Page 22 - Autotrasporto di merci
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D1         Autotrasporto di cose per conto terzi



                  norma, è prevista l’emanazione, entro dodici mesi, di uno o più decreti legislativi contenenti
                  le norme di dettaglio. Nelle more del perfezionamento di tali provvedimenti, l’amministra-
                  zione competente, ha fornito le primissime disposizioni attuative, le procedure e la moduli-
                  stica per attuare quanto previsto dalla nuova normativa UE.

                  D1.1  ACCESSO AL MERCATO PER IMPRESE CHE INIZIANO L’ATTIVITÀ DAL
                        21.2.2022
                      Fatta salva la facoltà per l’Amministrazione competente di introdurre disposizioni specifi che
                  volte a garantire l’attuazione della disciplina unionale, nel quadro dei più generali principi che
                  sovrintendono lo sviluppo del settore dell’autotrasporto, quale ad esempio quello volto ad operare
                  una transizione ecologica in favore di veicoli più sicuri e dotati di tecnologie a favore della maggio-
                  re sostenibilità ambientale, le imprese di nuova costituzione, che intendono esercitare l’attività
                  con autoveicoli di massa complessiva superiore a 1,5 t possono, previa dimostrazione dei requisiti
                  per l’accesso alla professione, avere accesso al mercato dell’autotrasporto merci mediante l’ac-
                  quisizione di uno o più veicoli nuovi o usati, anche per cessione d’azienda o di ramo d’azienda,
                  senza alcun vincolo relativo alla classe ambientale del veicolo. Pertanto, non sono più applicabili
                  le disposizioni previste dall’art. 2, c. 227, della legge n. 244/2007 e dai relativi decreti e circolari
                  applicative nonché quanto previsto dall’art. 11, c. 6-quinquies, del DL 9.2.2012 n. 5, come conver-
                  tito dalla legge 4.4.2012 n. 35 (492). L’attuale “accesso al mercato”, di conseguenza, va riferito alle
                  modalità di immissione in circolazione di uno o più veicoli e alle condizioni di esercizio dell’attività.
                      Inoltre, con la disapplicazione delle citate disposizioni è venuta meno la necessità relativa alla
                  classe ambientale dei veicoli, anche con riferimento alle imprese che hanno già avuto accesso al
                  mercato nel rispetto della disciplina previgente.

                  D1.1.1  Modalità di acquisizione e tipologia dei veicoli per l’accesso al
                          mercato da parte di imprese che iniziano l’attività dal 21.2.2022
                      Tali autoveicoli devono essere:
                  • in disponibilità dell’impresa e quindi in proprietà o in leasing o in usufrutto o acquistati con
                     patto di riservato dominio da parte del venditore, nonché a qualsiasi altro titolo previsto dalla
                     normativa dello Stato membro,
                  • in regola per la circolazione,
                  •  immatricolati (493) in capo a impresa singola ovvero ad un raggruppamento di imprese (con-
                     sorzi o cooperative a proprietà divisa).
                      L’accesso al mercato in forma associata da parte di consorzi o cooperative a proprietà divisa
                  è ammissibile alle condizioni prescritte. Pertanto, dallo statuto della struttura si deve evincere che
                  l’attività di trasporto è gestita in forma centralizzata, senza autonomia in tal senso delle imprese
                  associate, anche in ordine alla fatturazione ai committenti delle prestazioni di trasporto svolte da
                  dette imprese con i loro veicoli (494).
                      Per quanto riguarda l’accesso al mercato in forma associata, non essendo più applicabile la nor-
                  mativa relativa ai raggruppamenti di imprese di autotrasporto iscritti alla sezione speciale dell’Albo
                  degli autotrasportatori, la dimostrazione dell’accesso al mercato da parte dei consorzi e delle coope-
                  rative a proprietà divisa avviene, come per ogni singola impresa, mediante l’acquisizione di almeno
                  un veicolo per ogni impresa facente parte del sodalizio, senza che quest’ultimo debba dimostrare la
                  disponibilità veicoli di massa complessiva non inferiore alle 80 tonnellate (v. § C3.1).



                   (492)  V. circolare della DG per la sicurezza stradale e l’autotrasporto 13.5.2022, prot. n. 3738.
                   (493)  Il termine “immatricolato” va inteso come immissione in circolazione sia di un veicolo di prima immatricolazione,
                       sia di un veicolo usato, fermo restando il rispetto della categoria EURO 5.
                   (494)  L’accesso delle imprese associate è disciplinato dal DPR 19.4.1990 n. 15, dall’art. 1, c. 5, legge n. 298/1974,
                       dall’art. 55 legge n. 99/2009 (che ha fornito l’interpretazione autentica) e dalla circolare n. 5/2008.

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