Page 44 - Previdenza autoferrotranvieri
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L                                   CALCOLO DELLA PENSIONE




            L1    SISTEMI DI CALCOLO
               Per individuare il sistema di calcolo della pensione, se retributivo,
            misto ovvero contributivo, anche per il personale autoferrotranviario si
            computa l’anzianità complessivamente maturata dagli iscritti alla data
            del 31 dicembre 1995 (153), distinguendo fra coloro i quali a tale data:
            a) sono privi di anzianità contributiva al 1° gennaio 1996 (cd. con-
              tributivi puri). Per tali lavoratori, iscritti nell’evidenza contabile se-
              parata nell’ambito del FPLD successivamente al 31 dicembre 1995,
              la pensione è calcolata interamente con il sistema contributivo
              (154);

             (153)  La riforma Dini ha stabilito, nei confronti dei lavoratori iscritti all’AGO e alle forme
                 esclusive e sostitutive della stessa l’applicazione del sistema di calcolo della pensio-
                 ne secondo il regime:
                 1) contributivo puro nei confronti dei cd. neoassunti a partire dal 1° gennaio 1996
                   prevedendo, tra l’altro, l’introduzione un massimale di retribuzione contributiva e
                   pensionabile pari, nel 2022, a 105.014,00 euro e previsionale nel 2023, pari a
                   113.520,00 euro (art. 2, c. 18, legge n. 335/1995);
                 2) misto secondo il criterio del pro-rata, per coloro che possono far valere un’an-
                   zianità contributiva inferiore ai diciotto anni al 31.12.1995. Nella fattispecie, la pre-
                   stazione pensionistica è determinata dalla somma:
                   a)  della quota di pensione corrispondente alle anzianità acquisite anteriormente
                     al 31 dicembre 1995, calcolata secondo il sistema retributivo previsto dalla
                     normativa previgente;
                   b)  della quota di pensione corrispondente al trattamento pensionistico relativo
                     alle ulteriori anzianità contributive, calcolata secondo il sistema contributivo;
                 3) interamente retributivo per coloro che, alla stessa data del 31.12.1995, possono
                   far valere un’anzianità contributiva di almeno diciotto anni. Come già anticipato, la
                   riforma Fornero ha esteso il metodo contributivo del pro-rata anche a questi
                   lavoratori, fi nora esclusi, in relazione alle anzianità contributive maturate a
                   partire dal 1° gennaio 2012.
             (154)  V. art. 1, c. 6, legge n. 335/1995.
                  Questo sistema assume come base di calcolo i contributi versati dal lavoratore
                 nell’arco dell’intera vita lavorativa e la pensione è direttamente commisurata all’im-
                 porto dei contributi versati.
                  Sono interessate dal sistema di calcolo contributivo le pensioni dei lavoratori:
                 • privi di anzianità contributiva al 1° gennaio 1996;
                 • che hanno esercitato la facoltà di opzione;
                 • che alla data del 31 dicembre 1995 hanno meno di 18 anni (in relazione alle sole
                   quote di pensione relative all’anzianità contributiva maturata successivamente a
                   tale data);
                 • che liquidano a decorrere dal 1° gennaio 2012, con riferimento alle anzianità con-
                   tributive maturate a decorrere da tale data.
                  Gli elementi del calcolo contributivo sono il montante contributivo e il coefficiente
                 di trasformazione che, applicato al montante, consente di ottenere l’importo annuo
                 della pensione. Il suo valore cresce in funzione dell’età dell’assicurato, al momento
                 del pensionamento.
                  Il sistema contributivo è spesso paragonato ad un libretto di risparmio. Il lavorato-
                 re provvede, con il concorso dell’azienda, ad accantonare annualmente il 33% del
                 proprio stipendio (per i lavoratori dipendenti): il capitale versato produce una sorta
                 di interesse su base composta (a un tasso legato alla dinamica quinquennale del
                 prodotto interno lordo) e all’infl azione. Alla data del pensionamento, al montante
                 contributivo (costituito dalla somma rivalutata dei versamenti effettuati) si applica un


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