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Principi informatori della circolazione stradale


                     che un determinato comportamento dia luogo a un certo evento. Per esempio, lasciare
                     un cavo elettrico scoperto signifi ca creare la probabilità di un corto circuito o la probabilità
                     che qualcuno, toccandolo, rimanga folgorato. Questa è una congettura che per esperien-
                     za comune si fa circa la pericolosità di un cavo elettrico scoperto; ciò non signifi ca che
                     quell'evento accada con certezza, ma signifi ca che quel fatto in genere è idoneo a cagio-
                     nare quell'evento.
                    Nell'esame della realtà è possibile stabilire a priori la capacità di un fatto (es.: sorpasso in
                     curva) a dar luogo a un certo evento (es.: scontro frontale con un veicolo che proviene in
                     senso opposto); non si tratta mai di un calcolo matematico, ma è suffi ciente che vi sia un

                     qualunque grado di probabilità, purché di un certo rilievo. Con ciò non si vuol dire però che
                     per aversi un "pericolo" sia necessario che la percentuale dei casi in cui l'evento dannoso
                     accade sia maggiore di quella dei casi in cui questo non accade.
                    Per stabilire se un certo fatto (es.: il comportamento di un automobilista) sia stato o meno
                     pericoloso è necessario riportarlo al momento in cui è stato messo in essere, ma non è
                     necessario che abbia dato luogo ad un evento dannoso. Anzi, per aversi un comporta-
                     mento pericoloso è necessario che in concreto nessun evento si sia verifi cato; in caso
                     contrario il comportamento non sarebbe stato pericoloso bensì dannoso, il che è tutt'altra
                     cosa. Manovre scorrette e impreviste possono generare situazioni di pericolo poiché ad
                     esse è collegata un'alta probabilità che si verifi chino incidenti;
                  •  intralcio alla circolazione signifi ca costituire ostacolo o impedimento al normale svolgi-
                     mento della circolazione (non solo dei veicoli ma anche dei pedoni).
                    L'ostacolo si ha quando la circolazione, pur potendosi svolgere, risulta limitata o rallentata;
                     per esempio, un veicolo che marcia a velocità troppo ridotta crea ostacolo alla circolazione
                     in quanto ne rallenta il normale svolgimento.
                    L'impedimento si ha invece quando la circolazione non può svolgersi aff atto e il fl usso dei
                     veicoli o dei pedoni in movimento viene completamente arrestato.
                    Ostacolo ed impedimento si concretizzano in una turbativa della normale fl uidità del traf-
                     fi co che può generare casi di pericolo a causa delle possibili manovre di reazione alle
                     anomale situazioni di traffi  co createsi;
                  •  utente della strada è il pedone (defi nito quale "utente debole/vulnerabile" in quanto meno
             140-1   protetto, ovvero maggiormente esposto ai rischi della circolazione stradale), il conducente
                     di animali e il conducente di veicoli. Si deve notare che l'art. 140 si riferisce indistintamente
                     a tutte le persone che a qualsiasi titolo o per qualsiasi scopo si trovino sulla pubblica via
                     e non solo ai conducenti di veicoli, come invece accade per gran parte delle norme di
                     comportamento (3).
                      La sicurezza stradale è comunque l'aspetto dominante dell'art. 140 e pertanto, nell'ipo-
                  tesi in cui un medesimo comportamento possa risultare pericoloso e al tempo stesso costitu-
                  ire intralcio, il conducente deve cercare sempre di rimuovere il pericolo per la sicurezza della
                  circolazione anche quando permane l'intralcio; infatti, come ha precisato la Corte di cassa-
                  zione, "il conducente di un veicolo, di fronte all'alternativa di adottare un comportamento che
                  possa riuscire pregiudizievole per la sicurezza delle persone o delle cose ovvero di regolare

                  la propria condotta determinando intralcio al traffi co, ha il dovere di attenersi alla seconda
                  soluzione, perché le esigenze di sicurezza devono ritenersi preminenti" (4).
                    (3)  Il CDS da una defi nizione di utente debole della strada, all'art. 3, c. 1, n. 53-bis, inserito dalla legge 1.8.2003
                      n. 214 di conversione del decreto legge 27.6.2003 n. 151, nei seguenti termini: pedoni, disabili in carrozzella,
                      ciclisti e tutti coloro i quali meritino una tutela particolare dai pericoli derivanti dalla circolazione sulle strade.
                    (4)  Cass. pen., sez. IV, 6.2.1962. Nello stesso senso, più recente, v. Cass. p., Sez. IV, 4.7.2019, n. 29277.
                       Rispetto alla formulazione dell'art. 101 del Codice abrogato, come si è più sopra accennato, nuovo e partico-

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