Page 44 - Previdenza autoferrotranvieri
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L CALCOLO DELLA PENSIONE
L1 SISTEMI DI CALCOLO
Per individuare il sistema di calcolo della pensione, se retributivo,
misto ovvero contributivo, anche per il personale autoferrotranviario si
computa l’anzianità complessivamente maturata dagli iscritti alla data
del 31 dicembre 1995 (153), distinguendo fra coloro i quali a tale data:
a) sono privi di anzianità contributiva al 1° gennaio 1996 (cd. con-
tributivi puri). Per tali lavoratori, iscritti nell’evidenza contabile se-
parata nell’ambito del FPLD successivamente al 31 dicembre 1995,
la pensione è calcolata interamente con il sistema contributivo
(154);
(153) La riforma Dini ha stabilito, nei confronti dei lavoratori iscritti all’AGO e alle forme
esclusive e sostitutive della stessa l’applicazione del sistema di calcolo della pensio-
ne secondo il regime:
1) contributivo puro nei confronti dei cd. neoassunti a partire dal 1° gennaio 1996
prevedendo, tra l’altro, l’introduzione un massimale di retribuzione contributiva e
pensionabile pari, nel 2022, a 105.014,00 euro e previsionale nel 2023, pari a
113.520,00 euro (art. 2, c. 18, legge n. 335/1995);
2) misto secondo il criterio del pro-rata, per coloro che possono far valere un’an-
zianità contributiva inferiore ai diciotto anni al 31.12.1995. Nella fattispecie, la pre-
stazione pensionistica è determinata dalla somma:
a) della quota di pensione corrispondente alle anzianità acquisite anteriormente
al 31 dicembre 1995, calcolata secondo il sistema retributivo previsto dalla
normativa previgente;
b) della quota di pensione corrispondente al trattamento pensionistico relativo
alle ulteriori anzianità contributive, calcolata secondo il sistema contributivo;
3) interamente retributivo per coloro che, alla stessa data del 31.12.1995, possono
far valere un’anzianità contributiva di almeno diciotto anni. Come già anticipato, la
riforma Fornero ha esteso il metodo contributivo del pro-rata anche a questi
lavoratori, fi nora esclusi, in relazione alle anzianità contributive maturate a
partire dal 1° gennaio 2012.
(154) V. art. 1, c. 6, legge n. 335/1995.
Questo sistema assume come base di calcolo i contributi versati dal lavoratore
nell’arco dell’intera vita lavorativa e la pensione è direttamente commisurata all’im-
porto dei contributi versati.
Sono interessate dal sistema di calcolo contributivo le pensioni dei lavoratori:
• privi di anzianità contributiva al 1° gennaio 1996;
• che hanno esercitato la facoltà di opzione;
• che alla data del 31 dicembre 1995 hanno meno di 18 anni (in relazione alle sole
quote di pensione relative all’anzianità contributiva maturata successivamente a
tale data);
• che liquidano a decorrere dal 1° gennaio 2012, con riferimento alle anzianità con-
tributive maturate a decorrere da tale data.
Gli elementi del calcolo contributivo sono il montante contributivo e il coefficiente
di trasformazione che, applicato al montante, consente di ottenere l’importo annuo
della pensione. Il suo valore cresce in funzione dell’età dell’assicurato, al momento
del pensionamento.
Il sistema contributivo è spesso paragonato ad un libretto di risparmio. Il lavorato-
re provvede, con il concorso dell’azienda, ad accantonare annualmente il 33% del
proprio stipendio (per i lavoratori dipendenti): il capitale versato produce una sorta
di interesse su base composta (a un tasso legato alla dinamica quinquennale del
prodotto interno lordo) e all’infl azione. Alla data del pensionamento, al montante
contributivo (costituito dalla somma rivalutata dei versamenti effettuati) si applica un
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