Page 72 - Codice Commentato 2025
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Regime sanzionatorio della circolazione stradale
- accessoria, quale la sospensione o revoca di un atto amministrativo (nel CDS sono
previste le sanzioni accessorie di: sospensione della patente di guida o del CIGC, il
ritiro della carta di circolazione / DU o della patente, ecc.);
• penale (2) (v. § 220.1) per la commissione di reati, che possono essere:
- delitti se sono previste le sanzioni della reclusione o della multa;
- contravvenzioni se sono previste le sanzioni dell’arresto o dell’ammenda.
194.1.1 VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE
Nel Codice della strada l’illecito amministrativo (3) è costituito da ogni comportamento
volontario (doloso o colposo) di violazione di quelle norme poste dal Codice stesso a tutela
e disciplina della circolazione stradale, cui consegue, a riparazione dell’interesse leso, una
• sanzione pecuniaria, a volte integrata da una
• sanzione accessoria.
Più in dettaglio:
• sanzione amministrativa pecuniaria: consiste nel pagamento di una somma compresa
tra un limite minimo e un limite massimo (aggiornati ogni 2 anni).
Il trasgressore, fi no al 60° giorno dalla contestazione o dalla notifi ca può pagare una
somma pari al minimo fi ssato dai singoli articoli del Codice della strada. Scaduti i 60 giorni
senza che sia stato eff ettuato il pagamento in misura ridotta o proposto ricorso od opposi-
zione, la somma diventa pari alla metà del massimo, più le spese di procedimento.
Il pagamento in misura ridotta non è ammesso quando:
- il trasgressore non abbia ottemperato all’invito a fermarsi;
- il trasgressore si sia rifi utato di esibire i documenti che è tenuto ad avere con sé (es.
carta di circolazione / DU, patente, ecc.);
- è prevista la sanzione accessoria della confi sca del veicolo;
• sanzioni amministrative accessorie che si dividono in:
- sanzioni relative ad obblighi di compiere una determinata attività (ripristino dello stato
dei luoghi, rimozione delle opere abusive, sospendere una determinata attività);
- sanzioni concernenti il veicolo (confi sca amministrativa, fermo amministrativo, rimozio-
ne o blocco);
- sanzioni concernenti i documenti di circolazione, la targa e la patente di guida (ritiro dei
documenti di circolazione, ritiro della patente, ritiro della targa, sospensione della carta
di circolazione / DU, sospensione della patente, revoca della patente).
Quando la sanzione accessoria consiste nella confi sca del veicolo si applica la misura
cautelare del sequestro del veicolo (che non è una sanzione accessoria).
194-1 (2) Normalmente le sanzioni amministrative non vengono considerate diminutive della dignità personale e, cioè, so-
cialmente dequalifi canti (come accade per le sanzioni penali); non incidono sul godimento di diritti politici, non
risultano annotate nel casellario giudiziale né risultano come precedenti di polizia. Tuttavia, nella logica della de-
penalizzazione non era originariamente previsto il ricorso generalizzato a sanzioni accessorie non aventi natura
patrimoniale, in quanto la semplicità e la mancanza di garanzie giurisdizionali (cioè quelle presenti in un regolare
processo) potevano adattarsi, senza contrastare con principi costituzionali, solo a limitazioni della sfera patrimo-
niale. Il nuovo Codice, invece, ha previsto una molteplicità di sanzioni accessorie, che incidono profondamente
non solo sul patrimonio ma anche sulla libertà del trasgressore e che, di fatto, costituiscono spesso un castigo
ben più pesante delle sanzioni criminali previste dall’ordinamento penale (si pensi, ad es. alla sospensione del-
la patente di guida o del CIGC). Di fronte a tale utilizzo generalizzato di sanzioni accessorie che incidono sulla
libertà del trasgressore non vi è, tuttavia, un corrispondente incremento delle garanzie giurisdizionali ma anzi vi
è la tendenza a semplifi care al massimo le procedure di accertamento e di applicazione delle sanzioni.
(3) L’illecito, secondo le teorie giuridiche tradizionali, è l’atto di violazione di una norma giuridica. L’illecito ammi-
nistrativo si può defi nire come quella violazione di doveri generali (cioè imposti a tutti i cittadini) cui, secondo
il nostro ordinamento, consegue l’obbligo del pagamento di una somma in denaro (sanzione amministrativa).
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