Page 25 - Autotrasporto di merci
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                   E1  TRASPORTO E SPEDIZIONE COSE - TIPOLOGIA CONTRATTI
                         (531) Federico Gallo - Giuliano Coli - Maurizio Riguzzi  (+)

                       Tra i modelli contrattuali più tipici che interessano le operazioni di trasporto e di spedizione
                   delle merci, che in parte trovano un preciso riscontro normativo e in parte sono il risultato di recenti
                   elaborazioni, possiamo elencare:
                   •  contratto di trasporto. Con il contratto di trasporto una parte (vettore) si obbliga, verso corri-
                      spettivo, a trasferire persone o cose da un luogo a un altro e, quindi, il contratto di trasporto può
                      riguardare sia persone sia cose (570)(571) (v. § E2);

                   •  contratto di spedizione. Il contratto di spedizione è un mandato col quale lo spedizioniere
                      assume l’obbligo di concludere, in nome proprio e per conto del mandante o, se dotato di poteri
                      di rappresentanza, in nome e per conto del mandante, uno o più contratti di trasporto con uno o
                      più vettori e di compiere le operazioni accessorie. A diff erenza di quanto avviene nel contratto di
                      trasporto, quindi, dove c’è l’assunzione dell’obbligo di trasportare, l’obbligo dello spedizioniere
                      è di concludere per conto altrui uno o più contratti di trasporto (572) (v. § E1.1);
                   •  contratto di appalto di servizi di trasporto. L’appalto di servizi è un contratto atipico con il
                      quale il trasportatore, oltre a eseguire il trasporto delle merci da un luogo all’altro, è obbligato a
                      una serie di attività accessorie quali: programmare il viaggio e la consegna, disporre l’organiz-
                      zazione di un insieme di necessità del committente (v. § E1.2) (573);
                   •  contratto di fornitura di servizi di logistica integrata. Il contratto avente a oggetto presta-
                      zioni di servizi di logistica integrata ha natura atipica, in quanto non è espressamente regola-
                      mentato da alcuna previsione legislativa come tipo contrattuale e, conseguentemente, hanno
                      grande autonomia le parti del contratto in ordine alla previsione delle clausole che ne regolano
                      il contenuto. In ogni caso, può essere ricondotto alla fi gura dell’appalto di servizi, con la conse-
                      guenza che, alle singole prestazioni facenti parte e formanti l’oggetto del contratto, si appliche-
                      ranno le disposizioni relative ai contratti cui si riferiscono le singole prestazioni (v. § E1.3);
                   •  contratto di deposito. Il deposito è il contratto col quale una parte riceve dall’altra una cosa
                      mobile con l’obbligo di custodirla e di restituirla in natura. Dal contratto di deposito, che riguarda
                      solo cose mobili, sorge l’obbligazione principale di custodire per restituire;
                   •  contratto di agenzia. Una parte assume stabilmente l’incarico di promuovere, per conto dell’al-
                      tra, verso retribuzione, la conclusione di contratti in una zona determinata, mentre, ad esempio,
                      nel contratto di mediazione il soggetto incaricato si limita a mettere in relazione due o più parti
                      per la conclusione di trasporti su strada. L’agente contribuisce al collocamento delle merci e,
                      quindi, anche al loro trasporto; agevola il contatto con i clienti e ne incrementa il numero. Il con-
                      tratto di agenzia deve avere forma scritta. Ciascuna parte ha l’irrinunciabile diritto di ottenere

                    (570)  V. sentenza Corte di cassazione 18.8.1989, n. 3717, di cui restano validi i principi pur emessa in vigenza delle ta-
                         riff e a forcella e dell’art. 1 della legge 22.8.1985 n. 450, ora abrogati dal DLG 21.11.2005 n. 286, secondo la quale
                         “... salvo diverso patto scritto antecedente alla consegna delle merci al vettore, l’ammontare del risarcimento del
                         danno non può essere superiore a lire dodicimila (ora un euro) per ogni chilogrammo di peso lordo perduto o ava-
                         riato - ha stabilito una limitazione della responsabilità del vettore, di cui agli articoli 1693 e 1696 CC, con espressa
                         previsione di una facoltà di deroga da parte dei contraenti in sede di formazione del contratto. Tale norma ha così
                         indotto una nuova normativa in materia di responsabilità del vettore volta a regolare esclusivamente per l’avvenire
                         i contratti considerati, senza alcuna effi  cacia retroattiva.”.
                    (571)  V. sentenza Cassazione civ., sez. III, 20.7.2010, n. 16893.
                    (572)  V. art. 1737 CC.
                    (573)  V. anche:
                         •  ordinanza Corte di appello Bologna 5.2.1997 n. 175: “Il contratto col quale un soggetto si impegni, nei confronti
                           del vettore, a coordinare l’attività di questi e di altri vettori, tutti incaricati dal medesimo mittente, fornendo loro
                           assistenza logistica per i veicoli e per il ricovero delle merci, non costituisce un contratto di spedizione, ma un
                           contratto di appalto di servizi.”;
                         •  sentenza Corte di cassazione 21.10.1997 n. 10332: “Qualora le prestazioni di autotrasporto di merci per conto
                           terzi siano comprese con altre prestazioni in un unico contratto non esclude la loro assoggettabilità alla prescri-
                           zione speciale prevista dall’art. 2951 CC”.

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