Page 26 - Autotrasporto di merci
P. 26
E1 Trasporto e spedizione cose - tipologia contratti
una copia del documento fi rmato riproducendo il contenuto del contratto stesso e delle clausole
aggiuntive. L’agente deve tutelare gli interessi del preponente e agire con lealtà e buona fede.
Il preponente deve mettere a disposizione dell’agente la documentazione necessaria relativa a
beni o servizi trattati e fornire all’agente le informazioni necessarie all’esecuzione del contratto;
• contratto di noleggio. È il contratto con il quale si pone a disposizione di altra persona un
mezzo di trasporto, perché questa lo utilizzi per uno o più viaggi. L’utilizzazione può riguardare:
- il solo mezzo di trasporto (locatio rei) che il CDS (574) defi nisce “locazione senza condu-
cente” e può riguardare sia il trasporto persone sia il trasporto cose (v. § D4);
- il mezzo di trasporto con personale addetto al suo funzionamento (locatio operis) (no-
leggio a tempo o a viaggio) che il CDS (575) defi nisce “noleggio con conducente”, formula
ricorrente soprattutto nel trasporto persone, con autobus o con altri veicoli.
Poiché nel contratto di appalto è previsto un regime di responsabilità solidale che grava, per
legge, su appaltatore e subappaltatore, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sulla scorta
della giurisprudenza prevalente, ha delineato le tipologie di contratto, nel settore trasporti, che
ricadono in tale fattispecie (576):
• contratto di trasporto: NO
• contratto di appalto di servizi di trasporto: SI
• sub-contratto di trasporto o subvezione: NO
• contratto di spedizione: NO
• appalto di servizio: SI
• contratto di logistica: SI
È importante, peraltro, sottolineare come la legge n. 190/2014, al fi ne di garantire l’affi damento
dei trasporti a imprese di trasporto in regola con l’adempimento degli obblighi retributivi, previdenziali
e assicurativi, obbliga il committente a verifi care, preliminarmente alla stipulazione del contratto di
trasporto, tale regolarità, mediante accesso all’apposita area riservata del sito dell’Albo dell’autotra-
sporto (www.alboautotrasporto.it) e acquisizione di una attestazione dalla quale risulti che l’impresa
di autotrasporto è in regola ai fi ni del versamento dei contributi assicurativi e previdenziali (577).
La scelta di un vettore, che si presenti in regola sul mercato e possa così garantire l’affi dabilità
dei servizi di trasporto prestati, peraltro, richiede una preventiva verifi ca, da parte del committente,
verifi ca da farsi prima che tra le parti venga stipulato il contratto di trasporto.
Nel caso in cui tale verifi ca preventiva non venga eseguita dal committente, questi è obbligato
in solido con il vettore e con ciascuno degli eventuali sub-vettori, entro il limite di un anno dalla
cessazione del contratto di trasporto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, oltre ai
contributi previdenziali e ai premi assicurativi agli enti competenti (INAIL), dovuti limitatamente alle
prestazioni ricevute nel corso della durata del contratto di trasporto.
Se il trasporto deriva da un contratto non stipulato in forma scritta, il committente si assume
anche gli oneri relativi all’inadempimento degli obblighi fi scali e alle violazioni del Codice della
strada commesse dal vettore durante il trasporto.
(574) V. art. 85 CDS.
(575) V. art. 84 CDS. In realtà la giurisprudenza, nel tentativo di inquadrare il noleggio nell’ambito delle fi gure normative
tipiche, oscilla tra locatio operis e locatio rei. In quest’ultimo caso con il contratto si concede la disponibilità di un
autoveicolo privo di conducente, e quindi eventualmente fornito di autista alle dipendenze del locatario. La distin-
zione non è tracciata nettamente e ciò genera diversi motivi di confusione, soprattutto quando da essa si vuol far
discendere un diverso regime di imputazione dei rischi nell’esecuzione della prestazione dedotta in contratto.
(576) La fattispecie è contenuta all’art. 29, c. 2, DLG n. 276/2003. La posizione del Ministero del lavoro e delle politi-
che sociali - Direzione generale per l’attività ispettiva è contenuta nella circolare 11.7.2012 n. 17/2012 - prot. n.
37/0012732/MA007.A001.
(577) L’obbligo dell’accertamento, che grava, fra gli altri, sul committente il trasporto, del legittimo esercizio, da parte del
vettore, dell’attività di autotrasporto, era già, peraltro, previsto dall’art. 12, c. 3, DLG n. 286/2005.
È opportuno sottolineare che già il comma 4 quinquies dell’art. 83 bis della legge n. 133/2008, prevedeva l’obbligo,
peraltro non sanzionato, del vettore, all’atto della conclusione del contratto di trasporto, di fornire al committente
una attestazione rilasciata dagli enti previdenziali, di data non anteriore a tre mesi, dalla quale risulti che l’azienda
è in regola ai fi ni del versamento dei contributi assicurativi e previdenziali.
236
30/05/2022 16:45:46
Testo.indd 236 30/05/2022 16:45:46
Testo.indd 236