Page 10 - Autotrasporto di merci
P. 10

A1         Autotrasporto di cose in generale
                        (disciplina e relative esenzioni)


                  • automezzi (3) muniti di particolari targhe di riconoscimento adibiti al trasporto di cose in dota-
                     zione alle forze armate, Corpi armati dello Stato, Vigili del fuoco, CRI (Croce Rossa Italiana),
                     ed equiparati (art. 138 CDS);
                  •  autoveicoli di proprietà dello Stato (comprese le aziende autonome dello Stato), delle regioni,
                     dei comuni, delle province e loro consorzi, destinati esclusivamente al trasporto di cose ne-
                     cessarie al soddisfacimento delle proprie esigenze interne;
                  •  autoveicoli di proprietà delle rappresentanze diplomatiche e consolari estere adibiti al tra-
                     sporto di cose necessarie all’esercizio delle loro funzioni, a condizione di reciprocità di tratta-
                     mento nei rispettivi Stati (non va dimostrata per gli Stati UE);

                  •  autocarri attrezzi di ogni genere, autopompe, autoinnaffi atrici, soccorso stradale e in genere
                     tutti gli autoveicoli speciali non adibiti al trasporto di cose (4);
                  •  autofurgoni per trasporto di salme;
                  •  autoveicoli destinati al trasporto pubblico di persone autorizzati anche al trasporto di eff etti
                     postali e altri (pacchi agricoli e merci a collettame, in servizio di collegamento con le ferrovie e
                     tranvie e, ove questo manchi, al trasporto di bagagli e pacchi agricoli);
                  •  motocarrozzette adibite ad uso proprio (5);

                       cose per conto di terzi. C’è poi da considerare quanto previsto dalla circolare del Comitato centrale n. 1/1998 (che
                       pure non ha natura regolamentare), l’unica che abbia regolato, dopo la riforma, l’accesso alla professione in re-
                       lazione alla tipologia del parco veicolare; per contro, infatti, i veicoli non citati sarebbero esclusi (è, ad esempio,
                       il caso degli autofurgoni per il trasporto di salme, esclusi in quanto l’art. 203, c. 2, regolamento del nuovo Codice
                       della strada, li classifi ca autoveicoli per uso speciale, non contemplati nella circolare citata). Alle considerazioni te-
                       sté operate, poco aggiunge il comma 3 bis, art. 1 DLG n. 395/2000, dal momento che l’allargamento al “no profi t”
                       dell’ambito di applicazione della disciplina relativa all’accesso alla professione di autotrasportatore deve, in ogni
                       caso, necessariamente integrarsi con gli elementi di professionalità del servizio e di versamento di un corrispet-
                       tivo. Certamente le maglie della disciplina sono divenute più fi tte e non saranno certo pochi i soggetti giuridici, in
                       precedenza esclusi, la cui attività dovrà necessariamente essere ricondotta nell’ambito della disciplina regolante
                       l’autotrasporto di cose per conto di terzi. Dovrebbero, in ogni caso, ritenersi ancora valide, anche in coerenza con
                       le disposizioni del Codice della strada e soprattutto della recente esenzione reintrodotta dal decreto di riforma, le
                       esclusioni relative alle autovetture ad uso privato per trasporto di persone che, occasionalmente, trasportino mer-
                       ci per uso esclusivo del proprietario e gli autoveicoli per trasporto promiscuo, da ultimo citati nell’elenco inserito
                       nel testo, in quanto utilizzati per uso esclusivo del proprietario. L’art. 30 legge n. 298/1974, d’altra parte, non è
                       stato abrogato, pur essendo divenuto, per la soppressione della disciplina autorizzativa, anacronistico per il tra-
                       sporto merci conto terzi. È, invece, necessario, sulla scia dei contenuti della citata circolare del Comitato centrale
                       n. 1/1998 e dell’esenzione reintrodotta dal decreto di riforma, regolare in maniera precisa ed organica (fi nalmente
                       con più appropriati strumenti normativi) i casi in cui non è necessaria l’iscrizione all’Albo degli autotrasportatori.
                    (3)  Si ritiene che il legislatore abbia volutamente utilizzato la generica parola di “automezzi” in quanto veicoli adibiti ad
                       usi particolari, spesso non aventi neppure una confi gurazione giuridica nel CDS e proprio per evitare che utilizzan-
                       do un termine codifi cato dal CDS (ad es. autoveicoli) se ne limitasse l’applicabilità solo a tale tipologia di veicoli
                       mentre l’intendimento era certamente quello dell’estrema genericità, per indicare qualsiasi veicolo.
                    (4)  Anche in questo caso risulterebbe superata la parte del precetto “... e che a giudizio del Ministero dei trasporti - Di-
                       rezione generale della MCTC, siano da considerarsi esclusivamente mezzi d’opera”, dal momento che la circolare
                       del Comitato centrale n. 1/1998 citata, prevede espressamente questa categoria di autoveicoli tra quelli soggetti
                       alla disciplina della legge n. 454/1997 (e della legge n. 298/1974 per le norme ancora vigenti). In realtà, già pri-
                       ma dell’entrata in vigore della legge di riforma del settore, doveva ritenersi del tutto valida la rifl essione espres-
                       sa in precedenza all’art. 30 legge n. 298/1974. In pratica, il legislatore ha usato l’espressione mezzo d’opera non
                       nell’ampia accezione propria dell’art. 54 Codice della strada ma in quella limitata al signifi cato letterale di autovei-
                       colo-strumento, inidoneo, per questo motivo, al trasporto di merci per conto di terzi.
                    (5)  L’art. 30 legge n. 298/1974 prevedeva l’esclusione da licenze o autorizzazioni per:
                       • “autovetture e motocarrozzette destinate ad uso privato per trasporto di persone, allorché trasportino occasio-
                         nalmente cose per uso esclusivo del proprietario”;
                       • “autoveicoli per trasporto promiscuo di persone e cose dotati della particolare carta di circolazione / DU, aventi
                         una portata massima, ivi indicata, non superiore a 5 quintali, utilizzati per il trasporto di cose per uso esclusivo
                         del proprietario, purché siano muniti del contrassegno speciale stabilito con decreto del Ministro delle infrastrut-
                         ture e dei trasporti”.
                        L’art. 83 CDS aveva esteso tale esenzione per tutti i veicoli con massa complessiva fi no a 6 t, che tuttavia è stata
                       successivamente limitata ai soli veicoli in conto proprio in quanto l’art. 1, c. 6, legge 23.12.1997 n. 454, ha previsto
                       che: “6. Tutte le persone fi siche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto di cose per conto di terzi con qualsiasi
                       mezzo e tonnellaggio e a qualsiasi titolo devono essere iscritte all’albo degli autotrasportatori.” E pertanto chi eser-

                  10





                                                                                          30/05/2022   16:45:31
          Testo.indd   10                                                                 30/05/2022   16:45:31
          Testo.indd   10
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15