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G1 - INCENDIO BOSCHIVO
"Per incendio boschivo si intende un fuoco con suscettività ad espandersi su aree boscate, ce-
spugliate o arborate, comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all’interno delle
predette aree, oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi a dette aree" [1].
L’incendio boschivo doloso o colposo è un delitto contro la pubblica incolumità punito dal Codice
penale. Si caratterizza, rispetto all’incendio generico previsto dall’art. 423 CP, per l’oggetto contro cui
si rivolge la condotta dolosa o colposa: boschi, selve, foreste o vivai forestali destinati al rimboschi-
mento. L’ipotesi in esame è prevista dall’art. 423-bis del Codice penale, come introdotto dall’art. 11 L
21.9.2000 n. 353 "Legge quadro in materia di incendi boschivi".
La competenza, per i reati di incendio boschivo, è attribuita al Tribunale monocratico e la proce-
dibilità d’ufficio. L’articolo di legge prevede due fattispecie distinte:
a) incendio boschivo doloso (secondo l’intenzione);
b) incendio boschivo colposo (contro l’intenzione).
Per l’ipotesi dolosa, in flagranza di reato, è obbligatorio l’arresto (art. 380 CPP). Il fermo della
persona gravemente indiziata del delitto è consentito quando la flagranza è cessata e nel caso in cui
sussistano elementi specifici che facciano ritenere fondato il pericolo di fuga (art. 384 CPP). Nell’ipo-
tesi di reato colposo l’arresto in flagranza è facoltativo mentre il fermo non è consentito.
Oltre alle modifiche al Codice penale dettate dal citato art. 11, la legge quadro sugli incendi bo-
schivi prevede ulteriori divieti e prescrizioni puntualmente elencati nell’art. 10 (divieto di costruire edi-
G1 fici su soprassuoli interessati dal fuoco nei dieci anni precedenti; divieto di pascolo; divieto di caccia;
divieto di compiere ogni azione potenzialmente capace di determinare l’innesco di un incendio nelle
aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo).
Giova ricordare che "le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità
giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali, di cui all’art. 185, comma
1, lettera f), effettuate nel luogo di produzione, sono, quindi, sottratte, dalla disciplina sui rifiuti, poi-
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