Page 30 - Autotrasporto di merci
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F1         Autotrasporto internazionale di cose -
                        Tematiche generali


                  •  trasporti internazionali in partenza dal territorio o a destinazione in uno Stato membro ovvero in
                     transito in uno o più Stati membri,
                  •  cabotaggio (ammissione di vettori non residenti ai trasporti nazionali in altro Stato membro)
                     (844).
                      Gli atti normativi adottati dall’Unione sono:
                  •  regolamenti, di portata generale, obbligatori in tutti i loro elementi e direttamente applicabili in
                     ciascuno degli Stati membri nei confronti di Stati, persone giuridiche e persone fi siche;
                  •  direttive, che vincolano gli Stati membri a darvi esecuzione per conseguire i risultati da esse
                     previsti, con libertà di scelta di mezzi e forme per il recepimento nel proprio ordinamento (845).
                      A livello derivato, nell’Unione europea, la normativa di base per l’autotrasporto è contenuta nel
                  regolamento (CE) 21.10.2009 n. 1072/2009 (norme comuni per l’accesso al mercato internazio-
                  nale del trasporto di merci su strada), in applicazione integrale dal 4 dicembre 2011, che disciplina
                  anche i trasporti interni ai singoli Stati membri, eseguiti da vettori non stabiliti nel Paese, da ultimo
                  modifi cato dal regolamento 2020/1055, del 15 luglio 2020, entrato in vigore il 20 agosto successi-
                  vo, con modifi che in applicazione scaglionata dal 2022 (v. § F3) (846).
                      Per maggiori approfondimenti si rinvia ad altra parte (v. § F2 e § F3).



                   (844)  È appena il caso di osservare che il Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa, fi rmato a Roma il 29 ottobre 2004,
                       che avrebbe dovuto essere ratifi cato da tutti gli Stati membri per poter entrare in vigore, nella Parte III, dedicata alle
                       politiche e al funzionamento dell’Unione, intendeva disciplinare i trasporti nel Titolo III, Capo III, sezione 7, riprendendo
                       principi e contenuti del Trattato istitutivo della Comunità e confermando i medesimi ambiti in cui la “legge” o la “legge
                       quadro europea” (si trattava delle denominazioni previste dalla Costituzione in luogo, rispettivamente, degli attuali rego-
                       lamenti e delle attuali direttive) avrebbero dovuto dettare norme per perseguire gli obiettivi della Costituzione nell’ambito
                       della politica comune dei trasporti (in particolare articolo III-236 della Costituzione europea). I tempi di entrata in vigore
                       del Trattato costituzionale europeo si sono allontanati a tempo indeterminato a seguito dei risultati contrari alla ratifi ca
                       scaturiti dai referendum svoltisi in Francia ed Olanda, cui è seguita la sospensione del referendum nel Regno Unito al
                       fi ne di evitare una nuova probabile pronuncia popolare negativa da parte di un Paese membro (quest’ultimo, peraltro,
                       poi anche uscito dall’UE defi nitivamente dal 1° gennaio 2021 con il termine del periodo transitorio).
                        Meno ambizioso si presenta il Trattato di Lisbona, fi rmato il 13 dicembre 2007, che modifi ca il Trattato sull’Unio-
                       ne europea e il Trattato che istituisce la Comunità europea, senza sostituirli e che, ratifi cato da tutti gli Stati mem-
                       bri (compresa l’Irlanda, ove in un primo referendum si era registrato un risultato negativo), è entrato in vigore
                       l’1.12.2009 (in Italia la legge 2.8.2008 n. 130, reca l’autorizzazione alla ratifi ca ed esecuzione del medesimo). Il
                       nuovo Trattato non modifi ca la denominazione degli atti normativi, anche se interviene sulle procedure. Nella ver-
                       sione consolidata del Trattato sull’Unione e del Trattato sul funzionamento dell’Unione, la materia dei trasporti è
                       contenuta nel titolo VI, artt. da 90 a 100.
                   (845)  Fra gli atti degli organi dell’Unione europea si ricorda comunque che assumono particolare rilevanza nella materia del
                       trasporto anche le decisioni, che non hanno portata generale e sono obbligatorie in tutti i loro elementi per i soli destina-
                       tari cui sono indirizzate. I destinatari possono essere uno o più e, in specie, può trattarsi di Stati membri, di imprese o di
                       individui (ad es. decisione 97/270/CE della Commissione del 22 ottobre 1996 concernente il regime di crediti d’imposta
                       istituito dall’Italia a favore del settore dei trasporti di merci su strada per conto terzi (C 45/95 ex NN 48/95).
                        Altri atti, quali le risoluzioni (ad es.: risoluzione del Consiglio 94/C 309/03 del 24.10.1994 concernente il trasporto
                       stradale di merci nel mercato interno); le comunicazioni interpretative (ad es.: comunicazione interpretativa della
                       Commissione sul carattere temporaneo del cabotaggio stradale nel trasporto di merci, pubblicata il 26.1.2005), pa-
                       reri, raccomandazioni e conclusioni hanno un’importanza politica, pur non generando obblighi di natura giuridica.
                   (846)  I due atti fondamentali che dettavano il complesso di norme sui traffi ci pesanti fra Stati membri, abrogati e sostituiti

                       dal regolamento n. 1072/2009, che trovavano applicazione fi no al 3 dicembre 2011, sono:
                       •  direttiva 2006/94/CE del 12.12.2006, relativa all’emanazione di talune norme comuni in materia di trasporti in-
                         ternazionali di merci su strada per conto terzi, in vigore dal 16.1.2007, che aveva codifi cato, abrogandole, la
                         prima direttiva del Consiglio del 23 luglio 1962 e le successive modifi che (v. § F2.4);
                       •  regolamento (CEE) 26.3.1992 n. 881/92, relativo all’accesso al mercato dei trasporti di merci su strada nella UE
                         tramite licenza comunitaria (v. § F2), come modifi cato, in particolare, dal regolamento n. 484/2002 sull’attestato
                         del conducente.
                        Il regolamento n. 1072/2009 ha abrogato anche il regolamento (CEE) n. 3118/1993, in materia di cabotaggio, in
                       quanto regola direttamente con un capo a parte (il III°) l’ammissione dei vettori non residenti al mercato di trasporto
                       degli stati membri, la cui applicazione si è avuta scaglionata in due tempi diversi, la prima, recante i principi rego-
                       latori del cabotaggio del periodo transitorio, già dal 13.5.2010, la seconda, con la rimanente disciplina di contorno
                       (come la clausola di salvaguardia) dal 4.12.2011.

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