Page 20 - Codice della navigazione da diporto
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Visto il decreto ministeriale 10 maggio 2005, n. 121, recante regolamento sull’i-
stituzione e la disciplina dei titoli professionali del diporto;
Udito il parere del Consiglio di Stato - Sezione consultiva per gli atti normativi,
espresso nell’adunanza del 31 marzo 2008;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi della
legge 23 agosto 1988, n. 400, eff ettuata con la nota prot. n. 8513 del 24 luglio 2008;
Adotta
il seguente regolamento:
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta
uffi ciale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 29 luglio 2008
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti: MATTEOLI
Il Ministro dell’economia e delle fi nanze: TREMONTI
Il Ministro della giustizia: ALFANO
Il Ministro della difesa: LA RUSSA
Il Ministro dello sviluppo economico: SCAJOLA
Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali: SACCONI
Il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca: GELMINI
Il Ministro per i rapporti con le regioni: FITTO
Visto, il Guardasigilli: ALFANO
Registrato alla Corte dei conti il 3 settembre 2008
Uffi cio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 8, foglio n. 353
Titolo I
PROCEDURE AMMINISTRATIVE INERENTI ALLE UNITÀ DA DIPORTO
1
Art. 1
Campo di applicazione (1)
Le disposizioni del presente regolamento riguardano le procedure amministra-
tive inerenti alle unità da diporto di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 18 luglio
2005, n. 171, d’ora in poi “Codice”, la disciplina delle patenti nautiche e la sicurez-
za della navigazione da diporto.
________
(1) V. anche art. 3 CND.
2
Art. 2
Costruzione delle imbarcazioni da diporto (1) (2)
1. La dichiarazione di costruzione è facoltativa per le imbarcazioni da diporto.
2. Alle imbarcazioni da diporto iscritte nel registro delle navi in costruzione si
applicano le disposizioni del libro II, titolo I, del codice della navigazione e del libro
II, titolo I, del regolamento per l’esecuzione del codice della navigazione, parte
navigazione marittima (3).
3. Nell’ipotesi di cui al comma 2 del presente articolo, il titolo di proprietà per
l’iscrizione nel registro delle imbarcazioni da diporto è costituito dall’estratto del
registro delle navi in costruzione.
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