Page 33 - ATP e trasporti alimentari
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               L REGIME SANZIONATORIO

                   L’attestato di conformità alle norme dell’accordo ATP (brevemente attestato ATP) è rilasciato
               per i veicoli muniti di carrozzeria per il trasporto di sostanze alimentari che richiedono un regime di
               temperatura controllata. Non esistendo un quadro sanzionatorio specifi co e defi nito per la circolazio-
               ne di tali veicoli esso è ricostruibile cercando di individuare il campo di appartenenza delle violazioni
               ipotizzabili, incluse quelle sanzionate da norme specifi che sul trasporto di sostanze alimentari. Si
               ricorda che l’attentato ATP è parte integrante della carta di circolazione. Entrando nel merito, si ha (*):
               •  ATP non annotato sulla carta di circolazione  art. 78 CDS (v. § H1).
                 La sanzione si applica anche se al momento dell’accertamento il veicolo viaggia vuoto o trasporta
                  merci non soggette a temperatura controllata. Se invece trasporta tali merci ricorrono anche le
                  sanzioni per violazione delle relative prescrizioni termiche (DLG n. 193/2007, DLG n. 110/1992);
               •  ATP annotato sulla carta di circolazione ma non presente (rimozione equipaggiamenti
                  termici)  art. 78 CDS (v. § H1);
               •  attestato ATP non a bordo del veicolo  art. 180, c. 7, CDS con richiesta di presentazione
                  ex art. 180, c. 8, CDS (v. § H3 e H4);
               •  allestimento ATP mancante  sanzione per trasporto di sostanze alimentari a temperatura
                  controllata con veicolo inidoneo (DLG n. 193/2007, art. 6 c. 5) (v. § H5);
               •  attestato ATP indicante targa di veicolo diverso  (DLG n. 193/2007, art. 6 c. 5) (v. § H5);
               •  furgone danneggiato, con infi ltrazioni, lesioni, ecc.  art. 79 CDS (v. § H2).
                 Se, trasportando merci a temperatura controllata, si ritiene il veicolo non in grado di mantenere
                  le prescritte temperature di trasporto, ricorre anche la sanzione per trasporto sostanze alimen-
                  tari con veicolo inidoneo (DLG n. 193/2007, art. 6 c. 5) (v. § H5);
               •  dispositivo termico (frigorifero, termoregistratore, ecc.) danneggiato, non funzionante,
                  ecc.  art. 79 CDS: (DLG n. 193/2007, art. 6 c. 5) (v. § H5);
               •  elementi diversi da quanto riportato nell’attestato ATP  art. 78 CDS (v. § H1).
                 Poiché l’attestato ATP è parte integrante della carta di circolazione ogni variazione accertata sul
                  veicolo rispetto al suo contenuto determina l’applicazione della presente sanzione.
                 Per variazioni documentali (es. targhette mancanti o con dati diversi da quelli dell’attestato,
                  alcuni ritengono di richiedere prima ex art. 180 CDS la presentazione di targhette corrette);
               •  sigle o targhette mancanti o in posizione, forma, colori non corretti  segnalazione a UMC;
               •  attestato ATP scaduto  segnalazione a UMC.
                 Trattasi del caso più controverso perché non è rinvenibile nelle norme una esplicita sanzione.
                 -  Alcuni ritengono applicabile l’art. 80, c. 14, CDS, cui però si obietta che questo concerne
                    l’omessa revisione del veicolo e non di sue eventuali attrezzature.
                 -  Altri ritengono che l’attestato scaduto renda il veicolo termicamente inidoneo con applica-
                    zione dell’art. 6, c. 5, DLG n. 193/2007 (pmr 1.000,00 euro: v. § H5) che fa riferimento al
                    reg. (CE) n. 852/2004 il quale, al comma 7 del cap. IV dell’allegato II, prevede che “Ove
                    necessario, i vani di carico dei veicoli e/o i contenitori utilizzati per trasportare i prodotti ali-
                    mentari debbono essere atti a mantenere questi ultimi in condizioni adeguate di temperatura
                    e consentire che la temperatura possa essere controllata” cui si obietta che, pur con attesta-
                    to scaduto, il dispositivo può essere perfettamente funzionante e in grado di mantenere la
                    temperatura prevista (che è la cosa richiesta dal reg. CE).
                 -  Altri ancora non ritengono possibile la segnalazione all’UMC, in quanto essa è prevista solo
                    “qualora sorgano dubbi sulla persistenza dei requisiti di sicurezza, rumorosità ed inquinamento
                    prescritti” (art. 80, c. 5, CDS) dove la sicurezza è quella della circolazione e non dei surgelati.
                 -  Nonostante la precedente osservazione noi, nel quadro della variopinta incertezza descritta,
                    riteniamo valida la segnalazione all’UMC che ha comunque la facoltà di invitare l’intestatario
                    al rinnovo dell’attestato a prescindere dall’art. 80, c. 5, CDS.
               _____
               (*)  Con ATP indichiamo sia l’allestimento sia l’attestato.



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