Page 39 - Prontuario violazioni rifiuti e ambiente
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CP - DELITTI CONTRO L’INCOLUMITÀ PUBBLICA
I reati previsti dal Codice penale, che hanno valore per la tutela ambientale, sono variamente in-
seriti e vanno dall’incendio boschivo di cui all’art. 423-bis, previsto come delitto contro la pubblica in-
columità, ai reati predatori in danno di infrastrutture (spesso intimamente legati ad una condotta che
implica, ad esempio, la combustione a cielo aperto dei cavi elettrici finalizzata all’estrazione del rame),
per arrivare all’evoluzione del c.d. disastro innominato di cui agli artt. 434 (doloso) e 449 (colposo),
previsto dal sistema di tutele dell’ambiente determinato dalla L n. 68/2015 che inserisce i cd ecoreati.
In passato, come sottolineato da numerosi autori, l’attenzione per la tutela dell’ambiente non rappre-
sentava certamente una priorità per il legislatore penale. La difesa del territorio risultava derivare dalla
tutela di altri beni giuridici, fra tutti l’incolumità pubblica (concetto che nella relazione al Codice penale
veniva espressamente precisato essere usato in senso stretto e rigoroso ossia come incolumità fisica
delle persone), da preservare sia da delitti di comune pericolo mediante violenza, sia da delitto di comu-
ne pericolo mediante frode, sia da delitti colposi di comune pericolo. Ancora: la tutela ambientale poteva
discendere dalla tutela della pubblica economia a seguito di diffusione di malattie di piante o animali, dalla
tutela del patrimonio (furto di rame e di metalli da infrastrutture, deviazione di acque e modificazione dello
stato dei luoghi, danneggiamento), dalle contravvenzioni concernenti l’incolumità pubblica quale il getto
di cose o, infine, dalle contravvenzioni concernenti uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di
esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette.
L’ambiente in quanto tale non trovava, prima del 2015, all’interno del Codice penale, un sistema
di tutele diretto a preservarlo da comportamenti criminali. Così il disastro ambientale veniva perse- G
guito, in virtù di una norma generale che solo la giurisprudenza ha saputo concretizzare in modo da
renderla utilizzabile. È il caso del delitto di cui all’art. 434 CP, del quale si riporta il testo: "Chiunque,
fuori dei casi preveduti dagli articoli precedenti, commette un fatto diretto a cagionare il crollo di una
costruzione o di una parte di essa ovvero un altro disastro è punito, se dal fatto deriva pericolo per la
pubblica incolumità, con la reclusione da uno a cinque anni".
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