Page 53 - Previdenza autoferrotranvieri
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              Z  CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL
                   CONDUCENTE (CQC): RILASCIO, RINNOVO,
                   DUPLICATO


                 Nell’ambito degli Stati appartenenti all’Unione europea (UE) e allo
              Spazio economico europeo (SEE), tutti complessivamente defi niti
              di seguito Stati membri (SM), al conducente titolare di una patente
              di guida:
              •  rilasciata da uno SM, oppure
              •  rilasciata da uno Stato extra UE o extra SEE ma dipendente da
                un’impresa stabilità in uno SM o impiegato presso di essa,
              che svolge attività di guida nell’ambito di strade aperte all’uso pubbli-
              co su veicoli di categoria:
              •  C1, C1E, C, CE, anche speciale adibiti al trasporto cose,
              •  D1, D1E, D e DE, anche speciale adibiti al trasporto di persone,
              è richiesto il possesso una specifi ca qualifi cazione denominata “carta
              di qualifi cazione del conducente” (acronimo CQC) della validità di 5
              anni e rinnovabile nella validità attraverso una formazione periodica
              (363).Tale obbligo decorre dal:
              •  dal 10.9.2008 per il trasporto di persone,
              •  dal 10.9.2009 per il trasporto di cose.
                 In Italia tale obbligo è rivolto a chi svolge attività di trasporto di cose
              o di persone alla guida di veicoli per i quali è richiesta la patente delle
              categorie C1, C, C1E e CE, D1, D1E, D e DE, anche speciale (364).
               (363)  Il capo II del DLG 21.11.2005 n. 286 - come modifi cato e integrato nel tempo dall’art.
                   2 decreto legislativo 22.12.2008 n. 214, dall’art. 38 della legge 4.6.2010 n. 96, dall’art.
                   51 della legge 29.7.2010 n. 120 - ha attuato la delega di cui all’art. 1 legge 18.4.2005
                   n. 62, recependo la direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del
                   15.7.2003 sulla qualifi cazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni
                   veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri, che modifi ca il regolamento
                   (CEE) n. 3820/85 del Consiglio e la direttiva 91/439/CEE del Consiglio e che abroga
                   la direttiva 76/914/CEE del Consiglio.
                    Tale Capo II è stato ulteriormente oggetto di modifi ca ad opera del Capo II del DLG
                   16.1.2013 n. 2, recante “Disposizioni modifi cative e correttive del decreto legislativo
                   18.4.2011 n. 59 e del decreto legislativo 21.11.2005 n. 286, nonché attuazione della
                   direttiva 2011/94/UE”, con lo scopo di coordinare la disciplina in materia di CQC con
                   quella introdotta dal DLG n. 59/2011, in materia di patenti di guida.
                    Successivamente è stato ancora modifi cato dal DLG 10.6.2020, n. 50, che ha dato
                   attuazione nell’ordinamento nazionale alla direttiva 2018/645; infi ne le lettere a) e b),
                   dell’art. 1, c. 5, del DL 10.9.2021 n. 121, hanno da ultimo modifi cato rispettivamente
                   gli artt. 14 e 22 del citato DLG n. 286/2005.
                    Essendo la direttiva (UE) 2022/2561 di codifi cazione - e dunque non modifi cativa
                   della disciplina sostanziale -, nel diritto interno continua a farsi riferimento al Capo II
                   del DLG n. 286/2005 e successive modifi cazioni.
               (364)  Ai sensi dell’art. 116, c. 11, CDS è possibile il rilascio di una CQC per il trasporto di
                   cose correlata al possesso di una patente di categoria C1 o C speciale, ma non delle
                   altre categorie.


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