Page 71 - Codice Commentato 2025
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Art. 194 DISPOSIZIONI DI CARATTERE
GENERALE
SOMMARIO
194.1 Regime sanzionatorio della circolazione stradale
194.2 Principio di riserva di legge nelle sanzioni amministrative
194.3 Elemento soggettivo della responsabilità nelle violazioni
amministrative
194.4 Cause di esclusione della responsabilità nelle violazioni
194.5 Atti di accertamento per violazioni al CDS
Per approfondimenti sul tema
Vedasi la pubblicazione “Prontuario delle violazioni alla circolazione stradale”
194.1 Regime sanzionatorio della circolazione
stradale
Protospataro dott. Giandomenico
inPratica 0800
194.1.1 VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE
194.1.1.1 Norme applicabili agli illeciti amministrativi
194.1.1.2 Connessione obiettiva con un reato
194.1.1.3 Confronto con la disciplina contenuta nella legge N. 689/1981
194.1.2 ILLECITI PENALI
194.1.2.1 Reati commessi con ciclomotori o motoveicoli
194.1.2.2 Violazioni da cui deriva reato contro la persona (artt. 220÷223)
194.1.2.3 Reati che prevedono sanzioni accessorie
La libertà di circolazione su tutto il territorio nazionale è uno dei diritti primari del citta-
dino, sancita dalla Costituzione. La circolazione assume quasi necessariamente l’aggettivo
stradale in quanto la strada è il luogo fi sico dove circola e si incontra il maggior numero di
persone.
La circolazione stradale è tuttavia soggetta:
• ad alcune limitazioni, quando, per la natura dei mezzi con cui si eff ettua o per la persona
che la realizza, può arrecare danno alla collettività (v. § 116.2);
• al rispetto delle “regole” dettate soprattutto dal Codice della strada (v. § 116.2).
In caso di mancato rispetto di tali regole, sono previste sanzioni di natura amministra-
tiva o penale.
Più in dettaglio, si ha sanzione: 194-1
• amministrativa (1) (v. § 194.2) per la violazione di precetti meno gravi e può essere:
- pecuniaria, con il pagamento di una somma di denaro;
(1) Infatti, nonostante le varie teorie esistenti in materia, non sembra che possa essere ravvisata altra diff erenza
tra illecito penale ed illecito amministrativo se non quella della diversa sanzione applicabile e, più in generale,
del diverso soggetto chiamato a giudicarne l’esistenza ed applicarne le relative sanzioni (autorità amministra-
tiva anziché autorità giudiziaria). In una graduatoria di gravità del fatto, l’illecito amministrativo dovrebbe per-
ciò essere considerato come un fatto socialmente meno allarmante di quello punito con una sanzione penale.
Naturalmente la qualifi cazione di un comportamento antigiuridico in illecito penale o in illecito amministrativo
è una scelta politica basata non solo sul carattere più o meno antisociale del comportamento stesso ma an-
che su precise scelte ed indirizzi di politica criminale.
Codice della strada commentato 4639
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