Page 22 - Autotrasporto di merci
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D1 Autotrasporto di cose per conto terzi
norma, è prevista l’emanazione, entro dodici mesi, di uno o più decreti legislativi contenenti
le norme di dettaglio. Nelle more del perfezionamento di tali provvedimenti, l’amministra-
zione competente, ha fornito le primissime disposizioni attuative, le procedure e la moduli-
stica per attuare quanto previsto dalla nuova normativa UE.
D1.1 ACCESSO AL MERCATO PER IMPRESE CHE INIZIANO L’ATTIVITÀ DAL
21.2.2022
Fatta salva la facoltà per l’Amministrazione competente di introdurre disposizioni specifi che
volte a garantire l’attuazione della disciplina unionale, nel quadro dei più generali principi che
sovrintendono lo sviluppo del settore dell’autotrasporto, quale ad esempio quello volto ad operare
una transizione ecologica in favore di veicoli più sicuri e dotati di tecnologie a favore della maggio-
re sostenibilità ambientale, le imprese di nuova costituzione, che intendono esercitare l’attività
con autoveicoli di massa complessiva superiore a 1,5 t possono, previa dimostrazione dei requisiti
per l’accesso alla professione, avere accesso al mercato dell’autotrasporto merci mediante l’ac-
quisizione di uno o più veicoli nuovi o usati, anche per cessione d’azienda o di ramo d’azienda,
senza alcun vincolo relativo alla classe ambientale del veicolo. Pertanto, non sono più applicabili
le disposizioni previste dall’art. 2, c. 227, della legge n. 244/2007 e dai relativi decreti e circolari
applicative nonché quanto previsto dall’art. 11, c. 6-quinquies, del DL 9.2.2012 n. 5, come conver-
tito dalla legge 4.4.2012 n. 35 (492). L’attuale “accesso al mercato”, di conseguenza, va riferito alle
modalità di immissione in circolazione di uno o più veicoli e alle condizioni di esercizio dell’attività.
Inoltre, con la disapplicazione delle citate disposizioni è venuta meno la necessità relativa alla
classe ambientale dei veicoli, anche con riferimento alle imprese che hanno già avuto accesso al
mercato nel rispetto della disciplina previgente.
D1.1.1 Modalità di acquisizione e tipologia dei veicoli per l’accesso al
mercato da parte di imprese che iniziano l’attività dal 21.2.2022
Tali autoveicoli devono essere:
• in disponibilità dell’impresa e quindi in proprietà o in leasing o in usufrutto o acquistati con
patto di riservato dominio da parte del venditore, nonché a qualsiasi altro titolo previsto dalla
normativa dello Stato membro,
• in regola per la circolazione,
• immatricolati (493) in capo a impresa singola ovvero ad un raggruppamento di imprese (con-
sorzi o cooperative a proprietà divisa).
L’accesso al mercato in forma associata da parte di consorzi o cooperative a proprietà divisa
è ammissibile alle condizioni prescritte. Pertanto, dallo statuto della struttura si deve evincere che
l’attività di trasporto è gestita in forma centralizzata, senza autonomia in tal senso delle imprese
associate, anche in ordine alla fatturazione ai committenti delle prestazioni di trasporto svolte da
dette imprese con i loro veicoli (494).
Per quanto riguarda l’accesso al mercato in forma associata, non essendo più applicabile la nor-
mativa relativa ai raggruppamenti di imprese di autotrasporto iscritti alla sezione speciale dell’Albo
degli autotrasportatori, la dimostrazione dell’accesso al mercato da parte dei consorzi e delle coope-
rative a proprietà divisa avviene, come per ogni singola impresa, mediante l’acquisizione di almeno
un veicolo per ogni impresa facente parte del sodalizio, senza che quest’ultimo debba dimostrare la
disponibilità veicoli di massa complessiva non inferiore alle 80 tonnellate (v. § C3.1).
(492) V. circolare della DG per la sicurezza stradale e l’autotrasporto 13.5.2022, prot. n. 3738.
(493) Il termine “immatricolato” va inteso come immissione in circolazione sia di un veicolo di prima immatricolazione,
sia di un veicolo usato, fermo restando il rispetto della categoria EURO 5.
(494) L’accesso delle imprese associate è disciplinato dal DPR 19.4.1990 n. 15, dall’art. 1, c. 5, legge n. 298/1974,
dall’art. 55 legge n. 99/2009 (che ha fornito l’interpretazione autentica) e dalla circolare n. 5/2008.
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