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A FONDO DI PREVIDENZA
PER GLI AUTOFERROTRANVIERI
Le origini del sistema di sicurezza sociale del personale addetto ai
pubblici servizi di trasporto risalgono già agli inizi del XX secolo: nato
come forma obbligatoria di previdenza nel 1919 (1), assume natura
sostitutiva dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la
vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti nel 1945 (2) e viene
trasformato in gestione a ripartizione (precedentemente a capitalizza-
zione mista) (3).
Nel corso degli anni, accanto alle norme di carattere speciale che
individuavano i soggetti protetti dalla particolare tutela assicurativa e
che disciplinavano sia le prestazioni pensionistiche sia la materia della
contribuzione, hanno trovato altresì applicazione - sempre nell’ambito
del Fondo - numerose altre leggi di carattere generale (4).
Negli anni ’90 del secolo scorso, in coerenza con i principi informa-
tori della legge Dini (5), il Governo si assunse l’impegno di emanare
(1) V. circolare 7.12.1989 n. 257.
(2) Per quanto qui rileva si rappresenta che l’INPS amministra, oltre al Fondo pensioni
lavoratori dipendenti dell’assicurazione generale obbligatoria (che riguarda la gene-
ralità dei lavoratori subordinati), le gestioni Speciali dei coltivatori diretti, coloni e mez-
zadri, degli artigiani, degli esercenti attività commerciali nonché i cd. Fondi Speciali.
Tenuto conto dei rapporti con l’assicurazione generale obbligatoria, quest’ultimi pos-
sono suddividersi in:
• Fondi sostitutivi quelli disciplinati da una normativa specifi ca, in sostituzione
di quella del regime generale obbligatorio come ad esempio il Fondo Elettrici, il
Fondo Telefonici, il Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di tra-
sporto e il Fondo di previdenza per il personale di volo, dipendente dalle aziende
di navigazione aerea;
• Fondi integrativi quelli che integrano con proprie norme l’assicurazione gene-
rale obbligatoria, in modo che la gestione Speciale sostiene soltanto l’onere del-
la differenza tra l’importo delle prestazioni a carico della gestione medesima e
l’importo delle corrispondenti prestazioni a carico dell’AGO, come ad esempio
il Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dai concessionari del servizio
di riscossione dei tributi e delle altre entrate dello Stato e degli enti pubblici (cd.
Fondo esattoriale che da sostitutivo, diventa integrativo dall’1.1.1956) e i lavora-
tori marittimi iscritti alla soppressa Cassa Nazionale per la previdenza Marinara
fi no al 31.8.1984, con effetto fi no al 30.9.1989 (in Previdenza Marinara, ed. Egaf,
settembre 2020);
• Fondi aggiuntivi (o complementari) come il Fondo di previdenza per il clero;
• Fondi esclusivi, oramai tutti gestiti dall’INPS che è subentrato all’Amministrazio-
ne delle Ferrovie dello Stato dal 2000, all’IPOST dal 2011 e all’INPDAP dal 2012.
(3) Con l’entrata in vigore della legge 29.10.1971 n. 889, che (insieme alle disposizioni
della legge 28.7.1961 n. 830) ha ampiamente ridisciplinato la gestione del Fondo
stesso.
(4) V. ad es. legge 24.5.1970 n. 336 e successive modifi cazioni e integrazioni, legge
20.5.1970 n. 300 (art. 31), legge 11.11.1983 n. 638 (art. 1) e altre.
(5) Legge 8.8.1995 n. 335 recante “Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e
complementare” in GU Serie Generale n. 198 del 25.8.1995, SO n. 106.
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