Page 27 - Previdenza autoferrotranvieri
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              F  CONDIZIONI PER L’ACCESSO ALLA
                   PENSIONE ANTICIPATA DI VECCHIAIA


                 L’accesso anticipato al pensionamento di vecchiaia del personale
              viaggiante presuppone che l’interessato abbia svolto effettivamente
              in forma stabile e prevalente (duratura), ancorché non in via esclu-

              siva, le mansioni proprie della qualifica di personale viaggiante.
                 Il presupposto per l’accesso alla pensione di vecchiaia anticipata
              è, conseguentemente, la contestualità tra l’esonero dal servizio, con
              le mansioni di personale viaggiante, e la maturazione dei requisiti
              anagrafi ci e contributivi.
                 Ciò premesso, ai  fi ni  dell’accesso  alla  pensione di vecchiaia
              anticipata per il personale viaggiante è richiesto che il lavoratore, al
              compimento dell’età pensionabile:
              •  sia iscritto al soppresso Fondo al momento della cessazione del
                rapporto di lavoro fermo restando, naturalmente, il ricorrere del re-
                quisito contributivo minimo richiesto per l’accesso alla pensione di
                vecchiaia;
              •  risulti che le mansioni proprie della qualifi ca di personale viaggiante
                siano svolte stabilmente alla data del compimento dell’età pensio-
                nabile e che l’interessato abbia svolto da un congruo periodo di
                tempo, antecedentemente alla cessazione, le mansioni proprie
                della predetta qualifi ca;
              •  possa vantare, alla data di esonero, un numero maggiore di con-
                tributi versati per l’attività svolta come personale viaggiante ri-
                spetto a quelli eventualmente accreditati - nel soppresso Fondo o
                nel regime comune per periodi successivi al 31.12.1995 - nello svol-
                gimento di altre mansioni, in base al principio della prevalenza
                (90).
                 Per maggior chiarezza si riportano, di seguito, alcuni esempi (91).
              1. Il lavoratore che al momento dell’esonero dal servizio come per-

                (90)  Fonte: INPS. Per l’accesso alla pensione di vecchiaia anticipata per il personale viag-
                   giante è richiesto che il lavoratore, al compimento dell’età pensionabile:
                   • sia iscritto al soppresso Fondo trasporti;
                   • risulti che le mansioni proprie della qualifi ca di personale viaggiante siano state
                     svolte in modo stabile e prevalente rispetto a quella (o quelle) relativa ad altra
                     attività.
                   Ai fi ni del requisito della prevalenza si dovrà tiene conto anche dei periodi contribu-
                   tivi, corrispondenti ad attività di personale viaggiante, maturati in gestioni diverse da
                   quelli accreditati nel soppresso Fondo trasporti (ad esempio dei periodi svolti come
                   personale viaggiante con iscrizione obbligatoria all’ex INPDAP). Tale computo vale
                   unicamente ai fi ni dell’accertamento del già menzionato requisito della prevalenza.
                (91)  Gli esempi, tratti dal messaggio 2.7.2012 n. 11010, sono stati adattati al testo per
                   renderlo conforme alle disposizioni introdotte, a far tempo dal 1° gennaio 2014, dal
                   più volte citato regolamento di armonizzazione.


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