Page 27 - Previdenza autoferrotranvieri
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F CONDIZIONI PER L’ACCESSO ALLA
PENSIONE ANTICIPATA DI VECCHIAIA
L’accesso anticipato al pensionamento di vecchiaia del personale
viaggiante presuppone che l’interessato abbia svolto effettivamente
in forma stabile e prevalente (duratura), ancorché non in via esclu-
siva, le mansioni proprie della qualifica di personale viaggiante.
Il presupposto per l’accesso alla pensione di vecchiaia anticipata
è, conseguentemente, la contestualità tra l’esonero dal servizio, con
le mansioni di personale viaggiante, e la maturazione dei requisiti
anagrafi ci e contributivi.
Ciò premesso, ai fi ni dell’accesso alla pensione di vecchiaia
anticipata per il personale viaggiante è richiesto che il lavoratore, al
compimento dell’età pensionabile:
• sia iscritto al soppresso Fondo al momento della cessazione del
rapporto di lavoro fermo restando, naturalmente, il ricorrere del re-
quisito contributivo minimo richiesto per l’accesso alla pensione di
vecchiaia;
• risulti che le mansioni proprie della qualifi ca di personale viaggiante
siano svolte stabilmente alla data del compimento dell’età pensio-
nabile e che l’interessato abbia svolto da un congruo periodo di
tempo, antecedentemente alla cessazione, le mansioni proprie
della predetta qualifi ca;
• possa vantare, alla data di esonero, un numero maggiore di con-
tributi versati per l’attività svolta come personale viaggiante ri-
spetto a quelli eventualmente accreditati - nel soppresso Fondo o
nel regime comune per periodi successivi al 31.12.1995 - nello svol-
gimento di altre mansioni, in base al principio della prevalenza
(90).
Per maggior chiarezza si riportano, di seguito, alcuni esempi (91).
1. Il lavoratore che al momento dell’esonero dal servizio come per-
(90) Fonte: INPS. Per l’accesso alla pensione di vecchiaia anticipata per il personale viag-
giante è richiesto che il lavoratore, al compimento dell’età pensionabile:
• sia iscritto al soppresso Fondo trasporti;
• risulti che le mansioni proprie della qualifi ca di personale viaggiante siano state
svolte in modo stabile e prevalente rispetto a quella (o quelle) relativa ad altra
attività.
Ai fi ni del requisito della prevalenza si dovrà tiene conto anche dei periodi contribu-
tivi, corrispondenti ad attività di personale viaggiante, maturati in gestioni diverse da
quelli accreditati nel soppresso Fondo trasporti (ad esempio dei periodi svolti come
personale viaggiante con iscrizione obbligatoria all’ex INPDAP). Tale computo vale
unicamente ai fi ni dell’accertamento del già menzionato requisito della prevalenza.
(91) Gli esempi, tratti dal messaggio 2.7.2012 n. 11010, sono stati adattati al testo per
renderlo conforme alle disposizioni introdotte, a far tempo dal 1° gennaio 2014, dal
più volte citato regolamento di armonizzazione.
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