Page 31 - Previdenza autoferrotranvieri
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              G  PENSIONE DI VECCHIAIA PER IL
                   PERSONALE AUTOFERROTRANVIARIO


                    La pensione di vecchiaia per il personale autoferrotranviario
              (non viaggiante)  (103), è liquidata secondo la normativa vigente nel
              FPLD (104) e soggiace alle regole previste per la generalità dei lavora-
              tori dipendenti.
                 Pertanto, per la risoluzione del rapporto di lavoro intervenuta in
              data successiva al 23.8.1996, ai fi ni del diritto e della misura della pre-
              stazione, si computa tutta la contribuzione versata/accreditata sia nel
              Fondo sia nell’AGO:
               D e M (*) =  CONTRIBUZIONE FONDO FINO AL 31.12.1995 E AGO
                        DALL’1.1.1996 + EVENTUALE AGO ANTE 1.1.1996 NON RICONGIUNTA
                (*)  D = diritto; M = misura.
                 I requisiti di età e di anzianità contributiva minima richiesti per l’ac-
              cesso alla pensione di vecchiaia ordinaria per gli iscritti al regime ge-
              nerale obbligatorio, alle forme sostitutive ed esclusive del medesimo
              e alla gestione separata (105) sono i seguenti (106):
               Anno                 Età pensionabile    Anzianità contributiva
                                    uomini e donne      minima
               Dal 1° gennaio 2023  67 anni             20
               Al 31 dicembre 2024
               Dal 1° gennaio 2025  67 anni (*)         20
                 (*)  Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell’art. 12 del DL 31.5.2010 n.
                   78, convertito, con modifi cazioni, nella legge 30.7.2010 n. 122.


               (103)  Fino al 32.12.1992 la pensione di vecchiaia era dovuta agli iscritti che, a seguito di
                   cessazione dal servizio, potessero far valere 60 anni di età, se uomini, 55 anni, se
                   donne, e almeno 15 anni di contributi.
                    A regime, secondo la disciplina introdotta dal DLG n. 503/1992 e della legge n.
                   724/1994, la pensione di vecchiaia sarebbe spettata agli iscritti che avessero potuto
                   far valere 65 anni di età (se uomini) e 60 (se donne) e un’anzianità contributiva mi-
                   nima di 20 (norme transitorie). I trattamenti pensionistico spettanti per la risoluzione
                   del rapporto di lavoro intervenuta anteriormente al 24 agosto 1996 dovevano essere
                   liquidati secondo le disposizioni già in vigore nel soppresso Fondo.
               (104)  Ai sensi dell’art. 3, c. 1, lettera a) del decreto di soppressione.
               (105)  Di cui all’art. 2, c. 26, della legge 8.8.1995 n. 335.
               (106)  V. circolare 18.2.2022 n. 28. P. 2.1 Pensione di vecchiaia (art. 24, cc. 6 e 7, DL n.
                   201/2011, convertito, con modifi cazioni, nella legge n. 214/2011). Requisito anagra-
                   fi co.
                    Con riferimento ai soggetti il cui primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio
                   1996, il requisito anagrafi co previsto dall’art. 24, c. 7, DL n. 201/2011, convertito,
                   con modifi cazioni, nella legge n. 214/2011, che consente l’accesso alla pensione di

                   vecchiaia con un’anzianità contributiva minima effettiva di cinque anni, si perfeziona,
                   anche nel biennio 2023/2024, al raggiungimento dei 71 anni.

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