Page 39 - Sanzioni nel codice della strada
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Sanzioni penali nel CDS
Protospataro dott. Giandomenico
Sommario:
H1.1 ILLECITI PENALI PREVISTI DAL CODICE DELLA STRADA
H1.2 PROCEDIMENTO PER ILLECITI PENALI
H1.2.1 Accertamento degli illeciti penali
H1.2.2 Norme procedurali per l’accertatore
H1.2.3 Processo e sentenza
H1.2.4 Comunicazione all’anagrafe nazionale
H1.2.5 Oblazione
H1.2.6 Riscossione coattiva dei proventi
H1.2.7 Obbligati in solido per la pena pecuniaria
H1.3 ILLECITI PENALI E SANZIONI ACCESSORIE
H1.4 VIOLAZIONI DA CUI DERIVANO LESIONI PERSONALI
Gli illeciti stradali che conservano carattere penale seguono le norme procedurali del
Codice penale e di quello di procedura penale.
H1.1 ILLECITI PENALI PREVISTI DAL CODICE DELLA STRADA
Gli illeciti penali (2727) previsti dal Codice della strada si sono progressivamente ridotti per
eff etto di numerosi interventi legislativi di depenalizzazione (2728); solo i seguenti comportamenti
illeciti, perciò, conservano carattere penale (2729):
Articolo Comma Violazione
Art. 9 bis c. 1 Organizzare o partecipare a una competizione abusiva in velocità con veicoli a motore
Art. 9 bis c. 4 Eff ettuare scommesse sulle competizioni di cui al caso precedente
Art. 9 ter c. 3 Eff ettuare gare in velocità con veicoli a motore
Art. 100 [*] c. 14 Falsifi cazione o alterazione di targhe, o uso di siff atte targhe
Art. 116 c. 15 Guida senza patente di auto e motoveicoli o con patente diversa da quella richiesta (R)
Art. 124 c. 4 Guida senza patente di macchine agricole od operatrici (R)
Art. 135 c. 7 Conducente non UE sottoposto a inibizione di guida in luogo di revoca patente (R)
Art. 135 c. 11 Residente da oltre un anno che guida con patente estera scaduta (R)
Art. 136 ter c. 3 Come art. 135 c. 7 per conducente UE (R)
Art. 186 c. 2 lett. b) e c) Guidare in stato di ebbrezza da bevande alcoliche con TA > 0,8 g/l
Art. 186 [**] c. 7 Rifi uto dell’accertamento nell’ipotesi di guida in stato di ebbrezza
Art. 186 bis c. 3 Reati di cui all’art. 186 c. 2 commessi da conducenti particolari
Art. 186 bis c. 6 Rifi uto dell’accertamento in stato di ebbrezza per conducenti particolari
Art. 187 c. 1 Guidare sotto l’infl uenza di sostanze stupefacenti
Art. 187 [**] c. 8 Rifi uto dell’accertamento nell’ipotesi di guida sotto l’eff etto di stupefacenti
Art. 189 c. 6 Non fermarsi in caso di incidente con danni alle persone
(2727) Nel trattare di illeciti penali ci si riferisce in questa sede soltanto a quella categoria di illeciti previsti dal Codice della
strada e commessi in relazione alla circolazione stradale (defi niti reati stradali per distinguerli dai reati trattati dal
Codice penale che possono essere commessi sulla strada o alla guida di veicoli).
(2728) Soprattutto con l’ultimo intervento, attuato con DLG 30.12.1999, n. 507, numerosi illeciti stradali che avevano in
origine carattere penale sono stati depenalizzati, ossia trasformati in illeciti amministrativi.
(2729) Per le violazioni previste come reati nell’originaria formulazione del Codice della strada e poi depenalizzate per
eff etto del DLG 30.12.1999, n. 507, è previsto un regime transitorio. Per le violazioni penali, se commesse prima
dell’entrata in vigore del DLG n. 507/1999, si applicano, infatti, le disposizioni transitorie di cui agli artt. 100, 101
e 102 del decreto. In particolare, se il provvedimento penale non è stato ancora disposto con sentenza o decreto
divenuti irrevocabili si attua la sostituzione delle sanzioni penali con quelle amministrative, ma non si applicano le
sanzioni accessorie previste dal DLG n. 507/1999, salvo non siano state introdotte in sostituzione di corrispondenti H1
pene accessorie. Quando il procedimento penale risulta già defi nito, il giudice dell’esecuzione revoca la sentenza
dichiarando che il fatto non è più previsto dalla legge come reato, e le multe o ammende infl itte sono riscosse as-
sieme alle spese del procedimento secondo le norme sull’esecuzione delle pene pecuniarie.
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