Page 29 - Autotrasporto di merci
P. 29

F1



                   F1    AUTOTRASPORTO INTERNAZIONALE DI COSE - TEMATICHE
                         GENERALI
                         (540) Camillo Lobina
                       Per trasporto internazionale si intende lo spostamento di un veicolo:
                   •  carico, fra due Stati o territori diversi,
                   •  in transito in uno o più Stati o territori,
                   •  a vuoto, sugli stessi itinerari.
                       Il trasporto internazionale di cose (842) coinvolge svariate normative di carattere doganale,
                   ambientale, sanitario, di circolazione ecc., che ne condizionano o infl uenzano lo svolgimento.
                       I vettori, per eseguire trasporti internazionali su strada, di norma, debbono essere in possesso di:
                   •  “abilitazione” alla professione di trasportatore internazionale,
                   •  autorizzazione al trasporto internazionale per un determinato viaggio o per un periodo di tempo.

                   F1.1   FONTI DEL DIRITTO DEI TRASPORTI INTERNAZIONALI
                       Le fonti del diritto dei trasporti internazionali sono costituite da:
                   •  direttive o regolamenti dell’Unione europea per il trasporto all’interno dell’Unione (l’UE ha ema-
                      nato norme di accesso al mercato dei trasporti tra i propri Paesi e interno dei singoli Stati mem-
                      bri per i vettori non stabiliti in essi),
                   •  accordi multilaterali o bilaterali (fonte pattizia). Le relazioni con Paesi non UE, sono, in genere,
                      basate su accordi negoziati e stipulati fra due o più stati. Particolare importanza assumono,
                      in un’area più ampia di quella dell’Unione, le norme della Conferenza europea dei Ministri dei
                      trasporti (CEMT).

                       Le dimensioni e le masse autorizzate dei veicoli nel traffi co internazionale UE sono norme di
                   circolazione e di condizioni di carico e non norme costruttive, né rilevano quelle indicate nella carta
                   di circolazione / DU.
                   F1.1.1  Fonti del diritto dei trasporti nell’Unione europea
                       Nel Trattato sul funzionamento dell’UE (art. 91) (843) è prevista l’emanazione di norme comuni
                   per:

                    (842)  Le norme in questione trovano parzialmente applicazione nel medesimo ambito territoriale (si pensi al fatto che
                         tutti i Paesi membri dell’Unione europea, meno uno, sono contemporaneamente membri della CEMT, ma anche
                         al fatto che gli accordi stipulati a livello bilaterale dai vari Paesi membri dei due organismi sovranazionali indicati
                         si riferiscono in genere ad una parte degli stessi territori) per cui si pongono talvolta rispetto alle stesse problemi
                         interpretativi.
                         Lo sviluppo del commercio è intimamente legato alla facilità delle comunicazioni e al progresso dei mezzi di tra-
                         sporto.
                         La strada in particolare consente di trasportare capillarmente e con grande rapidità le materie prime o semilavora-
                         te, nonché i prodotti di qualsiasi natura, dai luoghi di raccolta o di produzione ai luoghi di smercio e consumo.

                         Il commercio internazionale affi da largamente al trasporto su strada le sue possibilità di esecuzione e di sviluppo.
                         Lo spostamento delle merci mediante veicoli pesanti nello spazio geografi co è, comunque, puntigliosamente rego-
                         lamentato al fi ne di assicurarne lo svolgimento nel rispetto delle regole e principi di:
                         • concorrenza,
                         • qualità,
                         • sicurezza,
                         • sostenibilià ambientale.
                    (843)  Il Trattato istitutivo della Comunità prevedeva, all’art. 3, lettera f), una politica comune nel settore dei trasporti e
                         rimandava la regolamentazione specifi ca di tale settore al titolo V (ex IV) della parte III, articoli 70 - 80. Il Trattato
                         di Lisbona ha abrogato tale paragrafo, nell’ambito della precisazione delle competenze e ha collocato la materia
                         dei trasporti nell’art. 4 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, nell’ambito della “competenza concor-
                         rente”. Inoltre, in quest’ultimo Trattato, il Titolo IV, Capo III, in materia di servizi in generale, all’art. 58 (ex art. 51
                         del Trattato CE), paragrafo 1, precisa che la libera circolazione dei servizi, in materia di trasporti, è regolata dalle
                         disposizioni del titolo specifi co.

                                                                                         323





          Testo.indd   323                                                                30/05/2022   16:45:51
                                                                                          30/05/2022   16:45:51
          Testo.indd   323
   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34