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Art. 224-BIS OBBLIGHI DEL CONDANNATO
224B.1 Sanzione amministrativa accessoria del
lavoro di pubblica utilità
Cortesi dott. Francesco - Franco dott. Giuseppe
224B.1.1 SANZIONE AMMINISTRATIVA ACCESSORIA DEL LAVORO inPratica 0859
DI PUBBLICA UTILITÀ PREVISTA NEL CDS
224B.1.1.1 Contenuto della sanzione del lavoro di pubblica utilità
224B.1.1.2 Enti presso cui è possibile svolgere l’attività
224B.1.1.3 Limiti di applicazione della sanzione del lavoro di pubblica utilità
224B.1.1.4 Violazione degli obblighi previsti dall’art. 224-bis CDS
Il lavoro di pubblica utilità o lavoro sostitutivo, intesi come prestazione di un’attività non
retribuita a benefi cio della collettività, da svolgere presso lo Stato, enti locali ed atre orga-
nizzazioni del Terzo Settore (1), aff ondano le loro radici ideali nell’art. 27 della Costituzione,
segnatamente in quel passaggio del comma 3 secondo cui le pene devono tendere alla
rieducazione del condannato.
Si tratta di un istituto giuridico previsto da una molteplicità di norme, per restare a tempi
recenti e a quelle in vigore (2): dalla conversione della pena detentiva fi no a tre anni in lavoro
di pubblica utilità sostitutivo previsto dalla legge n. 689/1981 (3) al lavoro di pubblica utilità
come condotta di ravvedimento operoso introdotto dal decreto legge n. 53/2019 (4), passando
(1) Oltre che presso lo Stato e gli enti locali, la prestazione dell’attività non retribuita in favore della collettività
può essere svolta, tenuto conto delle specifi che attitudini, capacità lavorative e professionali del condannato,
in una miriade di enti e di organizzazioni convenzionati, che operano nel campo dell’assistenza sociale, del
volontariato, della protezione civile, ecc., con particolare riguardo a quelle materie trattate dalla disciplina di
riferimento e al tipo di reato commesso: es. nel campo della sicurezza e dell’educazione stradale per quanto
concerne gli artt. 186, 187 e 224-bis, CDS; della protezione animali per chi abbia, senza necessità, ucciso o
ferito animali; di prevenzione, cura e riabilitazione degli stati di tossicodipendenza nel caso dei reati previsti
dal DPR n. 309/1990. La maggior parte degli enti privati oggi che svolgono tali attività civiche, solidaristiche e
di utilità sociale, sono comprese nel cd. Terzo Settore.
(2) In tempi non recenti il lavoro di pubblica utilità era previsto dalle seguenti norme, non più in vigore:
• artt. 19 e 22 RD 30.6.1889 n. 6133, Codice penale in vigore nel Regno d’Italia dal 1890 al 1930 (cd. Codice
Zanardelli, dal nome di Giuseppe Zanardelli, allora ministro di Grazia e Giustizia);
• art. 49 della legge 26.7.1975 n. 354, recante “Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle
misure privative e limitative della libertà”, abrogato dall’art. 110 della legge 24.11.1981 n. 689.
(3) Precedentemente defi nito come lavoro sostitutivo e disciplinato dagli artt. 102 e seguenti della legge
224 bis-1 menda non pagate per insolvibilità del condannato, nella prestazione di un’attività non retribuita, a favore della
24.11.1981 n. 689, in particolare l’art. 105, detto istituto consentiva di convertire le pene della multa e dell’am-
collettività, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, o presso enti, organizzazioni o corpi di
assistenza, di istruzione, di protezione civile e di tutela dell’ambiente naturale o di incremento del patrimonio
forestale. Con la cd. “riforma Cartabia” (art. 71 DLG n. 150/2022) si è proceduto alla revisione delle pene
sostitutive, tra cui il citato lavoro sostitutivo, al quale è subentrato il lavoro di pubblica utilità sostitutivo, ora
disciplinato dagli artt.53, 56-bis e 56-ter della legge n. 689/1981, che il giudice, nel pronunciare sentenza di
condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell’art. 444 CPP, può applicare quando
ritiene di dover determinare la durata della pena detentiva entro il limite di tre anni. Le modalità di svolgimento
del lavoro di pubblica utilità sostitutivo sono previste dal DM del Ministro della giustizia 27.7.2023.
(4) Il DL 14.6.2019 n. 53, convertito con modifi cazioni, nella legge 8.8.2019 n. 77, ha disposto, con l’art. 13, c.
1, lettera a), ripetute modifi che all’art. 6 legge 13.12.1989 n. 401, in materia di corretto svolgimento delle
manifestazioni sportive, tra cui l’introduzione del comma 8-bis, che prevede quale ravvedimento operoso, per
la cessazione degli ulteriori eff etti pregiudizievoli derivanti dall’applicazione del DASPO, anche lo svolgimento
di lavori di pubblica utilità.
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