Page 50 - Previdenza autoferrotranvieri
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U                          ACCERTAMENTO REQUISITI PSICOFISICI
                                               PER PATENTI DI GUIDA E CQC


            ne alcuna informazione anamnestica ma soltanto i dati tecnici della
            patente.
               Il certifi cato è modifi cabile soltanto dal medico e solo fi no a quando
            il codice del certifi cato non viene associato ad una richiesta di patente.
               Il modello è unico, sia in caso di accertamento svolto dal medico
            monocratico, sia in caso di accertamento svolto dalla CML (332).
               La procedura di invio telematico della relazione e conseguente de-
            materializzazione della certifi cazione medica si applica dal 6.7.2020.
            Fino a tale data i medici monocratici e le CML potranno ancora emet-
            tere certifi cati cartacei (333).
            U1    MEDICI ABILITATI IN OPERATIVITÀ MONOCRATICA
               I soggetti abilitati in via generale all’accertamento dei requisiti psi-
            cofi sici per il rilascio, la conferma di validità, la revisione della patente
            e degli altri documenti di guida sono:
            • uffi cio della ASL territorialmente competente, cui sono attribuite fun-

              zioni in materia medico-legale;
            •  medico responsabile dei servizi di base del distretto sanitario;
            •  medico appartenente al ruolo dei medici del Ministero della salute;
            •  ispettore medico delle Ferrovie dello Stato;
            •  medico militare in servizio permanente eff ettivo o in quiescenza;
            •  medico del ruolo professionale dei sanitari della Polizia di Stato;
            •  medico del ruolo sanitario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
            •  ispettore medico del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

               I suddetti medici possono effettuare l’accertamento dei requisiti psi-
            cofi sici, anche dopo aver cessato di appartenere alle amministrazioni
            e ai corpi di provenienza, ed anche per motivi diversi dallo stato di
            quiescenza, nel rispetto delle seguenti condizioni:
            •  siano iscritti all’albo professionale dei medici chirurghi e odontoiatri;
            •  non siano stati destituiti dall’incarico per motivi disciplinari o a segui-
              to di condanne penali;
            •  non siano stati dispensati dal servizio per ragioni di particolari infer-
              mità inabilitanti l’attività certifi cativa;




             (332)  V. modello IV.4 art. 331 Reg. CDS, Relazione medica per il rilascio e la conferma
                 di validità della patente di guida, come sostituito dal DPR 28.3.2019 n. 54, che ha
                 altresì abrogato i modelli IV.5 e IV.6 relativi ai certifi cati cartacei rilasciati dal medico
                 monocratico e dalla CML, Si riproducono i modelli di certifi cato abrogati il cui utilizzo
                 è tuttavia consentito fi no al 2.5.2020 (v. circolare MIT 27.2.2020 prot. n. 6942).
             (333)  V. circolare MIT 27.4.2020 prot. n. 11760. Il precedente termine di avvio della nuova
                 procedura, fi ssato al 4.5.2020 dalla circolare MIT 27.2.2020 prot. n. 6942, è stato
                 prorogato in conseguenza della situazione di emergenza determinata dall’epidemia
                 da COVID-19.


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