Page 67 - Codice Commentato 2025
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Art. 193 OBBLIGO DELL'ASSICURAZIONE
Esercizio dell’assicurazione RCA: contratti, trasparenza, protezione assicurato
DI RESPONSABILITÀ CIVILE
193.2 Esercizio dell'assicurazione RCA: contratti,
trasparenza, protezione assicurato
Calabrese avv. Luciana - Di Jeso avv. Elio
193.2.1 ESERCIZIO DELL'ASSICURAZIONE inPratica 0791
193.2.1.1 Imprese con sede legale in Italia
193.2.1 ESERCIZIO DELL'ASSICURAZIONE
In considerazione della particolare rilevanza economica e sociale rivestita dall'attività
assicurativa del rampo RC auto, il legislatore ha richiesto che fosse esercitata, in forma so-
cietaria, da imprese di assicurazione che avessero ottenuto specifi ca autorizzazione.
Con riferimento al ramo RC auto, la fonte normativa che prevede l'autorizzazione, quale
condizione per l'esercizio dell'attività assicurativa, è l'art. 130 DLG n. 209/2005.
Questa disposizione legislativa riprende, con integrazioni, quanto disposto dall'abrogato
art. 10 legge n. 990/1969 che a propria volta è stato, più volte, oggetto di modifi che legislative.
193.2.1.1 Imprese con sede legale in Italia
Affi nché un'impresa possa esercitare l'attività assicurativa è necessario il rilascio dell'au-
torizzazione da parte dell'Autorità di vigilanza (IVASS). Tale provvedimento è subordinato
all'accertamento del possesso da parte dell'impresa interessata delle condizioni stabilite dal
legislatore, nonché dal regolamento ISVAP n. 10/2008, e quindi dell'idoneità dell'impresa
all'esercizio dell'attività assicurativa.
Il provvedimento amministrativo di autorizzazione è condizione necessaria per l'eserci-
zio legittimo dell'attività d'impresa assicurativa.
L'autorizzazione, in presenza dei requisiti richiesti dalla legge, è un atto dovuto da parte
dell'IVASS e rappresenta esercizio di attività discrezionale limitata.
La normativa comunitaria, infatti, vieta espressamente agli Stati membri di subordinare
l'autorizzazione alle necessità economiche del mercato. Il rilascio dell'autorizzazione deve
quindi prescindere da valutazioni circa l'andamento del mercato. Il provvedimento autorizza-
torio non incide, ai sensi del Codice civile, sulla costituzione della società ma è, come prima 193-2
ricordato, condizione necessaria per l'esercizio dell'impresa da parte della società di assicu-
razione già legalmente costituita.
Per ottenere l'autorizzazione all'esercizio del ramo RC auto l'impresa assicurativa, oltre
ai requisiti di cui all'art. 14 DLG n. 209/2005, deve necessariamente, secondo quanto stabilito
dal citato regolamento ISVAP n. 10/2008 allegare al programma di attività:
• le condizioni generali e speciali di contratto;
• la nota informativa redatta ai sensi dell'art. 185 DLG n. 209/2005 e delle relative disposizioni
di attuazione;
• l'elenco dei mandatari per la liquidazione dei sinistri da designare nei singoli Stati membri;
• la documentazione attestante la messa a disposizione del pubblico, presso il proprio sito
internet, della nota informativa e delle condizioni di contratto praticate nel territorio della
Repubblica;
e indicare, nella relazione tecnica, le previsioni relative all'ammontare dei sinistri da pagare
e da iscrivere a riserva, comprese le spese di liquidazione, tenendo conto della frequenza
media e del costo medio dei sinistri.
Codice della strada commentato 4515
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