Page 49 - Previdenza autoferrotranvieri
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              U  ACCERTAMENTO REQUISITI PSICOFISICI
                   PER PATENTI DI GUIDA E CQC


                 Per il rilascio, il rinnovo di validità e la revisione della patente di gui-
              da e degli altri titoli abilitativi alla guida è necessario che il conducente
              si sottoponga ad accertamento medico-legale presso medici autoriz-
              zati espressamente indicati nel CDS (327):
              • in via generale e in forma monocratica, presso medici di pubbli-
                che amministrazioni in attività di servizio o in quiescenza, espressa-
                mente indicati nel CDS, in possesso di specifi ci requisiti (v. § U1) e di
                codice identifi cativo assegnato dall’UMC competente territorialmen-
                te (328);

              •  per conducenti aff etti da patologie specifiche o minorazioni fi si-
                che in forma collegiale, presso la CML (commissione medica loca-
                le) (v. § U2) (329).
                 I soggetti certifi catori, al termine della visita, trasmettono telemati-
              camente al CED della Direzione generale per la motorizzazione, per
              i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione
              la relazione medica che attesta l’idoneità psicofi sica del conducente,
              redatta su modello informatizzato (330).
                 Il certifi cato medico dematerializzato, redatto nel rispetto delle nor-
              me vigenti in materia di protezione dei dati personali (331), non contie-


               (327)  L’art. 103, punto a), DLG 31.3.1998 n. 112 ha stabilito che sono svolte da soggetti
                   privati le attività relative all’accertamento medico della idoneità alla guida degli auto-
                   veicoli, da parte di medici abilitati a seguito di esame per titoli professionali e iscritti in
                   apposito Albo tenuto a livello provinciale.
                    Con DD 31.1.2011, modifi cato dal DD 26.7.2011 n. 22563, dal DD 19.4.2013 e dal
                   DD 10.3.2016, sono state stabilite le modalità di trasmissione della certifi cazione
                   medica per il conseguimento e il rinnovo della patente di guida. In particolare è stato
                   previsto che i medici abilitati richiedano all’UMC competente un codice di identifi ca-
                   zione che andrà riportato in calce alla certifi cazione.
                    In relazione alle categorie dei medici abilitati è stata stabilita una diversa tempistica
                   per la richiesta del codice di identifi cazione. Entro:
                   •  18.5.2011 per i medici appartenenti alle amministrazioni e corpi,
                   •  19.3.2011 per i medici militari in quiescenza,
                   •  18.4.2011 per i medici non più appartenenti alle amministrazioni e corpi.
                     Il rilascio delle certifi cazioni, recanti il codice di identifi cazione, secondo le modali-
                     tà previste dal DD 31.1.2011, avviene a partire dal:
                   •  18.5.2011 per i medici militari in quiescenza e per i medici non più appartenenti
                     alle strutture;
                   •  16.2.2012 per i medici appartenenti ad amministrazioni e corpi.
               (328)  V. art. 119, c. 2, CDS.
               (329)  V. art. 119, c. 4, CDS
               (330)  V. DD 2.12.2019 e circolare MIT 27.2.2020 prot. n. 6942/23.3.5. Ulteriori precisazioni
                   sul certifi cato medico dematerializzato sono state fornite con circolare MIT 24.7.2020
                   prot. n. 20520 - File avviso n. 22/20520.
               (331)  V. DLG 30.6.2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali.


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