Page 34 - ATP e trasporti alimentari
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L Regime sanzionatorio
L1 VEICOLO AVENTE CARATTERISTICHE MODIFICATE SENZA
L’AGGIORNAMENTO DELLA CARTA DI CIRCOLAZIONE
(Prontuario delle violazioni alla circolazione stradale - Ipotesi 078-01)
CDS art. 78 c. 3 e c. 4
☀ p.m.r. ☀ 5 gg ☀ 60 gg ☾ p.m.r. ☾ 5 gg ☾ 60 gg Limiti edittali Punti Sanz. acc.
430,00 301,00 865,50 - - - 430,00÷1.731,00 -
ritiro carta di circolazione
Circolava col veicolo sopra indicato, che presentava modifi che (scegliere il caso che ricorre):
• ai dispositivi di equipaggiamento di cui all’art. 72 CDS,
• alle caratteristiche costruttive o funzionali indicate nel certifi cato di omologazione (o di approva-
zione) o nel documento di circolazione,
senza avere sostenuto con esito favorevole le prescritte visita e prova e quindi senza aggiorna-
mento del documento di circolazione.
Veniva infatti accertata la modifi ca non annotata relativa a ...:
• dispositivi di illuminazione e segnalazione visiva; luci di colore diverso; luci di marcia diurna in-
dipendenti (v. nota 3).
• retrovisori; specchi grandangolare o di accostamento in veicoli N2 o N3 (v. nota 5).
• organi dello sterzo; sospensioni; freni.
• caratteristiche dimensionali e di massa (specifi care).
• numero assi.
• interassi.
• sedili/posti (in numero superiore o disposti in modo diverso dall’origine).
• cinture di sicurezza.
• pedaliera.
• paraurti (v. nota 4); parafanghi; serbatoio.
• tipo di silenziatore modifi cato (v. nota 5).
• pneumatici siglati ... di dimensioni più grandi di quelle previste (v. nota 6).
• di un sistema ruota con pneumatico di misura diversa dall’originaria (v. nota 7).
• gancio di traino non annotato.
• carrello appendice trainato non indicato sul documento di circolazione (v. nota 8).
• serbatoi supplementari sì da superare nel veicolo la capacità complessiva di 1.200 litri (v. nota 9).
• impianto a gas (v. nota 10).
• dispositivo di sollevamento di un asse (v. nota 11).
• dispositivi di protezione (laterale, posteriore).
• serbatoi sul rimorchio (anche se provvisori) per alimentare la motrice (v. nota 9), ecc.
• gruppo frigorifero per trasporti ATP (v. nota 12).
• struttura posteriore a sbalzo per trasporto motociclo o ciclomotore (v. note 13).
• sponda montacarichi, gru caricatrice, cassone ribaltabile, ecc. (v. nota 14).
• attrezzatura spargisale, lame sgombraneve (v. nota 15).
• comandi per persone con disabilità (se modifi cati o presenti e non annotati o viceversa).
• cerchio diverso dall’originale.
• innalzamento (o abbassamento) del veicolo.
• rallentatore (per veicoli pesanti) installato ma non annotato.
• sistema di protezione frontale (v. nota 16).
• movimentatori per caravan (v. nota 16).
1 Veicoli a motore e rimorchi devono essere sottoposti a visita e prova quando siano apportate modifi che alle caratteri-
stiche costruttive e funzionali o ai dispositivi di equipaggiamento indicati negli art. 71, art. 72. Se vengono modifi cate
caratteristiche elencate nell’appendice V al titolo III (v. art. 236 reg. CDS) e che sono indicate nel certifi cato di omolo-
gazione (in linea generale consultabile presso l’UMC) o nel documento di circolazione, si applica la presente sanzione.
La sanzione non si applica ai veicoli circolanti nell’ambito di competizioni sportive su strada autorizzate (rally). La de-
scrizione della modifi ca deve essere quanto più possibile precisa. La sanzione si applica anche se il veicolo è prenotato
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