Page 35 - Prontuario violazioni rifiuti e ambiente
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EMISSIONI IN ATMOSFERA
(TUA - PARTE V)
EMISSIONI IN ATMOSFERA DI IMPIANTI E ATTIVITÀ
Al fine della riduzione delle emissioni in atmosfera, gli stabilimenti che scaricano direttamente o
indirettamente qualsiasi sostanza solida, liquida o gassosa in atmosfera, devono essere autorizzati
dall'Autorità competente che potrebbe rilasciare autorizzazioni con specifiche prescrizioni.
In caso di inosservanza delle prescrizioni (e ferma restando l'applicazione delle sanzioni previ-
ste per la singola ipotesi) l'Autorità competente potrà a seconda della gravità della violazione:
• notificare una diffida contenente il termine entro cui le irregolarità dovranno essere sanate;
• diffidare e contestualmente sospendere temporaneamente l'autorizzazione;
• revocare l'autorizzazione.
Nel caso di non conformità dei valori misurati, potranno essere adottate le ordinanze di cui all'art.
271, c. 20-bis, TUA.
La cessazione dell'esercizio dell'impianto deve essere sempre disposta se la non conformità è
in grado di determinare un pericolo per la salute umana o un significativo peggioramento della qua-
lità dell'aria a livello locale. F
Emissione in atmosfera: qualsiasi sostanza solida, liquida o gassosa introdotta nell’atmosfera
che possa causare inquinamento atmosferico e, per le attività di cui all’art. 275 TUA, qualsiasi scari-
co, diretto o indiretto, di composti organici volatili (COV) nell’ambiente.
Gli stabilimenti che producono emissioni devono richiedere l’autorizzazione prevista dalla Parte
Quinta del TUA. L’autorizzazione è rilasciata con riferimento allo stabilimento. I singoli impianti e le
singole attività presenti nello stabilimento non sono oggetto di distinte autorizzazioni.
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