Page 35 - Previdenza autoferrotranvieri
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H PENSIONE ANTICIPATA PER IL PERSONALE
AUTOFERROTRANVIARIO
Il diritto al pensionamento anticipato a carico del Fondo trasporti
(108) si consegue con gli stessi requisiti assicurativi e contributivi pre-
visti per gli iscritti all’AGO che si confermano essere i seguenti (109):
Anno Uomini Donne
Dall’1.1.2023 al 31.12.2026 42 anni e dieci mesi (2.227 41 anni e dieci mesi (2.175
settimane) settimane)
La riforma del 2019, prevedendo la disapplicazione degli adegua-
menti alla speranza di vita anche per la pensione anticipata ordinaria
fi no al 31 dicembre 2026 ha altresì stabilito che i soggetti che matura-
no il requisito contributivo dal 30 gennaio 2019, conseguono il diritto
alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi tre mesi dalla
maturazione del suddetto requisito cd. fi nestra, secondo le disposizioni
previste nei rispettivi ordinamenti (110).
(108) Ai sensi dell’art. 3, c. 1, lettera d), DLG 29.6.1996 n. 414.
(109) V. circolare 18.2.2022 n. 28.
È utile ricordare che dal 1° gennaio 2019 i requisiti della pensione anticipata avrebbe-
ro dovuto registrare un incremento pari a 5 mesi a titolo di speranza di vita così come
disposto dal DM 5.11.2017.
L’art. 15 DL 28.1.2019 n. 4 - convertito, con modifi cazioni, dalla legge 28.3.2019
n. 26 - ha sostituito l’art. 24, c. 10, del DL 6.12.2011 n. 201 - convertito dalla legge
22.12.2011 n. 214 - prevedendo la disapplicazione, nel periodo compreso tra il 1°
gennaio 2019 e il 31 dicembre 2026, degli adeguamenti alla speranza di vita - di cui
all’art. 12 del DL n. 78/2010, convertito, con modifi cazioni, dalla legge n. 122/2010.
Il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico anticipato si perfeziona tra-
scorsi tre mesi dalla data di maturazione dei predetti requisiti.
Con riferimento ai soggetti il cui primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio
1996, il diritto alla pensione anticipata, previa risoluzione del rapporto di lavoro, può
essere conseguito, altresì:
• al compimento del requisito anagrafi co di 64 anni di età - valido anche nel biennio
2023/2024;
• a condizione che risultino versati e accreditati in favore dell’assicurato almeno 20
anni di contribuzione effettiva, pari a 1.040 contributi settimanali;
• e che l’ammontare mensile della prima rata di pensione risulti essere non inferiore
ad un importo soglia mensile, annualmente rivalutato sulla base della variazione
media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) nominale, appositamente cal-
colato dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con riferimento al quinquennio
precedente l’anno da rivalutare, pari a 2,8 l’importo mensile dell’assegno sociale
(che per l’anno 2023 è di 1.419,60 euro). Il predetto importo soglia mensile potrà
variare ma non potrà essere, in ogni caso inferiore, per un dato anno, a 2,8 volte
l’importo mensile dell’assegno sociale stabilito per il medesimo anno.
(110) Circolare 29.1.2019 n. 11.
“Premessa. Il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, entrato in vigore il 29 gennaio
2019, giorno successivo alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale - Serie
Generale - n. 23 del 28 gennaio 2019 introduce, dal 1° gennaio 2019, nuove dispo-
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