Page 40 - Prontuario violazioni rifiuti e ambiente
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G1 - INCENDIO BOSCHIVO
                   "Per incendio boschivo si intende un fuoco con suscettività ad espandersi su aree boscate, ce-
                spugliate o arborate, comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all’interno delle
                predette aree, oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi a dette aree" [1].
                   L’incendio boschivo doloso o colposo è un delitto contro la pubblica incolumità punito dal Codice
                penale. Si caratterizza, rispetto all’incendio generico previsto dall’art. 423 CP, per l’oggetto contro cui
                si rivolge la condotta dolosa o colposa: boschi, selve, foreste o vivai forestali destinati al rimboschi-
                mento. L’ipotesi in esame è prevista dall’art. 423-bis del Codice penale, come introdotto dall’art. 11 L
                21.9.2000 n. 353 "Legge quadro in materia di incendi boschivi".
                   La competenza, per i reati di incendio boschivo, è attribuita al Tribunale monocratico e la proce-
                dibilità d’ufficio. L’articolo di legge prevede due fattispecie distinte:
                a)  incendio boschivo doloso (secondo l’intenzione);
                b)  incendio boschivo colposo (contro l’intenzione).
                   Per l’ipotesi dolosa, in flagranza di reato, è obbligatorio l’arresto (art. 380 CPP). Il fermo della
                persona gravemente indiziata del delitto è consentito quando la flagranza è cessata e nel caso in cui
                sussistano elementi specifici che facciano ritenere fondato il pericolo di fuga (art. 384 CPP). Nell’ipo-
                tesi di reato colposo l’arresto in flagranza è facoltativo mentre il fermo non è consentito.
                   Oltre alle modifiche al Codice penale dettate dal citato art. 11, la legge quadro sugli incendi bo-
                schivi prevede ulteriori divieti e prescrizioni puntualmente elencati nell’art. 10 (divieto di costruire edi-
            G1  fici su soprassuoli interessati dal fuoco nei dieci anni precedenti; divieto di pascolo; divieto di caccia;
                divieto di compiere ogni azione potenzialmente capace di determinare l’innesco di un incendio nelle
                aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo).
                   Giova ricordare che "le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità
                giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali, di cui all’art. 185, comma
                1, lettera f), effettuate nel luogo di produzione, sono, quindi, sottratte, dalla disciplina sui rifiuti, poi-

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