Page 40 - Sanzioni nel codice della strada
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Sanzioni penali nel CDS




                   Articolo  Comma    Violazione
                   Art. 189  c. 7     Non prestare soccorso in caso di incidente con danni alle persone
                   Art. 212  c. 4     Inosservanza dell’obbligo di sospendere un’attività (punita con le sanzioni dell’art. 650
                                      CP)
                  _____
                  NB   La presenza della (R) signifi ca che la violazione assume carattere penale solo in caso di recidiva nel biennio.
                  [*]   L’art. 100 c. 14 rinvia al Codice penale (artt. 482 o 489 CP); gli stessi articoli CP sono applicabili anche per le targhe
                      di ciclomotori, macchine agricole, macchine operatrici.
                  [**]   Introdotto come reato dal nuovo Codice della strada, il rifi uto dell’accertamento dello stato di ebbrezza alcolica o da
                      stupefacenti è stato prima depenalizzato (legge 2.10.2007 n. 160) e ora nuovamente ripristinato come reato (legge
                      n. 125/2008). L’art. 186 bis c. 3 prevede per particolari conducenti gli stessi reati dell’art. 186 ma con sanzioni mag-
                      giorate.

                  H1.2      PROCEDIMENTO PER ILLECITI PENALI
                        Il Codice della strada (2730) non prevede uno speciale procedimento per l’accertamento
                  dei reati stradali che, perciò, seguono in tutto e per tutto le regole dettate dal Codice di procedura
                  penale per l’accertamento e la cognizione degli altri reati (2731).

                  H1.2.1    Accertamento degli illeciti penali
                        La contestazione immediata dell’infrazione, prevista dall’art. 200 per gli illeciti amministra-
                  tivi, non è richiesta come condizione per l’ulteriore procedibilità per quelli penali; né occorre
                  notifi cazione successiva della contestazione (2732).
                        In occasione dell’accertamento di un reato stradale, perciò, non viene redatto un verbale
                  di contestazione ma, come accade per tutti gli altri illeciti penali, solo un verbale di identifi cazione,
                  elezione di domicilio e nomina del difensore (2733).

                    (2730)  Si occupa della materia l’art. 220 CDS che ricalca l’art. 143 del Codice abrogato a cui, peraltro, non corrisponde
                       che in minima parte, essendo completamente diverso il procedimento di applicazione delle sanzioni penali. No-
                       nostante in apparenza la norma in esame non sembri apportare sostanziali modifi che al procedimento per illeciti
                       penali previsti dal Codice della strada in realtà, rispetto al Codice abrogato, si rileva una vera e propria rivoluzio-
                       ne che adegua il procedimento alle nuove regole del processo penale. La novità di maggior rilievo del Codice del
                       1992 rispetto a quello abrogato è rappresentata, perciò, dal fatto che gli illeciti stradali aventi carattere penale se-
                       guono la procedura prevista dal Codice di procedura penale per gli altri reati.
                    (2731)  Lo schema del vecchio Codice prevedeva, invece, un procedimento speciale con l’obbligo di contestazione dell’il-
                       lecito o della successiva notifi cazione (come condizione di procedibilità) tanto per gli illeciti amministrativi che per
                       quelli penali, per i quali consentiva anche il ricorso generalizzato all’oblazione. La procedura delineata dal nuovo
                       Codice (artt. 220÷224), invece, è del tutto autonoma rispetto a quella che disciplina gli illeciti amministrativi; non si
                       richiede più la contestazione immediata dell’illecito (o successiva notifi cazione) e il ricorso all’oblazione è di fatto
                       precluso dalla tipologia delle pene previste per le singole violazioni.
                    (2732)  Questa soluzione adottata dal nuovo Codice è conforme ad un indirizzo giurisprudenziale consolidatosi quando
                       era ancora vigente il Codice abrogato, e secondo cui “Per le contravvenzioni alle norme sulla circolazione stradale
                       che conservano carattere penale e che sono non oblazionabili, l’azione penale è procedibile anche se al contrav-
                       ventore non sia stata consegnata copia del verbale di contestazione immediata o, in mancanza, non si sia proce-
                       duto nei suoi confronti alla notifi ca prescritta”. V. Cass. pen., sez. IV, 17.10.1986, n. 11213. Anche secondo Cass.
                       pen., sez. IV, 9.2.1999, n. 1572, per le violazioni al CDS costituenti reato non è richiesto, a norma dell’art. 220,
                       l’adempimento della preventiva notifi cazione dell’addebito ex art. 201 CDS, da rispettare soltanto per le violazioni
                       di carattere non penale. Del resto, nella logica del Codice abrogato l’immediatezza della contestazione aveva un
                       senso ben preciso perché era fi nalizzata a consentire al trasgressore di eff ettuare l’oblazione entro i termini previ-
                       sti e prima dell’emissione del decreto penale di condanna. Nella nuova logica, invece, non essendo più consentita
                       l’oblazione, non serve che il trasgressore sia avvisato immediatamente (o entro 90 giorni) del fatto che è stato ac-
                       certato un illecito e che si sta procedendo nei suoi confronti.
              H1    (2733)  Nella prima fase di applicazione del Codice della strada, nella prassi, anche per l’accertamento degli illeciti pe-
                       nali. Spesso l’agente accertatore faceva uso di un verbale di contestazione conforme al modello previsto dal re-
                       golamento del Codice della strada (cioè dello stampato utilizzato per la contestazione degli illeciti amministrativi);
                       tale verbale, tuttavia, equivaleva ad una annotazione (o relazione di servizio) con cui egli informava il giudice e
                       l’uffi cio o il comando da cui dipende di aver accertato l’illecito, mettendolo così in condizione di redigere l’informa-

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