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Art. 140       PRINCIPIO INFORMATORE
                                  DELLA CIRCOLAZIONE



                   140.1     Principi informatori della circolazione
                             stradale
                             Argenziano dott. Antonio - Protospataro dott. Giandomenico

                   140.1.1   NOZIONE DI PERICOLO E INTRALCIO DELLA                 inPratica 050
                             CIRCOLAZIONE
                   140.1.1.1   Portata e signifi cato dei principi del CDS
                   140.1.1.2   Importanza pratica delle enunciazione del CDS
                   140.1.2   SANZIONI PER GUIDA PERICOLOSA

                   140.1.1   NOZIONE DI PERICOLO E INTRALCIO DELLA CIRCOLAZIONE
                       "Gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio
                   per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale" così
                   recita il CDS (1).
                       Il principio generale informatore della circolazione stradale, aff ermato nel su esposto art.
                   140 CDS, si sostanzia in tre obblighi comportamentali:
                   •  ispezionare la strada dove si procede o che si sta per impegnare;
                   •  mantenere un costante controllo del veicolo in rapporto alle condizioni della strada, del
                      veicolo, del traffi  co e meteorologiche;
                   • prevedere, infi ne, in ogni momento, tutte quelle situazioni che la comune esperienza com-
                      prende, in modo da non costituire intralcio o pericolo per gli altri utenti della strada, pedoni
                      compresi.
                       Per chiarire il signifi cato e la reale portata della norma vanno preliminarmente date le
                   defi nizioni di pericolo, di intralcio per la circolazione e di utente della strada:
                   •  pericolo per la circolazione signifi ca costituire una situazione in cui è probabile che si
                      verifi chi un evento dannoso connesso alla circolazione, e cioè un incidente stradale. Il pe-
                      ricolo è l'attitudine di un fatto a dare origine a un evento dannoso con una certa frequenza:
                      si tratta in pratica di una congettura che in base all'esperienza si fa circa la probabilità (2)

                     (1)  V. art. 140 CDS che costituisce il principio informatore della circolazione. Questa espressione è nuova rispet-  140-1
                       to alla formulazione dell'art. 101 del vecchio CDS e signifi ca in sostanza che la condotta di guida deve esse-
                       re improntata al rispetto delle norme e all'osservanza dei principi di prudenza. Più stringente è il riferimento
                       al dovere di non costituire pericolo e intralcio per la circolazione poiché questi due fattori sono quelli che più
                       gravemente possono compromettere la sicurezza stradale.
                        Si noti che l'osservanza rigida del CDS non sempre esime da colpe. Ad es. non salva dalla condanna per omi-
                       cidio colposo l'automobilista che si accorge del sorpasso pericoloso ma prosegue la sua manovra perché si
                       ritiene "nel giusto". La Corte di Cassazione (sez. VI, 22.2.2012 n. 6967) fa un po' di chiarezza sui doveri im-
                       posti a chi si mette al volante, invitando a valutare colpe e omissioni basandosi sul caso concreto.
                        La condotta dell'utente della strada deve essere improntata alla massima prudenza, in modo da poter ovviare
                       anche alle eventuali inosservanze altrui (Cass. pen., sez. IV, 22.11.2010 n. 41056). Nello stesso senso Cass.
                       pen., sez. IV, 31.3.2014 n. 14782 e 28.4.2014 n. 17803.
                        Sempre la Suprema corte ha aff ermato che il principio generale di cautela che informa la circolazione stradale
                       si sostanzia in tre obblighi comportamentali:
                       •  ispezionare la strada dove si procede o che si sta per impegnare;
                        •  mantenere un costante controllo del veicolo in rapporto alle condizioni della strada e del traffi  co;
                       • prevedere, infi ne, tutte quelle situazioni che la comune esperienza comprende, in modo da non costituire
                         intralcio o pericolo per gli altri utenti della strada, pedoni compresi (Cass. pen., Sez. IV, 4.7.2019, n. 29277)
                     (2)  Si noti: "probabilità" e non "possibilità", poiché ciò che è solo possibile non è detto che si verifi chi; quindi la
                       "possibilità" comprende in sé anche l'improbabile, cioè un evento che si verifi ca molto raramente. In questo
                       senso si è espressa la Cassazione penale: sez. IV, 15.1.1981; sez. IV, 6.3.78.

                         Codice della strada commentato                              3167





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