Page 31 - Sanzioni nel codice della strada
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                     Sanzioni accessorie a sanzioni amministrative pecuniarie
                     Protospataro dott. Giandomenico • Franco dott. Giuseppe

                   Sommario:
                   F1.1      NOZIONE DI SANZIONE ACCESSORIA
                   F1.2      PRINCIPI GENERALI
                   F1.2.1    Principio di legalità e divieto di analogia
                   F1.2.2    Principio dell’automatica applicazione di diritto
                   F1.2.3    Modalità pratiche di applicazione ed esecuzione
                   F1.2.4    Principio della semplifi cazione burocratica
                   F1.2.5    Principio dell’applicazione provvisoria
                   F1.2.6    Rimedi condizionati all’impugnazione della violazione ed estensione automatica
                             degli esiti
                   F1.2.7    Autonomia dalla sanzione principale pecuniaria
                   F1.3      PERSONALITÀ E INTRASMISSIBILITÀ
                   F1.4      CUMULO DI SANZIONI ACCESSORIE
                   F1.4.1    Cumulo di sanzioni accessorie di diverso tipo
                   F1.4.2    Cumulo di sanzioni accessorie omogenee

                         La sanzione accessoria si applica di diritto in seguito ad accertamento di violazione di nor-
                   me che prevedono illeciti amministrativi o che contemplano illeciti penali.
                         Le sanzioni accessorie non si possono applicare se non congiuntamente a quelle pecuniarie.
                         La loro provvisoria applicazione è disposta direttamente dall’agente accertatore al momen-
                   to in cui contesta la violazione ed applica la sanzione principale cui conseguono.
                         Le sanzioni accessorie sono personali e non si trasmettono agli eredi.

                   F1.1      NOZIONE DI SANZIONE ACCESSORIA
                         La sanzione accessoria è una sanzione amministrativa che può derivare dalla violazione di
                   norme che prevedono illeciti amministrativi o che contemplano illeciti penali (1923).
                         Le sanzioni accessorie previste dal Codice della strada sono caratterizzate dai seguenti
                   aspetti peculiari:
                   •  non si possono applicare se non congiuntamente alle sanzioni pecuniarie (cui, appunto, sono
                      “accessorie”) (1924);
                   •  conseguono di diritto alla violazione, senza possibilità di scelta in ordine alla loro applicazione
                      da parte dell’autorità chiamata a decidere e ad applicare la sanzione principale pecuniaria.

                   F1.2      PRINCIPI GENERALI                                                    F1
                         Pur non potendosi costruire una teoria generale delle sanzioni amministrative accessorie,
                   sulla base delle varie norme del Codice della strada che ne prevedono l’applicazione e ne disci-
                   plinano il procedimento, appare possibile enunciare una serie di principi validi per tutte le sanzioni
                   accessorie.


                     (1923)  La disciplina delle sanzioni accessorie in generale è contenuta nell’art. 210 CDS. La norma non ha precedenti nel
                         Codice abrogato. Qualche precedente simile si può rinvenire nelle disposizioni dell’art. 20 legge n. 689/1981 (leg-
                         ge di depenalizzazione), dalle quali però la norma in esame si diff erenzia notevolmente per la natura obbligatoria
                         delle sanzioni accessorie. La nozione di “sanzione accessoria” è di diretta derivazione penalistica (v. art. 20 CP).
                         La norma dell’art. 210 CDS apre la sezione II del primo capo del titolo V, disciplinante gli illeciti previsti dal Codice
                         che regola l’applicazione delle sanzioni accessorie non pecuniarie: quelle che prevedono obblighi di compiere o
                         sospendere determinate attività, ovvero quelle relative ai documenti di circolazione e ne detta i principi generali.
                     (1924)  Anche se il Codice lascia erroneamente intendere che possano esistere sanzioni accessorie pecuniarie (di cui,
                         peraltro, non si fa minimamente cenno nel Codice stesso), sostanzialmente tutte le sanzioni accessorie previste si
                         risolvono in sanzioni non aventi carattere pecuniario ma limitative della libertà del trasgressore con imposizione di
                         obblighi o divieti.

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