Page 20 - Previdenza autoferrotranvieri
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D                               PROCESSO DI STABILIZZAZIONE
                                              DEL SISTEMA PREVIDENZIALE


            pensionistico di vecchiaia (49) ha gettato le basi per il graduale proces-
            so di allineamento del regime pensionistico dei pubblici dipendenti e di
            altre categorie speciali a quello del regime generale.
               In particolare, essa introduce sostanziali modifi che nel regime
            previdenziale degli iscritti ai Fondi speciali di previdenza amministrati
            dall’INPS ed estende alle pensioni a carico degli ordinamenti sosti-
            tutivi della medesima le disposizioni in materia di limiti di età’ dettate
            dall’art. 1 del DLG n. 503/1992 per il pensionamento di vecchiaia a
            carico dell’assicurazione obbligatoria comune (50).

                  “TITOLO I - Regime dell’assicurazione generale obbligatoria Art. 1 - Età per il pensio-
                 namento di vecchiaia
                 1  Il diritto alla pensione di vecchiaia a carico dell’assicurazione generale obbligato-
                   ria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti è subordinato
                   al compimento dell’età indicata, per ciascun periodo, nella tabella A allegata.
                   [...]
                 7. Il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia è subordinato alla cessazio-
                   ne del rapporto di lavoro.”.
              (49)  V. DLG 30.12.1992 n. 503.
                 “Art. 2. - Requisiti assicurativi e contributivi per il pensionamento di vecchiaia
                 1.  Nel regime dell’assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti e
                   i lavoratori autonomi il diritto alla pensione di vecchiaia è riconosciuto quando
                   siano trascorsi almeno venti anni dall’inizio dell’assicurazione e risultino versati o
                   accreditati in favore dell’assicurato almeno venti anni di contribuzione.
                 2.  In fase di prima applicazione i requisiti di cui al comma 1 sono stabiliti in base alla
                   tabella B allegata.
                 3.  In deroga ai commi 1 e 2:
                   a)  continuano a trovare applicazione i requisiti di assicurazione e contribuzione
                     previsti dalla previgente normativa nei confronti dei soggetti che li abbiano
                     maturati alla data del 31 dicembre 1992, ovvero che anteriormente a tale data
                     siano stati ammessi alla prosecuzione volontaria di cui al DPR 31.12.1971 n.
                     1432, e successive modifi cazioni e integrazioni;
                   b)  per i lavoratori subordinati che possono far valere un’anzianità assicurativa di
                     almeno venticinque anni, occupati per almeno dieci anni per periodi di durata
                     inferiore a 52 settimane nell’anno solare, è fatto salvo il requisito contributivo
                     per il pensionamento di vecchiaia previsto dalla previgente normativa;
                   c)  nei casi di lavoratori dipendenti che hanno maturato al 31 dicembre 1992 una
                     anzianità assicurativa e contributiva tale che, anche se incrementata dai perio-
                     di intercorrenti tra la predetta data e quella riferita all’età per il pensionamento
                     di vecchiaia, non consentirebbe loro di conseguire i requisiti di cui ai commi 1 e
                     2, questi ultimi sono corrispondentemente ridotti fi no al limite minimo previsto
                     dalla previgente normativa.”.
                  Per la variazione di entrambi i requisiti, di età e di anzianità contributiva - fatte salve
                 le deroghe previste dalla legge in esame - si stabilì una certa gradualità, spalmando
                 la loro completa attuazione su un arco di tempo compreso tra 1993 e il 2000.
                  Per i casi di esclusioni dall’aumento dei requisiti contributivi (art. 2, c. 3) a
                 carico dei Fondi speciali v. circolare 27.10.1993 n. 243, p. 2.1 - Esclusioni dall’au-
                 mento dei requisiti contributivi.
              (50)  V. circolare 27.10.1993 n. 243:
                 “PARTE PRIMA 1 - ETÀ PER IL PENSIONAMENTO DI VECCHIAIA
                  1.1 - Nuovi limiti di età (art. 5, cc. 1, 2 e 4). Il comma 1 dell’art. 5 del decreto n. 503
                 estende alle pensioni a carico delle forme di previdenza sostitutive dell’assicurazione
                 generale obbligatoria le disposizioni in materia di limiti di età’ dettate dall’art. 1 dello
                 stesso decreto n. 503 per il pensionamento di vecchiaia a carico dell’assicurazione


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