Page 14 - Autotrasporto di merci
P. 14
B1 Accesso e autorizzazione all’esercizio della
professione di trasportatore su strada
L’attuazione del regolamento (UE) 2020/1055 del 15.7.2020 (52), applicabile a decorrere dal
21 febbraio 2022, ha apportato alla disciplina prevista dal regolamento (CE) n. 1071/2009 una
serie di importanti novità, al fi ne di garantire un livello minimo di professionalizzazione del settore
ed una maggiore uniformità a livello UE della disciplina riguardante l’accesso alla professione di
trasportatore su strada, nonché di implementare il sistema dei controlli volto a salvaguardare gli
aspetti sociali e prevenire i fenomeni di concorrenza sleale.
Con il regolamento (UE) 2020/1055, pertanto, è stata introdotta una serie di importanti novità,
alcune delle quali riguardano:
• l’ambito di applicazione, esteso dal 22 maggio 2022 alle imprese di trasporto merci che eser-
citano con veicoli di massa complessiva superiore a 2,5 t e fi no a 3,5 t, che eff ettuano trasporti
internazionali;
• alcune modifi che alla disciplina relativa al requisito di onorabilità, specie per quanto attiene
all’istituto della riabilitazione;
• la previsione di importi diff erenziati per la dimostrazione del requisito di idoneità fi nanziaria re-
lativamente ai veicoli di massa complessiva superiore a 2,5 t e fi no a 3,5 t in disponibilità delle
imprese di trasporto merci assoggettate alla disciplina del regolamento (CE) n. 1071/2009, in
ordine ai quali, in conformità a quanto consentito dal regolamento unionale, l’amministrazione
competente ha optato per una parziale modifi ca della disciplina previgente;
• a modifi ca di alcune disposizioni relative al requisito di idoneità professionale, consente a cia-
scun Stato membro di prevedere, per le imprese di trasporto merci che esercitano esclusi-
vamente con veicoli di massa complessiva superiore a 2,5 t e fi no a 3,5 t, assoggettate alla
disciplina del regolamento (CE) n. 1071/2009, la possibilità di aver riconosciuto, ricorrendone i
presupposti previsti dalle disposizioni di attuazione, il relativo attestato in dispensa dall’esame
rilasciato ad una persona che dimostri di aver diretto in maniera continuativa un’impresa dello
stesso tipo nei dieci anni precedenti il 20 agosto 2020;
• importanti modifi che in tema di dimostrazione del requisito di stabilimento;
• l’implementazione dei dati relativi all’impresa presenti nel Registro elettronico nazionale dello
Stato membro;
• implementazione della cooperazione tra Stati membri e introduzione di nuove disposizioni in
tema di scambio di dati relativi alle imprese di settore.
B1.1 ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI TRASPORTATORE SU STRADA
La disciplina relativa all’autorizzazione all’esercizio della professione di trasportatore su stra-
da è limitata alle imprese che trasportano:
• merci (53): mediante veicoli per conto di terzi (54) di massa complessiva superiore a 1,5 t (55);
(52) V. regolamento (UE) 2020/1055 del 15.7.2020 del Parlamento europeo e del Consiglio.
(53) V. art. 1, c. 1, DD 25.11.2011 prot. n. 291, che così recita: “1. Fatto salvo l’ambito di applicazione del regolamento
(CE) n. 1071/2009 come stabilito dall’articolo 1 del regolamento stesso (omissis)”. Il Capo Dipartimento con il pro-
prio DD 25.11.2011 prot. n. 291 non ha potuto prendere le decisioni di eventuale deroga all’ambito di applicazione
del regolamento (CE) n. 1071/2009 previste all’art. 1, paragrafo 4, lettera a), del medesimo regolamento.”.
V. art. 1, paragrafi 2 e 4, lettera a), e art. 2, punto 1), regolamento (CE) n. 1071/2009. L’art. 1, paragrafo 4, lettera
a), regolamento (CE) n. 1071/2009, come modifi cati dal regolamento (UE) 2020/1055, così recita: “4. In deroga al
paragrafo 2, il presente regolamento, a meno che il diritto nazionale disponga altrimenti, non si applica:
a) alle imprese che esercitano la professione di trasportatore di merci su strada esclusivamente con veicoli a
motore singoli o insiemi di veicoli accoppiati la cui massa a carico tecnicamente ammissibile non superi le
3,5 tonnellate e che eff ettuano esclusivamente trasporti nazionali nel loro Stato membro di stabilimento;
a bis) alle imprese che esercitano la professione di trasportatore di merci su strada esclusivamente con veicoli a
motore singoli o insiemi di veicoli accoppiati la cui massa a carico tecnicamente ammissibile non superi le
2,5 tonnellate;”.
(54) In Italia il conto di terzi è specifi cato con il termine “uso di terzi” all’art. 82, c. 4, CDS, e per il trasporto di merci di-
sciplinato nel medesimo Codice all’art. 88.
(55) Le imprese che esercitano l’autotrasporto di merci esclusivamente con veicoli di massa complessiva non superio-
re a 1,5 t sono tenute a dimostrare esclusivamente il requisito di onorabilità ai fi ni dell’iscrizione all’Albo nazionale
delle persone fi siche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto di merci per conto di terzi.
42
30/05/2022 16:45:34
Testo.indd 42
Testo.indd 42 30/05/2022 16:45:34