Page 35 - Prontuario violazioni rifiuti e ambiente
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EMISSIONI IN ATMOSFERA
                                              (TUA - PARTE V)
                                 EMISSIONI IN ATMOSFERA DI IMPIANTI E ATTIVITÀ

                   Al fine della riduzione delle emissioni in atmosfera, gli stabilimenti che scaricano direttamente o
                indirettamente qualsiasi sostanza solida, liquida o gassosa in atmosfera, devono essere autorizzati
                dall'Autorità competente che potrebbe rilasciare autorizzazioni con specifiche prescrizioni.
                   In caso di inosservanza delle prescrizioni (e ferma restando l'applicazione delle sanzioni previ-
                ste per la singola ipotesi) l'Autorità competente potrà a seconda della gravità della violazione:
                •  notificare una diffida contenente il termine entro cui le irregolarità dovranno essere sanate;
                •  diffidare e contestualmente sospendere temporaneamente l'autorizzazione;
                •  revocare l'autorizzazione.
                   Nel caso di non conformità dei valori misurati, potranno essere adottate le ordinanze di cui all'art.
                271, c. 20-bis, TUA.
                   La cessazione dell'esercizio dell'impianto deve essere sempre disposta se la non conformità è
                in grado di determinare un pericolo per la salute umana o un significativo peggioramento della qua-
                lità dell'aria a livello locale.                                                 F
                   Emissione in atmosfera: qualsiasi sostanza solida, liquida o gassosa introdotta nell’atmosfera
                che possa causare inquinamento atmosferico e, per le attività di cui all’art. 275 TUA, qualsiasi scari-
                co, diretto o indiretto, di composti organici volatili (COV) nell’ambiente.
                   Gli stabilimenti che producono emissioni devono richiedere l’autorizzazione prevista dalla Parte
                Quinta del TUA. L’autorizzazione è rilasciata con riferimento allo stabilimento. I singoli impianti e le
                singole attività presenti nello stabilimento non sono oggetto di distinte autorizzazioni.



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