Page 35 - Sanzioni nel codice della strada
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                     Ritiro documenti o targa quale sanzione accessoria
                     Protospataro dott. Giandomenico • Franco dott. Giuseppe

                   Sommario:
                   G1.1      NOZIONE DI RITIRO IMMEDIATO
                   G1.2      AMBITO DELLA PROCEDURA DI APPLICAZIONE DELLA SANZIONE
                             ACCESSORIA DEL RITIRO IMMEDIATO
                   G1.3      RITIRO IMMEDIATO DELLA CARTA DI CIRCOLAZIONE / DU
                   G1.3.1    Casi di ritiro immediato della carta di circolazione / DU
                   G1.4      RITIRO IMMEDIATO DEI DOCUMENTI DI GUIDA
                   G1.4.1    Casi di ritiro immediato dei documenti di guida
                   G1.4.2    Ritiro immediato del CAP e CQC (carta di qualifi cazione del conducente)
                   G1.4.3    Sanzioni
                   G1.5      RITIRO IMMEDIATO DELLA LICENZA
                   G1.6      RITIRO IMMEDIATO DELLA TARGA
                   G1.7      PROCEDURA DI APPLICAZIONE DELLA SANZIONE ACCESSORIA
                   G1.7.1    Permesso provvisorio di circolazione o di guida
                   G1.7.2    Trasmissione del documento ritirato
                   G1.7.3    Restituzione del documento ritirato
                   G1.8      CIRCOLAZIONE CON DOCUMENTO RITIRATO
                   G1.8.1    Condotta e presupposti dell’illecito
                   G1.9      RIMEDI POSSIBILI CONTRO LA SANZIONE

                         Il ritiro dei documenti o della targa costituisce una sanzione accessoria che consegue alla
                   violazione di alcune norme del Codice e consiste nel prelevamento materiale del documento fi no
                   a che non vengono adempiute determinate formalità da parte del suo titolare.

                         L’applicazione della sanzione accessoria non incide su effi cacia o validità del documento
                   ritirato.
                         L’organo di polizia stradale che ha accertato la violazione provvede al ritiro immediato e,
                   a seconda dei casi, trasmette il documento ritirato all’autorità che deve vigilare sull’adempimento
                   dell’obbligo di regolarizzazione. In alcuni casi il documento è trattenuto direttamente dall’accerta-
                   tore fi no a corretta sistemazione del veicolo o del suo carico irregolarmente sistemato, ovvero fi no
                   alla fruizione dei prescritti periodi di riposo.
                         La circolazione con il documento ritirato può avvenire solo per raggiungere il luogo di desti-
                   nazione o quello più idoneo ad adempiere alle prescrizioni, nel tempo più breve e lungo l’itinerario
                   prefi ssato. L’accertatore rilascia un permesso provvisorio per raggiungere questo luogo.
                         La restituzione del documento ritirato avviene su richiesta dell’interessato.
                         La circolazione con il documento ritirato è punita con sanzioni amministrative.
                         Il ritiro può anche essere funzionale all’applicazione di una sanzione accessoria più grave.

                   G1.1      NOZIONE DI RITIRO IMMEDIATO
                         Il Codice della strada ha disciplinato dettagliatamente (2604) la procedura per l’applicazione
                   della sanzione accessoria del ritiro immediato dei documenti.                  G1
                         La sanzione consiste semplicemente nel prelevamento materiale del documento fi no a che
                   non vengano adempiute determinate formalità da parte del suo titolare e senza privazione della
                   sua effi  cacia.
                         A diff erenza della sospensione o dalla revoca, in cui il titolare del documento viene a tro-
                   varsi nella stessa condizione di chi non ha mai conseguito il titolo abilitativo o autorizzativo rappre-


                     (2604)  Si occupa della procedura di applicazione del ritiro immediato dei documenti o della targa l’art. 216 CDS. La dispo-
                         sizione in esame non ha precedenti nel Codice abrogato, in cui era previsto solo il ritiro della patente o della carta
                         di circolazione / DU quando non erano aggiornate entro i termini previsti.

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