Page 9 - Autotrasporto di merci
P. 9

A1



                   A1  AUTOTRASPORTO DI COSE IN GENERALE (DISCIPLINA E
                         RELATIVE ESENZIONI)
                         (510) Antonio Macera - Giuseppe Marcoccia
                       Il trasporto di cose su strada con autoveicoli, rimorchi, semirimorchi, trattori stradali,
                   per la cui disciplina il CDS rinvia a leggi speciali (1), può avvenire:
                   •  in esenzione da licenze, autorizzazioni o iscrizioni, in relazione al particolare uso cui tali
                      veicoli sono adibiti, alla loro proprietà e alla loro massa complessiva (v. § A1.1);
                   •  in conto proprio (v. § A2),
                   •  per conto terzi (v. § D1).
                       Il presente commento è stato aggiornato alla luce del regolamento (UE) 2020/1055 e
                   delle disposizioni di attuazione. Si segnala tuttavia che è incardinato in Parlamento il dise-
                   gno di legge di delegazione europea contenente la delega al Governo per l’adeguamento
                   della normativa nazionale alle disposizioni dei regolamenti (CE) nn. 1071/2009, 1072/2009


                   e 1073/2009, come modificati dal Pacchetto Mobilità UE. All’approvazione definitiva di tale
                   norma, è prevista l’emanazione, entro dodici mesi, di uno o più decreti legislativi contenenti
                   le norme di dettaglio. Nelle more del perfezionamento di tali provvedimenti, l’amministrazio-
                   ne competente ha fornito le primissime disposizioni attuative, le procedure e la modulistica
                   per attuare quanto previsto dalla nuova normativa UE.
                   A1.1  ESENZIONE ASSOLUTA DALLA DISCIPLINA DELL’AUTOTRASPORTO DI
                          MERCI
                       Non rientrano nella regolamentazione prevista per il trasporto merci in conto proprio o per
                   conto di terzi e pertanto non sono soggetti a particolari restrizioni i trasporti eff ettuati con (2):

                     (1)  V. articoli da 83 a 88 del Codice della strada (decreto legislativo 30.4.1992 n. 285) e dalla legge 6.6.1974 n. 298
                         che peraltro è stata integrata e modifi cata molte volte nel corso del tempo, in particolare dal decreto legislativo n.
                         395/2000 relativamente ai requisiti per l’accesso all’attività e del decreto legislativo 286/2005 relativamente all’ac-
                         cesso al mercato, nonché, da ultimo, dal regolamento (CE) n. 1071/2009 recante la nuova disciplina sull’accesso
                         alla professione di autotrasportatore per conto di terzi.
                         Le attività di trasporto in conto proprio e per conto di terzi sono state specifi camente regolamentate dalle rispetti-
                         ve norme e, per quanto attiene alla concreta applicazione delle disposizioni, appositamente tenute distinte, anche
                         al fi ne di evitare pericolosi fenomeni di abusivismo e di concorrenza sleale. Infatti, mentre l’attività di trasporto per
                         conto terzi riguarda le imprese per le quali l’esercizio del trasporto stesso costituisce attività primaria, nell’attività
                         esercitata con i veicoli adibiti a conto proprio l’esercizio del trasporto costituisce attività sussidiaria e, eventualmen-
                         te, complementare all’attività di impresa principale.
                         Per quanto riguarda l’attività in conto proprio, oggetto di attenzioni da parte delle competenti autorità in relazione
                         a fenomeni di abusivismo che spesso la vedono coinvolta, per lungo tempo se ne è richiesta una maggiore e più
                         puntuale regolamentazione, che mirasse ad una “professionalizzazione” della stessa.
                         Nondimeno, la Corte di Cassazione, con sentenza 30.5.2012 n. 13725, ha sancito la possibilità, per l’impresa di
                         trasporto per conto di terzi, di eff ettuare anche trasporti in conto proprio, costituendo questi ultimi un “minus” rispet-
                         to al trasporto per conto di terzi, attività il cui provvedimento abilitativo è connotato da condizioni e requisiti più ri-
                         gorosi e, pertanto, da ritenersi titolo “maggiore” rispetto a quello abilitativo previsto per il trasporto in conto proprio.
                     (2)  V. art. 30 della legge 6.6.1974 n. 298.
                         Relativamente al campo di applicazione della disciplina del trasporto di cose conto terzi, numerosi sono stati,
                         nel corso degli anni, gli interventi del legislatore e dell’Autorità competente. Se, infatti con l’art. 30 della legge n.
                         298/1974 è stata operata la prima scelta circa l’applicabilità della disciplina sull’attività di autotrasporto per conto
                         di terzi, l’ampiezza del precetto di cui all’art. 1, c. 6, legge n. 454/1997, sostanzialmente confermata dal DLG n.
                         395/2000, è stata oggetto di successiva modifi ca da parte del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei tra-
                         sporti n. 161/2005 - recante il regolamento di attuazione del citato decreto legislativo - il quale ha previsto che le
                         imprese esercenti l’attività esclusivamente con veicoli di massa complessiva fi no a 15 quintali fossero esentate
                         dalla dimostrazione dei requisiti della capacità fi nanziaria e idoneità professionale.
                         Tuttavia, dall’attenta lettura dello stesso art. 30 e dalle rifl essioni in precedenza operate sul concetto di attività di
                         autotrasporto è possibile, comunque, riscontrare che quasi tutti i casi citati dall’articolo di legge restano a tutt’og-

                         gi validi. Risulta, infatti, diffi cilmente rinvenibile in un trasporto della Croce rossa o di un veicolo militare, o anco-
                         ra di un mezzo diplomatico, un’attività imprenditorialmente organizzata allo scopo di esercitare l’autotrasporto di
                                                                                           9





          Testo.indd   9                                                                  30/05/2022   16:45:31
          Testo.indd   9
                                                                                          30/05/2022   16:45:31
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14