Page 40 - Previdenza autoferrotranvieri
P. 40

I                            PENSIONE DI INVALIDITÀ SPECIFICA




               Pertanto, qualora le condizioni di salute del lavoratore non consen-
            tano più il normale disimpegno dei compiti inerenti alla qualifi ca rive-
            stita, il medesimo, ove sussistono i requisiti contributivi e sanitari, può
            conseguire il (predetto) trattamento di pensione.
               Tra i Fondi Speciali gestiti dall’INPS, nell’ambito del soppresso
            Fondo trasporti, l’invalidità, dalla quale discende il diritto a pensione,
            può assumere due diversi gradi:
            •  inidoneità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi man-
              sione presso l’Azienda (cd. invalidità specifi ca di categoria o di
              gruppo);
            •  inidoneità alle sole funzioni proprie della qualifi ca rivestita dal
              lavoratore (cd. invalidità specifi ca) (125).
               E, mentre nel primo caso la concessione della pensione non è su-
            bordinata ad alcuna valutazione sulla possibilità di eventuale futuro
            reimpiego, nel secondo tanto l’esonero quanto la liquidazione della
            pensione possono avere luogo soltanto se il lavoratore non sia uti-
            lizzabile in altri servizi dell’azienda per mancanza di posti disponibili
            (126).
               Nell’ipotesi di collocamento in pensione per inidoneità alle man-
            sioni della qualifi ca, la legge 28.7.1961 n. 830 opera una distinzione
            fra gli iscritti al soppresso Fondo cui si applica il RD 8.1.1931 n. 148
            (127) e quelli ai quali esso non si applica (128).

            I1    PENSIONE DI INVALIDITÀ CON RD N. 148/1931
               Come già anticipato, la permanenza in servizio degli gli addetti al
            servizio pubblico di trasporto - in massima parte conducenti di linea
            - è condizionata al pieno possesso da parte dei lavoratori stessi dei
            requisiti fi sici stabiliti dall’Autorità competente.
               Quando tali requisiti siano venuti meno, quando cioè’ le condizioni
            psicofisiche dell’agente non siano più idonee al normale disim-

                 • invalidità specifica o inidoneità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi

                   mansione nell’ambito aziendale nel caso degli iscritti al Fondo autoferrotran-
                   vieri;
                 • norme in vigore nell’AGO per gli iscritti, ad esempio, al Fondo telefonici e per i la-
                   voratori marittimi (questa volta per le prestazioni ai sensi della legge n. 222/1984).
             (125)  V. circolare 28.6.1994 n. 200. Tenuto conto di quanto sopra, sul piano valutativo è
                 fondamentale considerare due elementi essenziali di invalidità:
                 a) una relativa alle mansioni della qualifi ca rivestita (invalidità specifi ca);
                 b) l’altra estesa a tutte le altre mansioni in ambito aziendale, ove vi sia disponibilità di
                   diversa collocazione compatibile con le condizioni psicofi siche dell’agente (invali-
                   dità specifi ca di categoria o di gruppo).
             (126)  V. circolare 10.8.1993 n. 194.
             (127)  V. art. 12, legge 28.7.1961, n. 830. Pensione di invalidità agli iscritti il cui rapporto di
                 lavoro è regolato dal regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148.
             (128)  V. art. 13 legge 28.7.1961 n. 830. Pensione di invalidità agli iscritti il cui rapporto di
                 lavoro non è regolato dal RD 8.1.1931 n. 148.

            96
   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45