Page 38 - ATP e trasporti alimentari
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Accordo ATP in vigore dal 6.6.2020
2. Le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo si applicano ugualmente ai tragitti ma-
rittimi inferiori a 150 km a condizione che le merci siano inviate, senza trasbordo, con gli stessi
mezzi di trasporto utilizzati per il percorso o i percorsi terrestri, e a condizione che questi tragitti si-
ano preceduti o seguiti da uno o più trasporti terrestri, indicati nel paragrafo 1 del presente Artico-
lo oppure siano eff ettuati tra due di tali trasporti.
3. Nonostante le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, le Parti contraen-
ti potranno non applicare le disposizioni dell’articolo 4 del presente Accordo ai trasporti di derrate
che non sono destinate al consumo da parte dell’uomo.
Articolo 4
1. Per il trasporto delle derrate deteriorabili indicate negli allegati 2 e 3 del presente Accordo,
devono essere impiegati i mezzi di trasporto indicati nell’articolo 1 del presente Accordo, ad esclu-
sione dei casi in cui, in relazione alla temperatura prevista durante tutta la durata del trasporto,
quest’obbligo appaia del tutto inutile per il mantenimento delle condizioni di temperatura fi ssate ne-
gli allegati 2 e 3 del presente Accordo. Questa attrezzatura dovrà essere scelta e utilizzata in modo
tale da rendere possibile per tutto il tragitto il rispetto delle condizioni di temperatura fi ssate in que-
sti allegati. Dovranno essere inoltre adottate tutte le misure necessarie, in particolare per quanto
riguarda la temperatura delle derrate al momento del carico e le operazioni di congelamento e di
ricongelamento durante il viaggio o altre operazioni necessarie. Le disposizioni del presente para-
grafo si applicano solo in quanto non incompatibili con gli obblighi internazionali, relativi ai traspor-
ti internazionali,che derivano per le Parti contraenti dalle convenzioni in vigore al momento dell’en-
trata in vigore del presente Accordo oppure dalle convenzioni che le sostituiranno.
2. Ove nel corso di un trasporto, al quale si estendano le prescrizioni del presente Accordo,
non siano state osservate le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo,
a) nessuno avrà il diritto, sul territorio di una delle Parti contraenti, di disporre delle derrate dopo il
loro trasporto, se le autorità competenti di questa Parte contraente non giudicheranno il rilascio
della relativa autorizzazione conciliabile con le esigenze della sanità pubblica e se non saranno
rispettate quelle condizioni che possono essere poste da questa autorità per il rilascio dell’au-
torizzazione;
b) ciascuna Parte contraente potrà, per esigenze sanitarie o veterinarie e sempre che ciò non sia
inconciliabile con gli altri obblighi internazionali, menzionati nell’ultima frase del paragrafo 1 del
presente articolo, proibire l’entrata delle derrate sul suo territorio oppure subordinarla alle con-
dizioni che essa fi sserà.
3. Il rispetto delle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo è richiesto alle imprese di
trasporto, che eff ettuano i percorsi per conto di terzi, solo nella misura in cui esse si siano assun-
te l’obbligo di procurare o di fornire le prestazioni necessarie per assicurare l’osservanza di queste
disposizioni e in quanto il rispetto di queste disposizioni sia connesso all’esecuzione di date pre-
stazioni. Se altre persone fi siche o giuridiche si sono assunte l’obbligo di procurare o di fornire le
prestazioni necessarie ad assicurare il rispetto delle disposizioni del presente Accordo, esse sono
in tal caso obbligate ad assicurarne l’osservanza, nella misura in cui ciò è connesso all’esecuzio-
ne delle prestazioni che esse si sono impegnate a procurare o a fornire.
4. Durante l’esecuzione di trasporti ai quali si estendono le disposizioni del presente Accor-
do e il cui luogo - di carico si trovi sul territorio di una delle Parti contraenti, l’osservanza delle di-
sposizioni del paragrafo 1 del presente articolo, grava, fatte salve le disposizioni del paragrafo 3
del presente articolo:
- nel caso di trasporto per conto terzi, sulla persona fi sica o giuridica che è lo speditore in confor-
mità al documento di trasporto oppure, in assenza del documento di trasporto, sulla persona fi -
sica o giuridica che ha concluso il contratto dì trasporto con il trasportatore;
- negli altri casi, sulla persona fi sica o giuridica che eff ettua il trasporto.
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