all’accertamento della violazione da
parte dell’organo di polizia procedente (2606).
Al fi ne di delineare l’esatto ambito di applicazione della procedura del ritiro immediato
occorre precisare che il termine “ritiro” è usato dal Codice della strada in modo ambiguo. Infatti,
non in tutti i casi in cui il Codice dispone il ritiro del documento si è in presenza di un provvedimen-
to sanzionatorio trattandosi invece, in molti casi, di un provvedimento strumentale e preordinato
all’applicazione di un’altra sanzione accessoria (2607). Così, il ritiro della patente a seguito infrazio-
(2605) Pertanto, nonostante il termine “ritiro” evochi l’idea di un provvedimento di particolare gravità, in realtà, nella quasi
totalità dei casi, si tratta di una misura che intende soltanto costringere l’utente ad adempiere:
• alle necessarie formalità di aggiornamento del documento valido o non più valido (es. art. 94 CDS);
• alla corretta sistemazione del veicolo o del suo carico irregolarmente sistemato (es. art. 164 CDS);
• alla fruizione dei prescritti periodi di riposo (art. 174 CDS).
Per questo motivo il provvedimento non ha durata prefi ssata dalla legge, ben potendo il documento essere resti-
tuito anche entro un lasso di tempo molto ridotto. Per l’apparente mancanza di contenuto affl ittivo nel ritiro, alla
defi nizione di “sanzione” sarebbe stata da preferire secondo alcuni quella di “misura cautelare”. In realtà, l’impos-
sibilità di circolare è, già di per sé, una sanzione, anche se i suoi eff etti cessano col ritorno del trasgressore alla
situazione di legalità.
(2606) La procedura di ritiro dei documenti prevista dall’art. 216 sembra potersi applicare anche quando l’illecito emerge
solo a seguito di una verifi ca documentale successiva al controllo su strada. L’ipotesi si concretizza, ad es., quando,
per momentanea mancanza del documento di circolazione che non consente la verifi ca della sua regolarità o validi-
tà, il trasgressore è invitato a presentarlo ex art. 180. L’operatore di polizia constata così dal documento che il veicolo
interessato, al tempo dei fatti che avevano dato origine all’invito a presentarsi, aveva commesso un illecito compor-
tante la sanzione accessoria del ritiro del documento (es. omesso aggiornamento della carta di circolazione / DU a
seguito di modifi ca delle caratteristiche o del telaio). In tal caso occorre procedere al ritiro della carta di circolazio-
G1 ne / DU e alla contestuale contestazione (o notifi ca) del verbale di accertamento della violazione accertata (nell’es.,
dell’art. 78 CDS). In questo senso circolare Ministero dell’interno, uffi cio studi per l’amministrazione generale e per
gli aff ari legislativi 28.11.1997, n. 97, prot. n. M/6323 “Massimario dei pareri sui quesiti delle prefetture vol. VII”. Non
appare condivisibile, invece, l’interpretazione per cui in tali casi l’organo accertatore, che rileva successivamente la
violazione, dovrebbe soltanto rendere edotto, affi nché proceda alla verbalizzazione, l’organo di polizia che ha dispo-
sto l’invito. Questo perchè i presupposti del ritiro erano già sussistenti al momento della rilevazione dei fatti che han-
no dato luogo all’invito stesso. Con riguardo alla competenza del DMS, la violazione si assume commessa nel luogo
in cui era stata accertata la prima violazione (circolazione senza documento di circolazione) da cui è scaturita l’attivi-
tà di accertamento successivo; l’individuazione di questo luogo, peraltro, non appare disagevole nè impone indagini
successive (dato che è indicato nel verbale di contestazione della prima violazione).
(2607) Il Codice ha unifi cato nella norma in esame il procedimento di ritiro dei documenti di circolazione (carta di circola-
zione / DU, certifi cato di idoneità tecnica per le macchine agricole, autorizzazioni e licenze quando previste, paten-
754 Sanzioni nel Codice della strada
11/25/2022 4:06:04 PM
Testo_new.indd 754 11/25/2022 4:06:04 PM
Testo_new.indd 754