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Art. 224-BIS  OBBLIGHI DEL CONDANNATO



                  224B.1  Sanzione amministrativa accessoria del
                            lavoro di pubblica utilità
                            Cortesi dott. Francesco - Franco dott. Giuseppe

                  224B.1.1   SANZIONE AMMINISTRATIVA ACCESSORIA DEL LAVORO       inPratica 0859
                            DI PUBBLICA UTILITÀ PREVISTA NEL CDS
                  224B.1.1.1  Contenuto della sanzione del lavoro di pubblica utilità
                  224B.1.1.2  Enti presso cui è possibile svolgere l’attività
                  224B.1.1.3  Limiti di applicazione della sanzione del lavoro di pubblica utilità
                  224B.1.1.4  Violazione degli obblighi previsti dall’art. 224-bis CDS

                      Il lavoro di pubblica utilità o lavoro sostitutivo, intesi come prestazione di un’attività non
                  retribuita a benefi cio della collettività, da svolgere presso lo Stato, enti locali ed atre orga-
                  nizzazioni del Terzo Settore (1), aff ondano le loro radici ideali nell’art. 27 della Costituzione,
                  segnatamente in quel passaggio del comma 3 secondo cui le pene devono tendere alla
                  rieducazione del condannato.
                      Si tratta di un istituto giuridico previsto da una molteplicità di norme, per restare a tempi
                  recenti e a quelle in vigore (2): dalla conversione della pena detentiva fi no a tre anni in lavoro
                  di pubblica utilità sostitutivo previsto dalla legge n. 689/1981 (3) al lavoro di pubblica utilità
                  come condotta di ravvedimento operoso introdotto dal decreto legge n. 53/2019 (4), passando




                    (1)  Oltre che presso lo Stato e gli enti locali, la prestazione dell’attività non retribuita in favore della collettività
                      può essere svolta, tenuto conto delle specifi che attitudini, capacità lavorative e professionali del condannato,
                      in una miriade di enti e di organizzazioni convenzionati, che operano nel campo dell’assistenza sociale, del
                      volontariato, della protezione civile, ecc., con particolare riguardo a quelle materie trattate dalla disciplina di
                      riferimento e al tipo di reato commesso: es. nel campo della sicurezza e dell’educazione stradale per quanto
                      concerne gli artt. 186, 187 e 224-bis, CDS; della protezione animali per chi abbia, senza necessità, ucciso o
                      ferito animali; di prevenzione, cura e riabilitazione degli stati di tossicodipendenza nel caso dei reati previsti
                      dal DPR n. 309/1990. La maggior parte degli enti privati oggi che svolgono tali attività civiche, solidaristiche e
                      di utilità sociale, sono comprese nel cd. Terzo Settore.
                    (2)  In tempi non recenti il lavoro di pubblica utilità era previsto dalle seguenti norme, non più in vigore:
                       •  artt. 19 e 22 RD 30.6.1889 n. 6133, Codice penale in vigore nel Regno d’Italia dal 1890 al 1930 (cd. Codice
                        Zanardelli, dal nome di Giuseppe Zanardelli, allora ministro di Grazia e Giustizia);
                       •  art. 49 della legge 26.7.1975 n. 354, recante “Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle
                        misure privative e limitative della libertà”, abrogato dall’art. 110 della legge 24.11.1981 n. 689.
                   (3)  Precedentemente  defi nito come lavoro sostitutivo e disciplinato dagli artt. 102 e seguenti della legge
             224 bis-1  menda non pagate per insolvibilità del condannato, nella prestazione di un’attività non retribuita, a favore della
                      24.11.1981 n. 689, in particolare l’art. 105, detto istituto consentiva di convertire le pene della multa e dell’am-
                      collettività, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, o presso enti, organizzazioni o corpi di
                      assistenza, di istruzione, di protezione civile e di tutela dell’ambiente naturale o di incremento del patrimonio
                      forestale. Con la cd. “riforma Cartabia” (art. 71 DLG n. 150/2022) si è proceduto alla revisione delle pene
                      sostitutive, tra cui il citato lavoro sostitutivo, al quale è subentrato il lavoro di pubblica utilità sostitutivo, ora
                      disciplinato dagli artt.53, 56-bis e 56-ter della legge n. 689/1981, che il giudice, nel pronunciare sentenza di
                      condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell’art. 444 CPP, può applicare quando
                      ritiene di dover determinare la durata della pena detentiva entro il limite di tre anni. Le modalità di svolgimento
                      del lavoro di pubblica utilità sostitutivo sono previste dal DM del Ministro della giustizia 27.7.2023.
                    (4)  Il DL 14.6.2019 n. 53, convertito con modifi cazioni, nella legge 8.8.2019 n. 77, ha disposto, con l’art. 13, c.
                      1, lettera a), ripetute modifi che all’art. 6 legge 13.12.1989 n. 401, in materia di corretto svolgimento delle
                      manifestazioni sportive, tra cui l’introduzione del comma 8-bis, che prevede quale ravvedimento operoso, per
                      la cessazione degli ulteriori eff etti pregiudizievoli derivanti dall’applicazione del DASPO, anche lo svolgimento
                      di lavori di pubblica utilità.

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