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Regime sanzionatorio della circolazione stradale


                     - accessoria, quale la sospensione o revoca di un atto amministrativo (nel CDS sono
                       previste le sanzioni accessorie di: sospensione della patente di guida o del CIGC, il
                       ritiro della carta di circolazione / DU o della patente, ecc.);
                  • penale (2) (v. § 220.1) per la commissione di reati, che possono essere:
                    - delitti se sono previste le sanzioni della reclusione o della multa;
                    - contravvenzioni se sono previste le sanzioni dell’arresto o dell’ammenda.

                  194.1.1   VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE
                      Nel Codice della strada l’illecito amministrativo (3) è costituito da ogni comportamento
                  volontario (doloso o colposo) di violazione di quelle norme poste dal Codice stesso a tutela
                  e disciplina della circolazione stradale, cui consegue, a riparazione dell’interesse leso, una
                  •  sanzione pecuniaria, a volte integrata da una
                  •  sanzione accessoria.
                      Più in dettaglio:
                  •  sanzione amministrativa pecuniaria: consiste nel pagamento di una somma compresa
                     tra un limite minimo e un limite massimo (aggiornati ogni 2 anni).
                     Il trasgressore, fi no al 60° giorno dalla contestazione o dalla notifi ca può pagare una
                     somma pari al minimo fi ssato dai singoli articoli del Codice della strada. Scaduti i 60 giorni
                     senza che sia stato eff ettuato il pagamento in misura ridotta o proposto ricorso od opposi-
                     zione, la somma diventa pari alla metà del massimo, più le spese di procedimento.
                    Il pagamento in misura ridotta non è ammesso quando:
                    -  il trasgressore non abbia ottemperato all’invito a fermarsi;
                    -  il trasgressore si sia rifi utato di esibire i documenti che è tenuto ad avere con sé (es.
                       carta di circolazione / DU, patente, ecc.);
                    -  è prevista la sanzione accessoria della confi sca del veicolo;
                  •  sanzioni amministrative accessorie che si dividono in:
                    -  sanzioni relative ad obblighi di compiere una determinata attività (ripristino dello stato
                       dei luoghi, rimozione delle opere abusive, sospendere una determinata attività);
                    -  sanzioni concernenti il veicolo (confi sca amministrativa, fermo amministrativo, rimozio-
                       ne o blocco);
                    -  sanzioni concernenti i documenti di circolazione, la targa e la patente di guida (ritiro dei
                       documenti di circolazione, ritiro della patente, ritiro della targa, sospensione della carta
                       di circolazione / DU, sospensione della patente, revoca della patente).
                    Quando la sanzione accessoria consiste nella confi sca del veicolo si applica la misura
                     cautelare del sequestro del veicolo (che non è una sanzione accessoria).


             194-1    (2)  Normalmente le sanzioni amministrative non vengono considerate diminutive della dignità personale e, cioè, so-
                      cialmente dequalifi canti (come accade per le sanzioni penali); non incidono sul godimento di diritti politici, non
                      risultano annotate nel casellario giudiziale né risultano come precedenti di polizia. Tuttavia, nella logica della de-
                      penalizzazione non era originariamente previsto il ricorso generalizzato a sanzioni accessorie non aventi natura
                      patrimoniale, in quanto la semplicità e la mancanza di garanzie giurisdizionali (cioè quelle presenti in un regolare
                      processo) potevano adattarsi, senza contrastare con principi costituzionali, solo a limitazioni della sfera patrimo-
                      niale. Il nuovo Codice, invece, ha previsto una molteplicità di sanzioni accessorie, che incidono profondamente
                      non solo sul patrimonio ma anche sulla libertà del trasgressore e che, di fatto, costituiscono spesso un castigo
                      ben più pesante delle sanzioni criminali previste dall’ordinamento penale (si pensi, ad es. alla sospensione del-
                      la patente di guida o del CIGC). Di fronte a tale utilizzo generalizzato di sanzioni accessorie che incidono sulla
                      libertà del trasgressore non vi è, tuttavia, un corrispondente incremento delle garanzie giurisdizionali ma anzi vi
                      è la tendenza a semplifi care al massimo le procedure di accertamento e di applicazione delle sanzioni.
                    (3)  L’illecito, secondo le teorie giuridiche tradizionali, è l’atto di violazione di una norma giuridica. L’illecito ammi-
                      nistrativo si può defi nire come quella violazione di doveri generali (cioè imposti a tutti i cittadini) cui, secondo
                      il nostro ordinamento, consegue l’obbligo del pagamento di una somma in denaro (sanzione amministrativa).

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