Page 25 - Autotrasporto di merci
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E1 TRASPORTO E SPEDIZIONE COSE - TIPOLOGIA CONTRATTI
(531) Federico Gallo - Giuliano Coli - Maurizio Riguzzi (+)
Tra i modelli contrattuali più tipici che interessano le operazioni di trasporto e di spedizione
delle merci, che in parte trovano un preciso riscontro normativo e in parte sono il risultato di recenti
elaborazioni, possiamo elencare:
• contratto di trasporto. Con il contratto di trasporto una parte (vettore) si obbliga, verso corri-
spettivo, a trasferire persone o cose da un luogo a un altro e, quindi, il contratto di trasporto può
riguardare sia persone sia cose (570)(571) (v. § E2);
• contratto di spedizione. Il contratto di spedizione è un mandato col quale lo spedizioniere
assume l’obbligo di concludere, in nome proprio e per conto del mandante o, se dotato di poteri
di rappresentanza, in nome e per conto del mandante, uno o più contratti di trasporto con uno o
più vettori e di compiere le operazioni accessorie. A diff erenza di quanto avviene nel contratto di
trasporto, quindi, dove c’è l’assunzione dell’obbligo di trasportare, l’obbligo dello spedizioniere
è di concludere per conto altrui uno o più contratti di trasporto (572) (v. § E1.1);
• contratto di appalto di servizi di trasporto. L’appalto di servizi è un contratto atipico con il
quale il trasportatore, oltre a eseguire il trasporto delle merci da un luogo all’altro, è obbligato a
una serie di attività accessorie quali: programmare il viaggio e la consegna, disporre l’organiz-
zazione di un insieme di necessità del committente (v. § E1.2) (573);
• contratto di fornitura di servizi di logistica integrata. Il contratto avente a oggetto presta-
zioni di servizi di logistica integrata ha natura atipica, in quanto non è espressamente regola-
mentato da alcuna previsione legislativa come tipo contrattuale e, conseguentemente, hanno
grande autonomia le parti del contratto in ordine alla previsione delle clausole che ne regolano
il contenuto. In ogni caso, può essere ricondotto alla fi gura dell’appalto di servizi, con la conse-
guenza che, alle singole prestazioni facenti parte e formanti l’oggetto del contratto, si appliche-
ranno le disposizioni relative ai contratti cui si riferiscono le singole prestazioni (v. § E1.3);
• contratto di deposito. Il deposito è il contratto col quale una parte riceve dall’altra una cosa
mobile con l’obbligo di custodirla e di restituirla in natura. Dal contratto di deposito, che riguarda
solo cose mobili, sorge l’obbligazione principale di custodire per restituire;
• contratto di agenzia. Una parte assume stabilmente l’incarico di promuovere, per conto dell’al-
tra, verso retribuzione, la conclusione di contratti in una zona determinata, mentre, ad esempio,
nel contratto di mediazione il soggetto incaricato si limita a mettere in relazione due o più parti
per la conclusione di trasporti su strada. L’agente contribuisce al collocamento delle merci e,
quindi, anche al loro trasporto; agevola il contatto con i clienti e ne incrementa il numero. Il con-
tratto di agenzia deve avere forma scritta. Ciascuna parte ha l’irrinunciabile diritto di ottenere
(570) V. sentenza Corte di cassazione 18.8.1989, n. 3717, di cui restano validi i principi pur emessa in vigenza delle ta-
riff e a forcella e dell’art. 1 della legge 22.8.1985 n. 450, ora abrogati dal DLG 21.11.2005 n. 286, secondo la quale
“... salvo diverso patto scritto antecedente alla consegna delle merci al vettore, l’ammontare del risarcimento del
danno non può essere superiore a lire dodicimila (ora un euro) per ogni chilogrammo di peso lordo perduto o ava-
riato - ha stabilito una limitazione della responsabilità del vettore, di cui agli articoli 1693 e 1696 CC, con espressa
previsione di una facoltà di deroga da parte dei contraenti in sede di formazione del contratto. Tale norma ha così
indotto una nuova normativa in materia di responsabilità del vettore volta a regolare esclusivamente per l’avvenire
i contratti considerati, senza alcuna effi cacia retroattiva.”.
(571) V. sentenza Cassazione civ., sez. III, 20.7.2010, n. 16893.
(572) V. art. 1737 CC.
(573) V. anche:
• ordinanza Corte di appello Bologna 5.2.1997 n. 175: “Il contratto col quale un soggetto si impegni, nei confronti
del vettore, a coordinare l’attività di questi e di altri vettori, tutti incaricati dal medesimo mittente, fornendo loro
assistenza logistica per i veicoli e per il ricovero delle merci, non costituisce un contratto di spedizione, ma un
contratto di appalto di servizi.”;
• sentenza Corte di cassazione 21.10.1997 n. 10332: “Qualora le prestazioni di autotrasporto di merci per conto
terzi siano comprese con altre prestazioni in un unico contratto non esclude la loro assoggettabilità alla prescri-
zione speciale prevista dall’art. 2951 CC”.
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