Page 17 - Autotrasporto di merci
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C1 ISCRIZIONI ALL’ALBO DEGLI AUTOTRASPORTATORI
DI COSE PER CONTO TERZI
(524) Antonio Macera
L’Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi (v. § M3) è un registro pro-
fessionale al quale devono obbligatoriamente iscriversi tutte le persone fi siche e giuridiche che
esercitano l’autotrasporto di cose per conto terzi (361) con qualsiasi veicolo e tonnellaggio e a
qualsiasi titolo (362).
All’interno dell’Albo esistono tre tipi di iscrizioni:
• iscrizione limitata, relativa alle imprese che esercitano l’attività solo con veicoli aventi massa
complessiva fi no a 1,5 t;
• iscrizione relativa alle imprese che esercitano l’attività con veicoli aventi massa complessiva
superiore a 1,5 t suddivisa in:
- imprese che optano per l’esercizio con veicoli di massa complessiva superiore a 1,5 t e fi no
a 3,5 t;
- imprese che optano per l’esercizio con veicoli di massa complessiva superiore a 3,5 t;
• iscrizione nella sezione speciale (363) (364), riservata a:
- cooperative tra persone fi siche che abbiano tra i propri soci imprenditori, di numero non infe-
riore a nove, iscritti all’albo degli Autotrasportatori e autorizzati all’esercizio dell’autotrasporto
di cose per conto di terzi;
- cooperative tra persone giuridiche che abbiano tra i propri soci imprese, di numero non
inferiore a cinque, iscritte all’albo degli autotrasportatori e autorizzate all’esercizio dell’auto-
trasporto di cose per conto di terzi;
- ai consorzi che abbiano tra i soci imprese, di numero non inferiore a cinque, iscritte all’albo
degli autotrasportatori e autorizzate all’esercizio dell’autotrasporto di cose per conto di terzi.
Per l’iscrizione all’Albo degli autotrasportatori è necessario presentare domanda all’UMC
competente in relazione alla sede principale dell’impresa e dimostrare il possesso dei requisiti di:
• onorabilità (v. § B2),
• idoneità fi nanziaria (v. § B3),
• idoneità professionale (v. § B4).
(361) Gli iscritti sono consultabili online sul sito internet “alboautotrasporto.it”.
(362) Ai sensi dell’art. 1, c. 6, legge 23.12.1997 n. 454. La stessa legge, all’art. 1, c. 2, punto a, precisando il concetto
di autotrasporto di cose per conto terzi, opera un esplicito riferimento all’attività di cui all’art. 40 legge n. 298/1974,
ossia all’attività imprenditoriale per la prestazione di servizi di trasporto verso un determinato corrispettivo. Analo-
gamente, il primo comma art. 88 Codice della strada che aff erma: “Agli eff etti del presente articolo, un veicolo s’in-
tende adibito al servizio di trasporto di cose per conto di terzi quando l’imprenditore si obbliga, dietro corrispettivo,
a prestare i servizi di trasporto ordinati dal mittente”. L’art. 1, c. 2, DLG 22.12.2000 n. 395, così come modifi cato
dall’art. 1, c. 2, DLG 28.12.2001 n. 478, riprendendo l’articolo del Codice appena citato, ha ribadito che “... costitu-
isce esercizio della professione di trasportatore su strada di cose per conto di terzi l’attività dell’impresa che ese-
gue, mediante autoveicoli, fuori dalla fattispecie prevista dall’art. 31 della legge 6.6.1974 n. 298, il trasferimento di
cose verso corrispettivo”. Pertanto, l’ultimo periodo del comma 2, art. 88 CDS, che prevede l’inapplicabilità delle
disposizioni contenute nella legge n. 298/1974 agli autoveicoli aventi massa complessiva non superiore a 6 t, deve
ritenersi superato dalla citata legge 23.12.1997 n. 454.
Il DLG n. 478/2001 citato, ha inserito, dopo il comma 3, art. 1, DLG n. 395/2000, il comma 3 bis che precisa: “È im-
presa di trasporto su strada, ai fi ni del presente decreto, qualsiasi persona fi sica o persona giuridica, con o senza
scopo di lucro, nonché qualsiasi ente dipendente dall’autorità pubblica, il quale abbia personalità giuridica o dipen-
da da un’autorità avente personalità giuridica, che svolge l’attività di cui ai commi 2 o 3”.
(363) V. DPR 19.4.1990 n. 155.
(364) I soggetti facenti parte del sodalizio di imprese che intenda esercitare l’attività di autotrasporto devono necessa-
riamente essere imprese di autotrasporto. Il regolamento (CE) n. 1071/2009, infatti, facendo espresso riferimento
alla necessità che le imprese eff ettuino il trasporto di merci, considera essenziale l’eff ettivo esercizio della profes-
sione. Si evidenzia, inoltre, che dottrina e giurisprudenza ritengono il “contratto di rete” ontologicamente diverso
dagli altri contratti costitutivi di sodalizi di imprese.
Pertanto, non può essere iscritta alla Sezione speciale dell’Albo degli autotrasportatori un sodalizio di imprese co-
stituito con “contratto di rete” nel quale siano presenti imprese la cui attività non sia il trasporto per conto di terzi.
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