Page 15 - Previdenza autoferrotranvieri
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B NUOVO REGIME DELLE POSIZIONI
ASSICURATIVE
A decorrere dal 1° gennaio 1996, con l’avvenuta soppressione del
Fondo, i soggetti per i quali ricorreva l’obbligo dell’iscrizione (al me-
desimo) sono stati iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti del
regime generale obbligatorio, in separata evidenza contabile, a esclu-
sione dei lavoratori dipendenti da comuni, province e regioni esercenti
direttamente in economia il pubblico servizio di trasporto (27).
(27) V. circolare 22.10.1996 n. 205: “Lo stesso decreto dispone che. per ciascuno dei
titolari di posizione costituita nel soppresso Fondo, la corrispondente posizione assi-
curativa e contributiva si costituisce “ex lege” nel “FPLD” in relazione a tutti i periodi
temporalmente collocati fi no al 31.12.1995 e coperti da contribuzione obbligatoria,
volontaria, da riscatto, da ricongiunzione e a quelli che, sempre fi no alla stessa data
del 31.12.1995, siano in ogni caso utili a pensione con le norme che hanno discipli-
nato il Fondo medesimo, anche a seguito di regolarizzazioni o di domande a vario
titolo presentate e non ancora defi nite.”.
Come già detto innanzi, le posizioni assicurative da costituire nell’evidenza separata
del FPLD dovevano comprendere tutti i periodi assicurativi già utili a pensione nel
soppresso Fondo, ivi compresi i contributi obbligatori riferiti a:
1. periodi per i quali spetta la retribuzione, compresi quelli per malattia o infortunio
non sussidiati da Enti mutualistici, durante i quali l’Azienda corrisponde indennità
o integrazione a proprio carico;
2. periodi di malattia, infortunio o relativi ad altri eventi sussidiati, per il personale
soggetto alla disciplina di cui al RD 148/1931 (artt. 5 e 7 legge n. 889/1971);
3. periodi di assenza dal servizio senza paga e senza trattamento economico di ma-
lattia e infortunio, per i quali venga effettuato facoltativamente il versamento dei
contributi entro lo stesso termine dei contributi obbligatori (art. 7, ultimo comma,
legge n. 889/1971);
4. periodi di assenza senza paga non coperti da contribuzione obbligatoria o facol-
tativa, nei limiti della cosiddetta “franchigia”.
Tali prestazioni economiche, fi no al 31.12/1995, erano imponibili per la contribuzione
pesionistica dovuto al Fondo (artt. 5 e 7 legge n. 889/1971) e determinavano in favo-
re dei lavoratori interessati il riconoscimento dei relativi periodi ai fi ni assicurativi.
A partire dalla data di soppressione del Fondo i predetti trattamenti economici anti-
cipati per conto dell’INPS dalle Aziende tenute all’applicazione del RD n. 148/1931,
non essendo più operante l’art. 7 della legge n. 889/1971, non devono più essere
assoggettati a contribuzine.
La franchigia.
La franchigia è un particolare istituto - in vigore nel Fondo trasporti fi no alla data del
31.12.1995 - che consentiva la valutazione, ai fi ni pensionistici, di determinati periodi
di assenza dal servizio senza retribuzione, la cui entità variava in rapporto all’applica-
zione meno delle disposizioni di cui al RD 8 gennaio 1931, n. 148.
I periodi di franchigia accreditabili fi gurativamente sono utili a pensione con le se-
guenti distinzioni:
a) per tutti gli iscritti sono riconoscibili fi no ad un massimo di 120 giorni nell’intero
arco della vita assicurativa, qualunque sia il motivo dell’assenza;
b) per i periodi di iscrizione al Fondo durante i quali non hanno trovato applicazione
le dsposizioni di cui al RD n. 148/1931, in aggiunta alla franchigia di 120 giorni
può essere riconosciuto un ulteriore periodo di 12 mesi, in relazione ad assenze
causate da malattie o infortuni debitamente documentati.
Qualora si verifi chino entrambe le ipotesi di cui ai precedenti punti a) e b), le assenze
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