Page 12 - Previdenza autoferrotranvieri
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FONDO DI PREVIDENZA
A PER GLI AUTOFERROTRANVIERI
uno o più decreti legislativi volti ad armonizzare l’insieme delle pre-
stazioni pensionistiche dei regimi previdenziali sostitutivi (6) con riferi-
mento alle discipline vigenti nell’assicurazione generale obbligatoria,
salvaguardando le normative speciali motivate da effettive e rilevanti
peculiarità professionali e lavorative presenti nei settori interessati (7).
“Art. 1
1. La presente legge ridefi nisce il sistema previdenziale allo scopo di garantire la
tutela prevista dall’art. 38 della Costituzione, le condizioni di accesso alle prestazio-
ni con l’aff ermazione del principio di fl essibilità, l’armonizzazione degli ordinamenti
pensionistici nel rispetto della pluralità degli organismi assicurativi, l’agevolazione
delle forme pensionistiche complementari allo scopo di consentire livelli aggiuntivi di
copertura previdenziale, la stabilizzazione della spesa pensionistica nel rapporto con
il prodotto interno lordo dello sviluppo del sistema previdenziale medesimo.”.
(6) Tali regimi previdenziali operano presso INPS, INPDAP nonché presso l’Ente nazio-
nale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) secondo
quanto disposto dall’art. 2 (Armonizzazione) cc. 22 e 23, della medesima legge.
(7) V. legge 8.8.1995 n. 335 - Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e comple-
mentare (SOGU 16.8.1995 n. 190) “Art. 2 - Armonizzazione [...]
22. Il governo della Repubblica è delegato a emanare, entro dodici mesi dall’entrata
in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni maggiormente rappresenta-
tive sul piano nazionale, uno più decreti legislativi intesi all’armonizzazione dei regi-
mi pensionistici sostitutivi dell’assicurazione generale obbligatoria operanti presso
l’INPS, l’INPDAP nonché dei regimi pensionistici operanti presso l’Ente nazionale di
previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) ed altresì con
riferimento alle forme pensionistiche a carico del bilancio dello Stato per le categorie
di personale non statale di cui al comma 2; terzo periodo, con l’osservanza dei se-
guenti principi e criteri direttivi:
a) determinazione delle basi contributive e pensionabili con riferimento all’art. 12 del-
la legge 30.4.1969, n. 153, e successive modifi cazioni e integrazioni, con conte-
stuale ridefi nizione delle aliquote contributive tenendo conto, anche in attuazione
di quanto previsto nella lettera b), delle esigenze di equilibrio delle gestioni previ-
denziali, di commisurazione delle prestazioni pensionistiche agli oneri contributivi
sostenuti e alla salvaguardia delle prestazioni previdenziali in rapporto con quelle
assicurate in applicazione dei commi da 6 a 16 dell’art. 1;
b) revisione del sistema di calcolo delle prestazioni secondo i principi di cui ai citati
commi da 6 a 16 dell’art. 1;
c) revisione dei requisiti di accesso alle prestazioni secondo criteri di fl essibilità omo-
genei rispetto a quelli fi ssati dai commi da 19 a 23 dell’art. 1;
d) armonizzazione dell’insieme delle prestazioni con riferimento alle discipline vigen-
ti nell’assicurazione generale obbligatoria, salvaguardando le normative speciali
motivate da effettive e rilevanti peculiarità professionali e lavorative presenti nei
settori interessati.
23. Il governo della Repubblica è delegato a emanare, entro 12 mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, norme intese a:
a) prevedere per i lavoratori di cui all’art. 5, commi 2 e 3 del DLG 30.12.1992, n. 503,
requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici, nel rispetto del principio di fl essi-
bilità come affermato dalla presente legge, secondo criteri coerenti e funzionali
alle obiettive peculiarità ed esigenze dei rispettivi settori di attività dei lavoratori
medesimi, con applicazione della disciplina materia di computo dei trattamenti
pensionistici secondo il sistema contributivo in modo da determinare effetti com-
patibili con le specifi cità dei settori delle attività;
b) [...]”.
I lavoratori di cui all’art. 5, cc. 2 e 3, DLG 30.12.1992 n. 503 sono gli iscritti alle forme
di previdenza sostitutive ed esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria.
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