Page 39 - Previdenza autoferrotranvieri
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I PENSIONE DI INVALIDITÀ SPECIFICA
Il decreto di soppressione del Fondo trasporti ha disposto l’appli-
cazione ai propri iscritti delle disposizioni in vigore nell’assicurazione
generale obbligatoria in materia di invalidità e di inabilità.
La disciplina vigente nel regime comune in ordine al trattamen-
to pensionistico di invalidità è, come noto, contenuta nella legge
12.6.1984 n. 222 che prevede le seguenti prestazioni pensionistiche:
• assegno ordinario di invalidità, e
• pensione di inabilità.
I requisiti assicurativi e contributivi richiesti per dette prestazioni,
nonché l’accertamento dello stato invalidante e la verifi ca della cessa-
zione dell’attività lavorativa quale condizione di erogabilità della pen-
sione di inabilità, sono anch’essi disciplinati dalle disposizioni vigenti
nel regime generale obbligatorio.
Il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, iscritto nell’evi-
denza contabile nell’ambito del FPLD, ha conservato, altresì, il diritto
ad accedere a un’ulteriore prestazione (già prevista nel soppresso or-
dinamento), denominata pensione di invalidità specifi ca disciplinata
dagli artt. 12, c. 1, lettera a), e 13, c. 1, lettere a) e b), della legge
28.7.1961 n. 830 (123).
L’istituto della pensione di invalidità specifi ca trae la sua origine dal
fatto che la permanenza in servizio dei lavoratori addetti al tra-
sporto pubblico di persone è condizionata al pieno possesso, da
parte dei lavoratori stessi, dei requisiti fi sici stabiliti in relazione a
ciascun settore di attività aziendale dall’autorità competente, tenuto
conto della circostanza che essi svolgono mansioni dal cui preciso
espletamento dipende la sicurezza del traffico (124).
(123) Anche per i lavoratori assunti dalle aziende esercenti pubblico servizio di trasporto
successivamente al 31 dicembre 1995 continua ad applicarsi l’istituto della prestazio-
ne di invalidità specifi ca.
(124) V. circolare 10.8.1993 n. 194. PARTE SECONDA. 1 LE PRESTAZIONI PENSIONI-
STICHE A CARICO DEL FONDO
Più in generale, la permanenza in servizio dei lavoratori iscritti ai Fondi Speciali di
Previdenza, pur nella variabilità insita in ciascuno di essi, è essenzialmente condi-
zionata dal pieno possesso dei requisiti psicofi sici rispondenti alla specifi cità delle
mansioni proprie di ciascuna attività, i quali sono stabiliti sia dalle singole aziende,
mediante le normative interne, sia, per alcuni Fondi, mediante tabelle di requisiti di
idoneità.
Il riconoscimento dello stato d’invalidità pensionabile che condiziona il diritto alla pen-
sione è riferito, secondo i Fondi Speciali, a:
• invalidità strettamente specifi ca come nel caso dei lavoratori marittimi è l’inabilità
alla navigazione ai sensi degli artt. 32 e 33 della legge n. 413/1984. Per approfon-
dimenti v. Previdenza marinara, Egaf prima edizione settembre 2020;
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