Page 39 - Sanzioni nel codice della strada
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                     Sanzioni penali nel CDS
                     Protospataro dott. Giandomenico

                   Sommario:
                   H1.1      ILLECITI PENALI PREVISTI DAL CODICE DELLA STRADA
                   H1.2      PROCEDIMENTO PER ILLECITI PENALI
                   H1.2.1    Accertamento degli illeciti penali
                   H1.2.2    Norme procedurali per l’accertatore
                   H1.2.3    Processo e sentenza
                   H1.2.4    Comunicazione all’anagrafe nazionale
                   H1.2.5    Oblazione
                   H1.2.6    Riscossione coattiva dei proventi
                   H1.2.7    Obbligati in solido per la pena pecuniaria
                   H1.3      ILLECITI PENALI E SANZIONI ACCESSORIE
                   H1.4      VIOLAZIONI DA CUI DERIVANO LESIONI PERSONALI

                         Gli illeciti stradali che conservano carattere penale seguono le norme procedurali del
                   Codice penale e di quello di procedura penale.

                   H1.1      ILLECITI PENALI PREVISTI DAL CODICE DELLA STRADA
                         Gli illeciti penali (2727) previsti dal Codice della strada si sono progressivamente ridotti per
                   eff etto di numerosi interventi legislativi di depenalizzazione (2728); solo i seguenti comportamenti
                   illeciti, perciò, conservano carattere penale (2729):
                    Articolo  Comma    Violazione
                    Art. 9 bis  c. 1   Organizzare o partecipare a una competizione abusiva in velocità con veicoli a motore
                    Art. 9 bis  c. 4   Eff ettuare scommesse sulle competizioni di cui al caso precedente
                    Art. 9 ter  c. 3   Eff ettuare gare in velocità con veicoli a motore
                    Art. 100 [*]  c. 14  Falsifi cazione o alterazione di targhe, o uso di siff atte targhe
                    Art. 116  c. 15    Guida senza patente di auto e motoveicoli o con patente diversa da quella richiesta (R)
                    Art. 124  c. 4     Guida senza patente di macchine agricole od operatrici (R)
                    Art. 135  c. 7     Conducente non UE sottoposto a inibizione di guida in luogo di revoca patente (R)
                    Art. 135  c. 11    Residente da oltre un anno che guida con patente estera scaduta (R)
                    Art. 136 ter  c. 3  Come art. 135 c. 7 per conducente UE (R)
                    Art. 186  c. 2 lett. b) e c)  Guidare in stato di ebbrezza da bevande alcoliche con TA > 0,8 g/l
                    Art. 186 [**]  c. 7  Rifi uto dell’accertamento nell’ipotesi di guida in stato di ebbrezza
                    Art. 186 bis  c. 3  Reati di cui all’art. 186 c. 2 commessi da conducenti particolari
                    Art. 186 bis  c. 6  Rifi uto dell’accertamento in stato di ebbrezza per conducenti particolari
                    Art. 187  c. 1     Guidare sotto l’infl uenza di sostanze stupefacenti
                    Art. 187 [**]  c. 8  Rifi uto dell’accertamento nell’ipotesi di guida sotto l’eff etto di stupefacenti
                    Art. 189  c. 6     Non fermarsi in caso di incidente con danni alle persone

                     (2727)  Nel trattare di illeciti penali ci si riferisce in questa sede soltanto a quella categoria di illeciti previsti dal Codice della
                         strada e commessi in relazione alla circolazione stradale (defi niti reati stradali per distinguerli dai reati trattati dal
                         Codice penale che possono essere commessi sulla strada o alla guida di veicoli).
                     (2728)  Soprattutto con l’ultimo intervento, attuato con DLG 30.12.1999, n. 507, numerosi illeciti stradali che avevano in
                         origine carattere penale sono stati depenalizzati, ossia trasformati in illeciti amministrativi.
                     (2729)  Per le violazioni previste come reati nell’originaria formulazione del Codice della strada e poi depenalizzate per
                         eff etto del DLG 30.12.1999, n. 507, è previsto un regime transitorio. Per le violazioni penali, se commesse prima
                         dell’entrata in vigore del DLG n. 507/1999, si applicano, infatti, le disposizioni transitorie di cui agli artt. 100, 101
                         e 102 del decreto. In particolare, se il provvedimento penale non è stato ancora disposto con sentenza o decreto
                         divenuti irrevocabili si attua la sostituzione delle sanzioni penali con quelle amministrative, ma non si applicano le
                         sanzioni accessorie previste dal DLG n. 507/1999, salvo non siano state introdotte in sostituzione di corrispondenti   H1
                         pene accessorie. Quando il procedimento penale risulta già defi nito, il giudice dell’esecuzione revoca la sentenza
                         dichiarando che il fatto non è più previsto dalla legge come reato, e le multe o ammende infl itte sono riscosse as-
                         sieme alle spese del procedimento secondo le norme sull’esecuzione delle pene pecuniarie.

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