Page 20 - Previdenza autoferrotranvieri
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D PROCESSO DI STABILIZZAZIONE
DEL SISTEMA PREVIDENZIALE
pensionistico di vecchiaia (49) ha gettato le basi per il graduale proces-
so di allineamento del regime pensionistico dei pubblici dipendenti e di
altre categorie speciali a quello del regime generale.
In particolare, essa introduce sostanziali modifi che nel regime
previdenziale degli iscritti ai Fondi speciali di previdenza amministrati
dall’INPS ed estende alle pensioni a carico degli ordinamenti sosti-
tutivi della medesima le disposizioni in materia di limiti di età’ dettate
dall’art. 1 del DLG n. 503/1992 per il pensionamento di vecchiaia a
carico dell’assicurazione obbligatoria comune (50).
“TITOLO I - Regime dell’assicurazione generale obbligatoria Art. 1 - Età per il pensio-
namento di vecchiaia
1 Il diritto alla pensione di vecchiaia a carico dell’assicurazione generale obbligato-
ria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti è subordinato
al compimento dell’età indicata, per ciascun periodo, nella tabella A allegata.
[...]
7. Il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia è subordinato alla cessazio-
ne del rapporto di lavoro.”.
(49) V. DLG 30.12.1992 n. 503.
“Art. 2. - Requisiti assicurativi e contributivi per il pensionamento di vecchiaia
1. Nel regime dell’assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti e
i lavoratori autonomi il diritto alla pensione di vecchiaia è riconosciuto quando
siano trascorsi almeno venti anni dall’inizio dell’assicurazione e risultino versati o
accreditati in favore dell’assicurato almeno venti anni di contribuzione.
2. In fase di prima applicazione i requisiti di cui al comma 1 sono stabiliti in base alla
tabella B allegata.
3. In deroga ai commi 1 e 2:
a) continuano a trovare applicazione i requisiti di assicurazione e contribuzione
previsti dalla previgente normativa nei confronti dei soggetti che li abbiano
maturati alla data del 31 dicembre 1992, ovvero che anteriormente a tale data
siano stati ammessi alla prosecuzione volontaria di cui al DPR 31.12.1971 n.
1432, e successive modifi cazioni e integrazioni;
b) per i lavoratori subordinati che possono far valere un’anzianità assicurativa di
almeno venticinque anni, occupati per almeno dieci anni per periodi di durata
inferiore a 52 settimane nell’anno solare, è fatto salvo il requisito contributivo
per il pensionamento di vecchiaia previsto dalla previgente normativa;
c) nei casi di lavoratori dipendenti che hanno maturato al 31 dicembre 1992 una
anzianità assicurativa e contributiva tale che, anche se incrementata dai perio-
di intercorrenti tra la predetta data e quella riferita all’età per il pensionamento
di vecchiaia, non consentirebbe loro di conseguire i requisiti di cui ai commi 1 e
2, questi ultimi sono corrispondentemente ridotti fi no al limite minimo previsto
dalla previgente normativa.”.
Per la variazione di entrambi i requisiti, di età e di anzianità contributiva - fatte salve
le deroghe previste dalla legge in esame - si stabilì una certa gradualità, spalmando
la loro completa attuazione su un arco di tempo compreso tra 1993 e il 2000.
Per i casi di esclusioni dall’aumento dei requisiti contributivi (art. 2, c. 3) a
carico dei Fondi speciali v. circolare 27.10.1993 n. 243, p. 2.1 - Esclusioni dall’au-
mento dei requisiti contributivi.
(50) V. circolare 27.10.1993 n. 243:
“PARTE PRIMA 1 - ETÀ PER IL PENSIONAMENTO DI VECCHIAIA
1.1 - Nuovi limiti di età (art. 5, cc. 1, 2 e 4). Il comma 1 dell’art. 5 del decreto n. 503
estende alle pensioni a carico delle forme di previdenza sostitutive dell’assicurazione
generale obbligatoria le disposizioni in materia di limiti di età’ dettate dall’art. 1 dello
stesso decreto n. 503 per il pensionamento di vecchiaia a carico dell’assicurazione
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