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ISTITUZIONI ITALIANE - ELEMENTI DI DIRITTO PUBBLICO
G. Mesirca
A1.1 NORMA GIURIDICA essa è munita; sanzione che può essere di
due tipi: sanzione civile e sanzione penale.
Tutta la vita di relazione degli esseri umani La prima mira a rendere indenne la vittima
è disciplinata da norme di condotta, siano que- di un certo comportamento antigiuridico (si
ste rappresentate dalle regole del circolo cui pensi al risarcimento di danni previsto da
siamo iscritti, da precetti della morale o della numerose norme civili) la seconda a punire
confessione religiosa cui apparteniamo, o da il responsabile di determinate azioni previ-
norme giuridiche dello Stato. ste dalla legge come reato. La sanzione ci-
vile può essere l’unica prevista dalla norma
A1.2 CARATTERISTICHE DELLE giuridica, ma può anche accompagnare la
NORME GIURIDICHE sanzione penale le lesioni colpose ad esem-
Caratteristiche della norma giuridica sono: pio oltre a provocare la sanzione penale del-
• coattività: la norma, cioè, non si limita ad la reclusione determinano nel leso il diritto al
essere obbligatoria, ma ha come caratteri- risarcimento del danno);
stica quella di avere in sé un potere di costri- • generalità: la norma non si rivolge a singoli
zione per garantire l’osservanza dei precetti cittadini, ma alla generalità di questi: anche
in essa contenuti. Così, ad esempio, il man- quando si rivolge a determinate categorie,
cato pagamento di un debito provoca come considera tali categorie nella loro generalità:
conseguenza l’intervento dello Stato con (es.: norme concernenti l’ordinamento degli
i suoi giudici ed i suoi ufficiali giudiziari, e impiegati dello Stato);
tutto un apparato si mette in moto per far sì • astrattezza: le norme giuridiche non riguar-
che la norma violata venga In qualche modo dano fatti concreti, ma fattispecie astratte
rispettata. A dare questa forza di costrizio- previste dal legislatore.
ne alla norma giuridica è la sanzione, di cui
Rapporto uomo-collettività
A1.3 FONTI DEL DIRITTO A1.3.1 Fonti scritte
Per fonte del diritto può intendersi il modo La funzione di emanare leggi è attribuita
mediante il quale il diritto si produce. Le fonti al potere legislativo nell’ambito della divisione
del diritto possono essere: dei poteri dello Stato che costituisce uno dei
• scritte, principi fondamentali degli Stati democratici e
• non scritte. che implica la netta separazione dei tre poteri:
• legislativo,
• esecutivo: governare nell’ambito del solco
tracciato dalle leggi,
• giudiziario: applicazione delle leggi.
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