Page 19 - Previdenza autoferrotranvieri
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              D  PROCESSO DI STABILIZZAZIONE
                   DEL SISTEMA PREVIDENZIALE


                 È necessario delineare il contesto giuridico entro il quale i sistemi
              pensionistici degli ordinamenti sostitutivi dell’AGO si sono allineati nel
              corso degli anni alle regole in vigore nel regime generale obbligatorio
              atteso che il nostro Paese ha potuto contare, negli ultimi trent’anni, su
              ben 8 riforme strutturali tutte orientate a tenere conto delle esigenze di
              sostenibilità di lungo periodo dei conti pubblici (46).
                 Il processo di armonizzazione e di stabilizzazione del nostro siste-
              ma previdenziale prende avvio con l’entrata in vigore della cd. Riforma
              Amato del 1992 (47).
                 Tale riforma, nel disporre il graduale innalzamento dell’età pensio-
              nabile, l’obbligo della cessazione dell’attività da lavoro dipendente (48)
              e l’elevazione della contribuzione minima per l’accesso al trattamento

                (46)  Fonte: COVIP - Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione.
                   “L’evoluzione del sistema pensionistico in Italia
                    In Italia il progressivo aumento della vita media della popolazione ha fatto sì che si
                   debbano pagare le pensioni per un tempo più lungo; inoltre il rallentamento della
                   crescita economica ha frenato le entrate contributive.
                    Per far fronte a questa situazione, sono state attuate una serie di riforme tutte orien-
                   tate a tenere conto delle esigenze di sostenibilità dei conti pubblici:
                   • sono stati innalzati i requisiti minimi per ottenere la pensione sia con riguardo
                     all’età anagrafi ca sia all’anzianità contributiva;
                   • l’importo della pensione è stato collegato:
                     a)  all’ammontare dei contributi versati durante tutta la vita lavorativa e non più
                        alle ultime retribuzioni percepite;
                     b)  alla crescita del Prodotto Interno Lordo (PIL);
                     c)  alla “speranza di vita” al momento del pensionamento;
                   • è cambiato il sistema di rivalutazione delle pensioni in pagamento, non più colle-
                     gato alla dinamica dei salari reali, ma soltanto all’andamento dell’infl azione (cioè
                     al netto dell’aumento dei prezzi dei beni e servizi);
                   • sono state poste le basi per la creazione di un sistema di fondi pensione comple-
                     mentari, per permettere ai lavoratori di ottenere una pensione complessiva più
                     adeguata ai loro bisogni in età anziana e, nel contempo, di diversifi care i rischi di
                     esposizione a eventi avversi di varia natura.
                    Fino a dicembre 1992 il lavoratore iscritto all’INPS riceveva una pensione il cui im-
                   porto era collegato alla retribuzione percepita negli ultimi anni di lavoro. Con una
                   rivalutazione media del 2% per ogni anno di contribuzione, per 40 anni di versamen-
                   ti, veniva erogata una pensione che corrispondeva a circa l’80% della retribuzione
                   percepita nell’ultimo periodo di attività lavorativa (tasso di sostituzione). Inoltre, la
                   pensione in pagamento veniva negli anni successivi rivalutata tenendo conto di due
                   elementi fondamentali: l’aumento dei prezzi e l’innalzamento dei salari reali. In que-
                   sta fase esperienze di previdenza complementare sono presenti per lo più solo nelle
                   banche e in alcune aziende con appositi fondi pensione creati per i soli dipendenti
                   delle aziende stesse.”.
                (47)  V. DLG 30.12.1992 n. 503 e ss.ii.mm, Norme per il riordinamento del sistema previ-
                   denziale dei lavoratori privati e pubblici, emanato in attuazione della delega contenu-
                   ta nell’art. 3 della legge 23.10.1992, n. 421.
                (48)  V. DLG 30.12.1992 n. 503.


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