Page 53 - Previdenza autoferrotranvieri
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Z CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL
CONDUCENTE (CQC): RILASCIO, RINNOVO,
DUPLICATO
Nell’ambito degli Stati appartenenti all’Unione europea (UE) e allo
Spazio economico europeo (SEE), tutti complessivamente defi niti
di seguito Stati membri (SM), al conducente titolare di una patente
di guida:
• rilasciata da uno SM, oppure
• rilasciata da uno Stato extra UE o extra SEE ma dipendente da
un’impresa stabilità in uno SM o impiegato presso di essa,
che svolge attività di guida nell’ambito di strade aperte all’uso pubbli-
co su veicoli di categoria:
• C1, C1E, C, CE, anche speciale adibiti al trasporto cose,
• D1, D1E, D e DE, anche speciale adibiti al trasporto di persone,
è richiesto il possesso una specifi ca qualifi cazione denominata “carta
di qualifi cazione del conducente” (acronimo CQC) della validità di 5
anni e rinnovabile nella validità attraverso una formazione periodica
(363).Tale obbligo decorre dal:
• dal 10.9.2008 per il trasporto di persone,
• dal 10.9.2009 per il trasporto di cose.
In Italia tale obbligo è rivolto a chi svolge attività di trasporto di cose
o di persone alla guida di veicoli per i quali è richiesta la patente delle
categorie C1, C, C1E e CE, D1, D1E, D e DE, anche speciale (364).
(363) Il capo II del DLG 21.11.2005 n. 286 - come modifi cato e integrato nel tempo dall’art.
2 decreto legislativo 22.12.2008 n. 214, dall’art. 38 della legge 4.6.2010 n. 96, dall’art.
51 della legge 29.7.2010 n. 120 - ha attuato la delega di cui all’art. 1 legge 18.4.2005
n. 62, recependo la direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del
15.7.2003 sulla qualifi cazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni
veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri, che modifi ca il regolamento
(CEE) n. 3820/85 del Consiglio e la direttiva 91/439/CEE del Consiglio e che abroga
la direttiva 76/914/CEE del Consiglio.
Tale Capo II è stato ulteriormente oggetto di modifi ca ad opera del Capo II del DLG
16.1.2013 n. 2, recante “Disposizioni modifi cative e correttive del decreto legislativo
18.4.2011 n. 59 e del decreto legislativo 21.11.2005 n. 286, nonché attuazione della
direttiva 2011/94/UE”, con lo scopo di coordinare la disciplina in materia di CQC con
quella introdotta dal DLG n. 59/2011, in materia di patenti di guida.
Successivamente è stato ancora modifi cato dal DLG 10.6.2020, n. 50, che ha dato
attuazione nell’ordinamento nazionale alla direttiva 2018/645; infi ne le lettere a) e b),
dell’art. 1, c. 5, del DL 10.9.2021 n. 121, hanno da ultimo modifi cato rispettivamente
gli artt. 14 e 22 del citato DLG n. 286/2005.
Essendo la direttiva (UE) 2022/2561 di codifi cazione - e dunque non modifi cativa
della disciplina sostanziale -, nel diritto interno continua a farsi riferimento al Capo II
del DLG n. 286/2005 e successive modifi cazioni.
(364) Ai sensi dell’art. 116, c. 11, CDS è possibile il rilascio di una CQC per il trasporto di
cose correlata al possesso di una patente di categoria C1 o C speciale, ma non delle
altre categorie.
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