Page 31 - Sanzioni nel codice della strada
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Sanzioni accessorie a sanzioni amministrative pecuniarie
Protospataro dott. Giandomenico • Franco dott. Giuseppe
Sommario:
F1.1 NOZIONE DI SANZIONE ACCESSORIA
F1.2 PRINCIPI GENERALI
F1.2.1 Principio di legalità e divieto di analogia
F1.2.2 Principio dell’automatica applicazione di diritto
F1.2.3 Modalità pratiche di applicazione ed esecuzione
F1.2.4 Principio della semplifi cazione burocratica
F1.2.5 Principio dell’applicazione provvisoria
F1.2.6 Rimedi condizionati all’impugnazione della violazione ed estensione automatica
degli esiti
F1.2.7 Autonomia dalla sanzione principale pecuniaria
F1.3 PERSONALITÀ E INTRASMISSIBILITÀ
F1.4 CUMULO DI SANZIONI ACCESSORIE
F1.4.1 Cumulo di sanzioni accessorie di diverso tipo
F1.4.2 Cumulo di sanzioni accessorie omogenee
La sanzione accessoria si applica di diritto in seguito ad accertamento di violazione di nor-
me che prevedono illeciti amministrativi o che contemplano illeciti penali.
Le sanzioni accessorie non si possono applicare se non congiuntamente a quelle pecuniarie.
La loro provvisoria applicazione è disposta direttamente dall’agente accertatore al momen-
to in cui contesta la violazione ed applica la sanzione principale cui conseguono.
Le sanzioni accessorie sono personali e non si trasmettono agli eredi.
F1.1 NOZIONE DI SANZIONE ACCESSORIA
La sanzione accessoria è una sanzione amministrativa che può derivare dalla violazione di
norme che prevedono illeciti amministrativi o che contemplano illeciti penali (1923).
Le sanzioni accessorie previste dal Codice della strada sono caratterizzate dai seguenti
aspetti peculiari:
• non si possono applicare se non congiuntamente alle sanzioni pecuniarie (cui, appunto, sono
“accessorie”) (1924);
• conseguono di diritto alla violazione, senza possibilità di scelta in ordine alla loro applicazione
da parte dell’autorità chiamata a decidere e ad applicare la sanzione principale pecuniaria.
F1.2 PRINCIPI GENERALI F1
Pur non potendosi costruire una teoria generale delle sanzioni amministrative accessorie,
sulla base delle varie norme del Codice della strada che ne prevedono l’applicazione e ne disci-
plinano il procedimento, appare possibile enunciare una serie di principi validi per tutte le sanzioni
accessorie.
(1923) La disciplina delle sanzioni accessorie in generale è contenuta nell’art. 210 CDS. La norma non ha precedenti nel
Codice abrogato. Qualche precedente simile si può rinvenire nelle disposizioni dell’art. 20 legge n. 689/1981 (leg-
ge di depenalizzazione), dalle quali però la norma in esame si diff erenzia notevolmente per la natura obbligatoria
delle sanzioni accessorie. La nozione di “sanzione accessoria” è di diretta derivazione penalistica (v. art. 20 CP).
La norma dell’art. 210 CDS apre la sezione II del primo capo del titolo V, disciplinante gli illeciti previsti dal Codice
che regola l’applicazione delle sanzioni accessorie non pecuniarie: quelle che prevedono obblighi di compiere o
sospendere determinate attività, ovvero quelle relative ai documenti di circolazione e ne detta i principi generali.
(1924) Anche se il Codice lascia erroneamente intendere che possano esistere sanzioni accessorie pecuniarie (di cui,
peraltro, non si fa minimamente cenno nel Codice stesso), sostanzialmente tutte le sanzioni accessorie previste si
risolvono in sanzioni non aventi carattere pecuniario ma limitative della libertà del trasgressore con imposizione di
obblighi o divieti.
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